Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore

Il caso deciso dalla S.C. con sentenza n. 5004/2017 coinvolge una coppia di genitori, che avevano citato in giudizio (in proprio e quali rappresentanti della figlia) il ginecologo di fiducia, il genetista e il laboratorio di analisi, sostenendo di non essere stati correttamente informati in ordine alle conseguenze (danni mentali gravi) che affermavano essere state causate alla bambina dalla Trisomia x, alterazione cromosomica già riscontrata durante la gestazione (mediante amniocentesi).
Il Tribunale aveva condannato i tre convenuti per l’inadempimento dell’obbligo di informazione, riconoscendo un risarcimento a favore di entrambi i genitori, sebbene in misura inferiore al quantum richiesto, ma non della loro figlioletta.
La Corte d’Appello capitolina, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo assolti gli obblighi informativi dei professionisti del laboratorio.
Il ginecologo avrebbe correttamente avvisato i genitori dell’esistenza dell’anomalia genetica e prospettato la possibilità di ricorrere all’IVG, rimandando al laboratorio genetico per maggiori informazioni sulle possibili conseguenze dell’alterazione anzidetta. Da parte loro, il genetista e il laboratorio di analisi non avrebbero avuto ulteriori obblighi informativi oltre all’identificazione della patologia, perché v’era il ginecologo di fiducia a seguire la donna.
La madre ricorre in Cassazione, lamentando la contraddittorietà della motivazione, per ovvie ragioni. Preliminarmente la Corte osserva che, atteso il contenuto del ricorso, in realtà, l’impugnazione ha per oggetto i soli “diritti asseritamente lesi facenti capo alla madre”, e non anche quelli della figlia.
A questa constatazione si accompagna un rilievo quanto mai interessante, secondo il quale, se così non fosse stato, la madre sarebbe venuta a trovarsi “in conflitto di interesse” con la minore, perché, quanto al risarcimento del danno da nascita indesiderata, essa si fonda sul presupposto logico secondo il quale, ove i genitori fossero stati resi edotti della effettiva possibilità di un rischio qualsiasi, essi avrebbero comunque scelto di abortire, anche in presenza della possibilità che la figlia nascesse sana.
Con ciò la Corte mostra di ritenere che “l’interesse del nascituro” fosse comunque e in ogni caso quello di nascere, al contrario di quello che aveva affermato un noto precedente (Cass. civ. n. 16754/2014), fondatosi sul preteso diritto a “non nascere se non sano”, poi smentito dalla decisione delle Sezioni Unite (n. 26767/2015) che la sentenza in esame cita espressamente per rilevare che si tratta di una questione “recentemente risolta… in senso negativo”.
Si noti che, con questo rilievo, la Corte evoca la necessità di richiedere la nomina di un curatore speciale del minore (art. 78 c.p.c.) nel caso si verifichino “conflitti di interesse” di questo genere, in relazione allo specifico contenuto della domanda risarcitoria dei genitori e di quello della domanda da essi proposta per conto del figlio minore.
La Cassazione, invece, censura la “contraddittoria” ricostruzione della Corte d’Appello sul contenuto dell’obbligo informativo gravante sul personale medico e sulle strutture sanitarie che, per essere assolto (v. anche Cass. n. 16754/2012), nel caso specifico richiede oltre alla segnalazione dell’alterazione cromosomica, anche la spiegazione di ogni conseguenza dell’anomalia, delle percentuali di verificabilità della stessa, di ogni eventuale prevedibile alterazione della qualità della vita dei genitori e del nascituro. Solo un’informativa completa può consentire alla gestante di determinarsi liberamente, valutando il rischio di far nascere un bambino con gravi disabilità.
La Cassazione ha quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, affinché accerti se effettivamente “la trisomia x possa portare gravi ritardi mentali”, quali quelli riscontrati nella figlia della ricorrente, anche per accertare quali informazioni si sarebbero potute dare alla gestante in proposito, ai fini di un’eventuale interruzione della gravidanza.
Ulteriore accertamento che il giudice del rinvio dovrà effettuare sarà quello riguardante l’assolvimento dell’onere della prova gravante sulla madre relativamente al fatto che “avrebbe tempestivamente esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale”, nonché in merito alla prova contraria, che incombe sui medici e sul laboratorio in merito al fatto che invece la gestante (per convinzioni morali, religiose o altro) non sarebbe ricorsa all’IVG, pur se correttamente informata sulle anomalie del feto (vedi Cass. S.U. n. 25767/2015).


Di particolare interesse l’ulteriore ragionamento della S.C.: in caso di mancata o insufficiente informazione sul rischio salute del nascituro, anche qualora non sia raggiunta la prova da parte dei genitori (che la madre sarebbe ricorsa all’IVG), dovrà ritenersi leso il diritto dei genitori a prepararsi alla nascita di un bambino con problematiche, predisponendo cure, interventi chirurgici e/o riabilitativi e in ogni caso una diversa organizzazione di vita.


Al medico/sanitario sotto quest’ultimo profilo resta la sola possibilità scriminante di dimostrare l’avvenuta completa informazione.
La decisione trova oggi supporto normativo negli artt. 1 e 5 della legge 219/2017.

 

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