Responsabilità genitoriale, decadenza e affievolimento

La Cassazione sceglie ancora la formula dell’adozione mite che consente la conservazione del rapporto biologico

01 SETTEMBRE 2021 IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Torino aveva dichiarato lo stato di adottabilità di una neonata, nata dal matrimonio tra due cittadini nigeriani, inserendola in una famiglia affidataria, già dal 25° giorno di vita con mantenimento però dei rapporti minore - genitori fino alla definitività della sentenza.

Non è censurabile per cassazione l’accertamento di fatto, riguardante lo stato di abbandono del minore, compiuto dal giudice di merito

29 LUGLIO 2021 IL CASO. La madre di un minore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale di rigetto degli appelli proposti da entrambi i genitori nei confronti della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio, avendone accertato lo stato di abbandono grave e irreversibile.

Sì all’affidamento super esclusivo al padre se la madre è incapace di svolgere la funzione educativa

03 MARZO 2021 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29999 del 31 dicembre 2020, affronta il delicato tema dell’affido super esclusivo dei figli ad un solo genitore, nel caso di specie il padre, a fronte della accertata incapacità della madre di comprendere i loro bisogni e di svolgere, nel loro interesse, la funzione educativa.

Se il padre non e’ in grado di esercitare l’esercizio delle prerogative genitoriali nell’interesse dei figli, l’affido esclusivo va attribuito alla madre

09 NOVEMBRE 2020 Il Tribunale di Treviso, con decreto emesso in data 29 settembre 2020, nell’ambito di un procedimento promosso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori, disponeva il loro affidamento esclusivo alla madre-ricorrente, recependo le conclusioni della CTU espletata ed evidenziando che i motivi posti da costei a fondamento della propria domanda di affido esclusivo - “vale a dire “l’impossibilità” per il [padre] “ad oggi di essere un fair partner a causa di una fragilizzazione delle seguenti aree: relazione co-genitoriale; riconoscimento del ruolo dell’altro genitore; anteposizione dei propri bisogni a quelli delle minori; mancata valorizzazione della continuità delle relazioni parentali” - hanno trovato adeguato riscontro nel corso delle operazioni peritali ed emergono, in maniera altrettanto palese, alla luce della condotta complessivamente tenuta dal padre per l’intero procedimento”. In particolare, il Tribunale di Treviso ha considerato il fatto che, in corso di causa, il padre “si è opposto – per ben due volte – alla volontà della [madre] di mantenere l’iscrizione della figlie al Collegio [….] di […] per dare continuità alle scelte scolastiche assunte durante la convivenza more uxorio”. In particolare il Tribunale ha osservato che “pur trattandosi di una facoltà legittima del genitore, il Collegio ritiene che (almeno) il secondo diniego (relativo all’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021) sia stato dettato da dinamiche meramente oppositive e fini a sé stesse, non essendo mutate, nelle more, le circostanze valorizzate dal Tribunale per concedere la prima autorizzazione (tra cui la continuità del ciclo scolastico) ed avendo il padre – di fatto – accettato tale ultima decisione, a fronte della disponibilità della madre ad accollarsi, per intero, il costo delle rette scolastiche”. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Treviso ha statuito  che “non potendosi formulare – allo stato – una prognosi positiva sulla capacità di orientare l’esercizio delle prerogative genitoriali congiunte all’interesse esclusivo e primario delle minori (e di anteporre questo al proprio personale tornaconto), ritiene il Collegio doversi attribuire alla madre la facoltà di assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, ai sensi dell’art. 337 quater/3 c.c.”. Il Tribunale di Treviso ha, pertanto, disposto l’affidamento delle figlie alla madre, stabilendo che quest’ultima possa assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per loro, ha regolamentato il diritto di visita del padre ed ha posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere in favore della madre un assegno di mantenimento per le figlie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso. Inoltre, poiché il padre non aveva correttamente adempiuto, nelle more del giudizio,  alla propria obbligazione di mantenimento delle figlie, il Tribunale di Treviso “pur escludendo – nella fattispecie – i presupposti per disporre la sanzione di cui all’art. 709 ter c.p.c. (per la natura meramente economica dell’inadempimento; per la sua non particolare gravità, allo stato; per l’esistenza di strumenti tipici previsti dall’ordinamento a tutela del genitore creditore)” ha ritenuto, in ogni caso, “di doversi ammonire [il padre] sulle possibili implicazioni sanzionatorie in caso di futuro, reiterato ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni di mantenimento nei confronti della prole (anche limitatamente al pagamento delle spese straordinarie)”.

