L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 3 L. n. 54 del 2006.
In particolare, a questi veniva contestato di aver violato gli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti del figlio minore, nato da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione degli articoli 2, commi 2 e 4, e 570 bis c.p. .
La tesi sostenuta dal ricorrente consisteva nell’affermare che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, la fattispecie penale ascritta all’imputato fosse stata abrogata e che la stessa condotta non potesse essere ricompresa nella nuova fattispecie prevista dall’art. 570 bis c.p., in quanto quest’ultima è riferibile esclusivamente a coloro che hanno contratto matrimonio.
Ostavano ad una interpretazione estensiva della norma incriminatrice i principi di tassatività e il divieto di analogia in malam partem, applicabili al diritto penale.
Precedenti giurisprudenziali di merito avevano condiviso, in parte, tale impostazione.
Il Tribunale di Treviso, ad esempio, con la sentenza n. 554 del 2018, ha ritenuto da un lato abrogata la fattispecie contestata all’imputato; dall’altro, ha statuito che il comportamento del genitore non coniugato, che si sottrae agli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli, concretizzi una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia, anche quella di fatto, punita dall’art. 570, comma 1, c.p.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento (Cass. pen. n. 8297/2019), confermando il proprio orientamento, ha ritenuto, invece, che

“il delitto previsto dall’art. 570 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio” (in senso conforme, Cass. Pen. n. 55744/2018, Cass. Pen. n. 56080/2018).

Per la Corte un’interpretazione diversa della norma penale si porrebbe in contrasto con la piena equiparazione, realizzata nell’ambito del diritto civile, tra la posizione dei figli nati da genitori coniugati e figli nati fuori dal matrimonio (art. 337 bis c.c.), nonché con la normativa relativa all’affidamento condiviso dei figli, che si applica indistintamente ai figli di genitori coniugati e non.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato che la novella che ha introdotto l’art. 570 bis c.p., in esecuzione della delega conferita con la L. 103 del 2017, ha natura meramente compilativa ed autorizza la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice penale, senza contemplare alcuna sostanziale abrogazione delle stesse.

 

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