Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo

IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, adito da una coppia di nonni paterni, che chiedevano il riconoscimento del loro diritto ad incontrare la nipote, collocata nell’ambito del giudizio di separazione, presso la madre, respingeva l’istanza ritenendo troppo alta e mai sopita la conflittualità tra i ricorrenti e la nuora, circostanza che impediva loro di poter gestire autonomamente i contatti con la bambina.
La Corte d’appello dell’Aquila, adita dai nonni in sede di reclamo, confermava il provvedimento del TM ritenendo che il dedotto, mancato ascolto della minore fosse insussistente, perché la bambina aveva solo 9 anni, e non apparendo comunque l’audizione necessaria una volta constatato che il divieto di incontri tra nonni e nipote era motivato dalla mancanza di adeguate capacità educative e affettive dei nonni stessi e dal loro atteggiamento, ritenuto pregiudizievole per una crescita equilibrata della bambina.
Avverso tale decreto i nonni ricorrevano per cassazione per tre motivi: col primo denunziavano la mancata partecipazione al giudizio della minore rappresentata da un difensore e comunque la sua mancata audizione a causa dell’età; col secondo lamentavano il contrasto della decisione con altra della medesima Corte d’appello; col terzo sostenevano la nullità del decreto per omesso esame di fatti decisivi in ordine all’asserita incapacità educativa e affettiva. 

LA DECISIONE. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.16410/2020, ha deciso sul ricorso così proposto, tentando di far chiarezza in ordine alla posizione che deve essere riconosciuta al minore nel processo.
Dopo aver richiamato i principi costituzionali ed europei ,in forza dei quali deve essere riconosciuto, da un lato il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i propri nipoti e dall’altro lo speculare diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti, e dopo aver ricordato che nei procedimenti in cui si fanno valere diritti il minore è da considerarsi parte, tenuto conto che i provvedimenti che concludono questo tipo di procedimenti dirimono conflitti ed hanno quindi attitudine al giudicato, l’ordinanza passa ad esaminare i diversi orientamenti e le relative conseguenze interpretative con riguardo alla figura della  parte, una più restrittiva e una più estensiva, incentrata su una lettura estrema della sentenza n.1 del 2002 della Corte Costituzionale.

Il Supremo Collegio sceglie, con ampia motivazione, l’interpretazione più restrittiva, ritenendo che il concetto di parte nel processo per il minore si debba esprimere nel diritto al suo ascolto, ai fini del merito, in quanto parte sostanziale, portatrice di interessi diversi da quelli dei genitori.

Così facendo, però, il diritto del minore resta sempre discrezionalmente sottoposto al vaglio del Giudice e non ancorato ai principi oggettivi di violazione del contraddittorio.
Nel caso concreto quindi, non essendo stata motivata la scelta dell’omesso ascolto del minore, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata una tutela concreta della posizione del minore, con conseguente violazione, in questo ridotto senso, del principio del contraddittorio del diritto del minore alla partecipazione al processo.
In accoglimento quindi del primo e del terzo motivo il Supremo Collegio ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d’appello dell’Aquila che, in diversa composizione, si dovrà uniformare al principio di diritto enunciato nei termini anzidetti.

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