Non basta un interesse tardivo per il minore ad evitare la dichiarazione di adottabilità, se non si prova l’esistenza di pregressi ,significativi rapporti affettivi

08 OTTOBRE 2020 Il Tribunale dei Minorenni di Roma, previo accertamento dello stato di abbandono di un minore, lasciato in tenera età dalla madre al padre seppur violento, senza mai segnalare lo stato di degrado in cui lo stesso si trovava, nel 2017, ne pronunciava la dichiarazione di adottabilità, precisando altresì che la madre e la nonna, pur avendone risorse personali ed economiche, non si erano attivate per cercarlo presso le istituzioni di assistenza pubblica cui era stato affidato.

Pendente un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il Tribunale Ordinario adito ex art. 250 c.c. co.4 c.c. non è competente a pronunciarsi sulla sospensione

28 LUGLIO 2020 IL CASO. Un cittadino straniero, che aveva già presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di ricongiungimento familiare, dopo aver appreso della sospensione della madre delle proprie figlie dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale per i minorenni dell’Umbria, proponeva ricorso avanti il Tribunale di Perugia ai sensi dell’art.

Art. 574 bis c.p.: Illegittimo l’automatismo sanzionatorio della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

28 LUGLIO 2020 IL CASO. Il Tribunale di Grosseto condannava ad anni due e mesi uno di reclusione, oltre alla pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, una cittadina austriaca che, in più occasioni, aveva sottratto i figli minori al padre, conducendoli all’estero (artt.

L’incapacità di elaborare un progetto di vita “credibile” per i figli e l’incertezza sui tempi di recupero delle capacità genitoriali possono portare alla dichiarazione di adottabilità

16 LUGLIO 2020 IL CASO. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 3/2019, respingeva gli appelli proposti da due genitori avverso la sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei loro figli, rilevando la assoluta assenza di progettualità degli stessi, incapaci di far fronte alla “situazione di degrado morale e materiale riscontrata”, nonché il loro rifiuto di avvalersi dell’aiuto di terzi e la mancanza di qualsiasi apporto da parte della nonna materna.

Prima di recidere ogni legame tra genitore e figlio occorre prendere in considerazione tutti i modelli adottivi, anche quelli che garantiscono la continuità relazionale

03 MARZO 2020 IL CASO. La madre di due minori, migrante e vittima di tratta, con infezione da HIV e con disturbo da stress postraumatico, impugnava avanti la Corte d’appello di Roma la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle figlie contestando la sussistenza dello stato di abbandono e di un pregiudizio per le stesse.

La Suprema Corte conferma la ricorribilità in cassazione dei decreti di sospensione della responsabilità genitoriale

17 FEBBRAIO 2020 IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Roma, a seguito di ricorso della madre, ai sensi dell’art. 336 c.c.,  disponeva, in via non definitiva, la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre, nei confronti del figlio minore, incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di organizzare le visite padre/figli.

La Cassazione conferma la competenza del TO, in tema di provvedimenti de potestate, se la separazione è stata radicata prima del ricorso promosso dalla Procura al TM

17 FEBBRAIO 2020 IL CASO. Il Tribunale di Catania ha proposto d’ufficio regolamento di competenza in relazione ad una serie di provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Catania, dichiaratosi competente in ordine a procedimenti aventi ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche se, al momento della proposizione da parte della Procura della Repubblica presso il TM di Catania ex art.

Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre

30 GENNAIO 2020 IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, a seguito di ricorso del P.M.M., ai sensi dell’art. 25 R.D.L. n.14040/34, apriva una procedura nei confronti di un minore che, in concorso con altri minori, utilizzando la chat istantanea whatsapp, aveva minacciato reiteratamente una sua coetanea con messaggi continui, tanto da generarle uno stato di ansia e di preoccupazione e da indurla di conseguenza a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l’incolumità propria e dei familiari.

