Abuso sessuale su minore tossicodipendente. Condannata l’Italia che non l’ha protetta

Con sentenza pubblicata il 1° febbraio 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato nuovamente il nostro Paese per non aver diligentemente protetto una minore. La Corte ha ritenuto che le violenze subite da quest’ultima, (nella specie: lesioni personali e pressioni psicologiche), fossero state tali da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione relativo al divieto di tortura e trattamenti degradanti, così come sufficientemente gravi da turbare la sua vita privata e quindi configurare altresì la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

IL CASO. I genitori di una ragazza tossicodipendente vittima di abusi sessuali hanno promosso ricorso avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), rilevando come la loro figlia, all’epoca dei fatti solo quindicenne, non avesse beneficiato di adeguata protezione da parte dello Stato italiano.
In particolare, la ragazza sarebbe stata lasciata priva di difesa da parte sia del Tribunale per i minorenni che dei servizi sociali, nonostante essi fossero in grado di prevedere il rischio dell’aggressione sessuale avvenuta nel gennaio del 2014, che si presentava certo ed immediato alla luce del trascorso della ragazza e della richiesta di una misura di protezione da parte dei suoi genitori.
Il Governo italiano ha quindi replicato di aver attuato tutto quanto in suo potere per individuare una struttura che potesse accogliere la minore, che si dimostrava restia ad accettare aiuto. Inoltre, è stato evidenziato che al momento della violenza sessuale subita – per la quale è stata aperta immediatamente un’inchiesta per sfruttamento sessuale ottenendo la condanna dei responsabili – la ragazzina risiedeva ancora presso la propria famiglia e quindi di fatto era sottratta al controllo esclusivo da parte dello Stato.  

LA DECISIONE. La CEDU ha rilevato che sin dall’aprile 2013 le Autorità erano a conoscenza della condotta irregolare della minore, oltre che della sua condizione di disagio psicologico e dei suoi contatti con la rete della prostituzione minorile, tanto più che al riguardo era stata aperta un’inchiesta penale. La Corte ha osservato che la decisione del Tribunale per i minorenni di procedere con l’affidamento della minore interveniva solo trascorsi quattro mesi, e che i servizi sociali avessero impiegato altrettanto tempo per attivarsi, nonostante l’urgenza. Proprio in questo intervallo di tempo era stata commessa la violenza sessuale ai danni della ragazza, e solo a seguito di questa le Autorità si erano attivate tempestivamente per l’individuazione dei colpevoli.    
La Corte ha perciò concluso che” […]

contrariamente ai giudici penali che hanno agito rapidamente, in realtà le autorità competenti (tribunale per i minorenni e servizi sociali) non hanno adottato alcuna misura di protezione in tempi brevi sebbene sapessero che la ricorrente era vulnerabile, che era ancora pendente un procedimento, che la riguardava, per sfruttamento sessuale, e che era in corso un’inchiesta per violenza sessuale di gruppo. In questo modo, le autorità non hanno proceduto ad una valutazione dei rischi che correva la ricorrente. In queste circostanze, secondo la Corte non si può considerare che le autorità abbiano dato prova della diligenza richiesta. Pertanto, essa ritiene che le stesse non abbiano adottato, in tempo utile, tutte le misure ragionevoli per impedire gli abusi di cui la ricorrente è stata vittima”.


In altre parole, la condanna a carico dello Stato italiano ha trovato giustificazione nel fatto che la, seppur doverosa, attivazione del processo penale diretta a punire i responsabili del reato perpetrato ai danni della minore era irrilevante ai fini della sua prevenzione, che avrebbe potuto essere concretamente attuata da un tempestivo intervento del Tribunale dei minorenni e dei servizi sociali, tanto più doveroso, trattandosi di una minorenne.
La pronuncia della CEDU pertanto sottolinea ancora una volta la necessità della diligente e tempestiva adozione di misure di protezione, attuabile soltanto a fronte di un miglioramento del coordinamento tra le Autorità competenti.

 

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