Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19795/2021, ha cassato il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro (confermando la decisione della Commissione territoriale) aveva respinto la richiesta di protezione internazionale o umanitaria avanzata da un cittadino del Gambia.

Il ricorrente aveva lasciato il proprio Paese d’origine perché temeva che, facendovi rientro, il fratello maggiore avrebbe potuto ucciderlo in quanto, per difendersi da un’aggressione da parte della moglie di quest’ultimo, l’aveva fatta cadere dalle scale, causandole la perdita del bambino che portava in grembo. Le minacce di morte erano, peraltro, pervenute anche da parte della stessa cognata.

Dall’istruttoria era emerso un deficit cognitivo del ricorrente, con ritardo mentale moderato. Egli era completamente autonomo ed in grado di convivere serenamente con gli ospiti e gli operatori del centro italiano presso cui era ospite: luogo protetto e che ne favoriva lo sviluppo. Il ricorrente, in particolare, aveva sviluppato delle abilità pratiche che metteva a disposizione della struttura, aiutando nelle mansioni quotidiane.

La relazione tecnica aveva espressamente evidenziato l’opportunità che il richiedente, viste le sue condizioni di salute, “restasse in un contesto protetto che ne favorisse il sostegno psicologico, permettendogli di sviluppare abilità cognitive che il contesto socio-culturale d’origine non gli aveva permesso di formare”.

Il Tribunale, tuttavia, aveva confermato la decisione della Commissione territoriale e, quindi, negato la misura di protezione, ritenendo che non vi fosse un’impossibilità del ricorrente di far fronte alle normali esigenze della vita quotidiana, e sottolineando che non aveva in Italia alcun significativo legame affettivo o familiare (mentre in Gambia, nonostante i genitori fossero entrambi deceduti, avrebbe potuto contare sui fratelli minori con cui era rimasto in buoni rapporti).

Per la Corte di cassazione, il Tribunale, nel decidere, aveva omesso di accertare se, in caso di rientro in Gambia, il richiedente avrebbe potuto beneficiare di un sistema socio-sanitario o di una rete familiare idonei a garantirgli autonomia, sostegno piscologico e protezione dello stesso grado di quelli di cui stava godendo nel centro di accoglienza italiano.

La Cassazione ha richiamato ed aderito alla giurisprudenza della Corte UE per cui la condizione di vulnerabilità per motivi di salute che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998 (applicabile ragione temporis) consente il riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragione umanitarie, presuppone l’accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure, nonché la presenza nel sistema sanitario del Paese di origine di gravi carenze del sistema sanitario (cfr. CGUE, 24 aprile 2018 in causa C-353/16) e che ritiene, inoltre, rilevante accertare “se ed in qual misura il richiedente, in caso di rimpatrio, possa godere di terapie anche solo contenitive della sua patologia” (cfr. n 99787/2019).

Infatti, i gravi motivi di carattere umanitario non sono predeterminati e tipizzati dal legislatore e mirano a tutelare i diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e dal diritto europeo ed internazionale. Le ipotesi più frequenti in cui le Commissioni territoriali concedono tale forma di protezione sono legate a motivazioni di carattere temporaneo per motivi di salute, per gravi patologie, per particolari condizioni psicofisiche o per calamità naturali o altri gravi fattori locali. Anche l’integrazione sociale è stato considerato un motivo legittimante il riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari.

La verifica della sussistenza di tali gravi motivi richiede una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente la protezione (Cfr. Cass. n. 3580/2021). E’ necessario, in particolare, considerare in concreto la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza e confrontarla con la condizione di vita nel Paese di origine al fine di escludere che l’eventuale rimpatrio possa comportare una violazione dei diritti fondamentali

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, pur avendo riscontrato sia il deficit cognitivo del richiedente, sia lo stato di buona compensazione e sviluppo da lui raggiunto all’interno del luogo di accoglienza, si era limitato ad accertare la sola esistenza in Gambia di riferimenti familiari per il richiedente, ma non anche la sufficienza e l’idoneità protettiva degli stessi.

Tale accertamento è stato ritenuto insufficiente dalla Cassazione, che ha, quindi, cassato con rinvio il decreto impugnato.

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