In tema di affidamento dei minori il criterio guida è la conservazione dei legami con la famiglia di origine

15 GENNAIO 2020 Con decreto del luglio 2018, il Tribunale per i minorenni di Venezia, nella ritenuta inadeguatezza dei genitori e dei nonni paterni, disponeva il collocamento di tre fratelli di 14, 10 e 7 anni in ambiente protetto etero-familiare con incarico ai servizi sociali di disciplinare le visite con la famiglia in forma protetta.

Non basta il legame affettivo col padre per escludere l’adottabilità, ma occorre accertare la sua capacità di accudimento

25 LUGLIO 2019 IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Torino aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, il cui padre aveva commesso una serie di reati. La Corte d’appello di Torino, su ricorso del padre, riformava la sentenza del TM, revocando la dichiarazione di adottabilità del figlio minore e disponendo la permanenza del minore presso la famiglia affidataria per un tempo sufficiente a consentire il graduale ricostituirsi del rapporto padre/figlio, dando incarico ai Servizi sociali territoriali di garantire la ripresa dei rapporti anche con altre figure parentali.

Decade dalla responsabilità genitoriale il padre che non accetta di incontrare la figlia alla presenza di terzi

13 GIUGNO 2019 IL CASO. Il Tribunale per i Minorenni delle Marche aveva dichiarato Tizio decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Caia, dopo aver accertato il suo “disinteresse nei confronti della figlia, tradottosi nell’interruzione di ogni rapporto con la stessa per la ragione espressa di non voler sottostare alla regolamentazione limitativa degli incontri disposta dall’A.

Il genitore detenuto e condannato alla pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale non può essere dichiarato decaduto ex art. 330 c.c.

30 MAGGIO 2019 IL CASO. Avanti il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta veniva aperto procedimento ex art. 330 c.c. nei confronti di un padre condannato alla pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale per reati non commessi in danno dei figli minori o con abuso della responsabilità genitoriale.

Per la Cassazione nei giudizi de potestate (riguardanti entrambi i genitori) la nomina del curatore speciale del minore va fatta a pena di nullità del procedimento

30 MAGGIO 2019 IL CASO. La Corte d’appello di Bari aveva respinto il reclamo proposto da Tizia avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari che l’aveva dichiarata decaduta dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Tizietto, confermando i precedenti provvedimenti di collocamento del minore presso altra famiglia.

Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM

16 MAGGIO 2019 IL CASO. La Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo proposto dai genitori di due minori avverso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Bologna, ritenendo che non sussistesse alcun nuovo elemento idoneo a giustificare una modifica del provvedimento ablativo.

Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore

16 MAGGIO 2019 IL CASO. La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 12.4.2018, confermava il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una bambina pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Bologna sulla base delle risultanze della CTU e dell’accertato disturbo psicologico della madre.

Per il Tribunale di Bologna l’affidamento del minore ai Servizi Sociali è da preferirsi alla nomina di un coordinatore genitoriale

07 MARZO 2019 IL CASO. Dalla relazione tra Tizio e Caia era nato Tizietto, che era stato riconosciuto da entrambi i genitori. A seguito della cessazione della convivenza, Caia aveva proposto ricorso al Tribunale di Bologna, chiedendo l’affidamento condiviso del figlio minore, con “collocazione presso la madre”, ed un contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.

Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?

20 LUGLIO 2018 La Cassazione, con ordinanza n.15949/2018, ha respinto il ricorso presentato dal padre di un minore contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, secondo la quale il trasferimento della residenza della madre, assieme al figlio, senza il consenso del padre, non rappresenta un fatto tale da giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale.

Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio

10 MAGGIO 2018 IL CASO. Il Signor X ricorreva, ex art. 250 c.c., al Tribunale di Bologna, per ottenere il riconoscimento della figlia nata fuori del matrimonio ed i conseguenti provvedimenti. Si costituiva in giudizio la madre, nulla opponendo al richiesto riconoscimento, addebitando tuttavia al ricorrente un disinteresse verso la minore, nonché la mancata contribuzione al suo mantenimento.
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