Il diritto all’assegno di mantenimento cessa automaticamente se l’ex coniuge passa a nuove nozze

Il Tribunale della Spezia, con ordinanza del 20 giugno 2018, ha affermato che il diritto a percepire l’assegno divorzile cessa automaticamente dal momento della celebrazione delle nuove nozze e che, dalla data di queste, le somme indebitamente percepite devono essere restituite con gli interessi.

Tizio, all’oscuro del nuovo matrimonio contratto dall’ex coniuge, sei anni dopo che questo era stato celebrato, si era rivolto al Tribunale, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di assegno divorzile “...per tutto il periodo successivo alle nuove nozze da parte dell’ex coniuge".

Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha affermato che la fattispecie di cui al comma 10 dell’art. 5 della legge n. 898/1970 configura un’ipotesi di decadenza dal diritto all’assegno divorzile, “…in quanto tale opera automaticamente (tenuto conto…che i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge)”.
Infatti, a differenza delle altre fattispecie di revoca dell’assegno divorzile (ad esempio l’instaurazione di una stabile convivenza), che richiedono “…un accertamento ed una valutazione discrezionale dei relativi presupposti…”, l’accertamento della celebrazione delle nuove nozze da parte del beneficiario “…non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente….”


Pertanto il diritto all’assegno viene meno, con efficacia istantanea, fin dal momento della celebrazione delle nuove nozze con conseguente diritto alla restituzione delle somme che fossero state indebitamente corrisposte medio tempore.


In senso conforme si era espresso il Tribunale di Bari con la sentenza del 2 marzo 2011, nella quale, per la prima volta, era stata affrontata esaurientemente la problematica dell’automatismo della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 5, comma 10, legge divorzio: “Detta fattispecie – si ribadisce – non può riguardarsi alla stregua di qualunque fatto sopravvenuto potenzialmente rilevante in prospettiva revisionale,…ma configura un istituto a sé stante, che la legge compiutamente disciplina tanto nel presupposto fattuale (nuove nozze del beneficiario dell’assegno) come nell’effetto finale (cessazione dell’obbligo di versare l’assegno da parte dell’onerato)….” (in Dottrina, a commento della sentenza del Tribunale di Bari, si veda: Cinzia Petitti, Automatismo della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile in caso di nuove nozze del beneficiario, in Famiglia e Diritto, 11/2011, pagg. 1023 e ss.).
Ne consegue che “…tutte le somme indebitamente percepite (n.d.r. dopo il nuovo matrimonio) devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituiscono quindi indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ravvisabile anche nel caso di causa debendi venuta meno in un momento successivo al pagamento – cfr. Cass. S.U. n. 5624 del 9.3.2009 – e come tali devono essere restituite al ricorrente”.

 

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