Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità

IL CASO. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 22.6.2017, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal T.S. contro la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Bari che, su domanda di C.M. aveva riconosciuto e dichiarato la sua paternità della figlia C.F., pur confermando la paternità, provvedeva a ridurre il contributo al mantenimento stabilito dal Giudice di prime cure.

Contro la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dal figlio di T., nel frattempo deceduto, sulla base di quattro motivi. In primis veniva denunciato il fatto che la madre avesse agito in proprio, e non quale genitore della minore C.F; col secondo motivo veniva lamentato l’omesso ascolto della minore dodicenne senza alcuna motivazione; col terzo motivo la sentenza veniva censurata per aver rigettato l’istanza di revoca dell’ordinanza sulle istanze istruttorie, ritenendole irrilevanti; col quarto e ultimo motivo era stata dedotta la violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. per aver la Corte fondato la propria decisione su di una complessiva ed unitaria valutazione dei mezzi di prova acquisiti.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza 32309/2018, ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo di confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale può essere proposta, nell’interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, senza necessità di dichiarazione espressa di agire in nome e per conto del figlio o nel suo interesse, ritenendosi sufficiente che dal contesto del ricorso emerga che il ricorrente agisca nell’interesse del minore.

In accoglimento, invece, del secondo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto che l’ascolto del minore previsto oltre che dall’art. 336 bis c.c. dalle Convenzioni internazionali, dai Regolamenti europei e dalla Carta dei diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, costituisca adempimento essenziale e che la sua omissione vizi la sentenza.

In particolare la Corte ha ribadito come per ”l’ipotesi di minore dodicenne la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, imponga al giudice di primo grado di prevedere, anche officiosamente una scansione procedimentale dedicata all’ascolto stesso da svolgersi, secondo le modalità stabilite dall’art. 336 bis commi 2 e 3, all’interno delle quali spiccano l’obbligatorietà della conduzione da parte del giudice e la preventiva informazione  del minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, salvo che motivatamente non si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore”.

La mancanza di un’esplicita motivazione sull’omesso ascolto del minore (circa la sua superficialità o la sua contrarietà all’interesse del minore) determina, quindi, la nullità del procedimento di primo grado.

Nel caso di specie avendo la minore compiuto i dodici anni durante il processo d’appello, il Giudice aveva l’obbligo di procedere all’ascolto indipendentemente da un’istanza di parte “riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere ignorati”.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio: “l’omesso ascolto della minore, trattandosi di procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità della minore, ha determinato la sanzione della nullità processuale”.

Assorbiti il terzo e il quarto motivo, la sentenza è stata cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

 

 

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