I separandi vogliono continuare a convivere? Niente omologa per il Tribunale di Como!

IL CASO. Una coppia di coniugi aveva adito congiuntamente il Tribunale di Como, chiedendo l’omologazione delle condizioni di separazione contemplate nel ricorso, che concernevano “sostanzialmente (stante la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la presenza di un figlio maggiorenne, studente) il sostegno economico a quest’ultimo nonché la gestione dell’habitat familiare”.

Quanto al primo aspetto, i coniugi avevano previsto la suddivisione tra loro delle spese di mantenimento, nonché l’accantonamento di un fondo di risparmio in favore del figlio.

Quanto al secondo aspetto, avevano concordato la prosecuzione della convivenza “a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentiranno di reperire una diversa soluzione abitativa”.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Como, con l’ordinanza del 6 giugno 2017, ha rigettato la domanda di omologa.

Con riferimento alle “condizioni … relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e al fondo di risparmio accantonato per il figlio”, le ha ritenute “corrispondenti allo interesse del giovane” e non contrastanti con alcuna norma cogente.

Con riferimento alle “condizioni relative alla gestione della casa familiare”, invece, ha mosso “una serie di rilievi”, evidenziando come i coniugi non avessero “fissato alcun termine, neppure indicativo, per il rilascio della casa familiare … da parte dell’uno o dell’altro coniuge … né detto termine può essere altrimenti supposto, con riferimento a futuri miglioramenti economici, essendo entrambi i coniugi lavoratori dipendenti, quindi versando in condizione reddituale tendenzialmente stabile, e non avendo indicato le ragioni dello eventuale auspicato incremento dei rispettivi redditi”.

Il Tribunale si è quindi soffermato sulla questione, osservando che “interrogati dal Presidente, i coniugi hanno riferito di vivere da anni come ‘separati in casa’ e che nessuno dei due ha al momento intenzione di allontanarsi dalla casa familiare di comproprietà, frutto di tanti sacrifici, dove dispongono ciascuno di una camera da letto personale e usano a turno gli altri locali” e che “nel corso della discussione orale il procuratore dei ricorrenti ha motivato la opzione per la persistente coabitazione nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari e così agevolare il percorso di studio del figlio …, nonché di garantire alla moglie eventuale assistenza personale”.

Il Giudice ha tuttavia ritenuto che “tale prospettiva” non potesse “essere condivisa”, né in punto di fatto, né di diritto.

In fatto, ha rilevato che i coniugi avrebbero potuto perseguire le stesse “finalità solidaristiche” “anche da ‘separati’”, poiché “il complessivo attuale reddito familiare siccome evincesi dalle dichiarazioni fiscali in atti” non era “incompatibile con la conduzione da parte di uno dei due coniugi di un alternativo alloggio e con il mantenimento del figli, anche agli studi, in condizioni dignitose, tanto più che a suo favore è già stato accantonato un fondo di risparmio di una certa consistenza”, sicché “tale scelta separativa sui generis dei ricorrenti” denotava più che altro la “volontà di svincolarsi reciprocamente dal dovere di fedeltà, anche agli occhi del figlio, dando una forma giuridica alla loro condizione di separati in casa”.

In diritto, ha osservato che

fermo restando che sul piano personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro volontà, anche nella sfera personale e familiare, non può però scegliere la forma da dare al proprio stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali non solo non sono previste dallo ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare; in altre parole, l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni ‘ibride’ che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la ‘cornice’ in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale

Ciò tanto più considerato che “lo istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile alla personale sensibilità e formazione culturale dei coniugi, purché però oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile …, talché non si vede nel caso di specie come possa ‘oggettivamente’ apprezzarsi la condizione di intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realtà reso evidente dalla persistente, collaudata, e ‘tollerata’ convivenza”.

In conclusione, il Tribunale di Como ha ritenuto che “in pratica essi chiedono che il giudice li dichiari separati perché soggettivamente si ritengono tali, ovvero non provano più reciprocamente sentimento né attrazione fisica, e desiderano proseguire una convivenza meramente formale, ma a tale desiderio (pur legittimo sul piano personale ed attuabile nella sfera privata), non corrisponde alcun ‘tipo’ di strumento e/o istituto nello attuale ordinamento, ergo il desiderio non può assurgere a diritto”, perché, “diversamente opinando, l’istituto della separazione consensuale, se del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite”.

Il Tribunale di Como, pur avendo teoricamente affermato la facoltà dei coniugi di “comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono”, l’ha in concreto negata, dimostrandosi piuttosto preoccupato di tutelare “i principi che ispirano la normativa in materia familiare” distinguendo il “desiderio” (il modus vivendi dei coniugi) dal “diritto” (il “tipo di strumento e/o istituto giuridico).

In presenza di una “persistente, collaudata, e ‘tollerata’ convivenza”, al Tribunale poco importava che i coniugi non provassero più “reciprocamente sentimento né attrazione fisica”, né che la coabitazione fosse giustificata da mere ragioni economiche (anche nobili, come quella del risparmio di somme da destinare agli studi universitari del figlio), poiché al loro “desiderio” (di separarsi, pur mantenendo la “condizione di separati in casa”) non corrispondeva, nel “diritto”, alcuna “forma giuridica”.

L’ingerenza del Tribunale di Como, ispirata più a ragioni di “forma”, che di “sostanza”, sembra tuttavia eccessiva.

La decisione francamente lascia perplessi.

Da un lato non si vede per qual motivo una “coabitazione” possibile e lecita per chiunque non sia legato dal vincolo coniugale, dovrebbe invece essere vietata ai coniugi separati.

Dall’altro l’“obbligo” di coabitazione previsto dall’art. 144 c.c. ha indubbiamente un significato ben diverso, anche sul piano giuridico, dal fatto della coabitazione: separati i coniugi, infatti, il primo vien meno a prescindere dal fatto che costoro continuino a coabitare per loro libera scelta.

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