La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato

La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 406/2019, depositata il 10 gennaio 2019, ha  confermato il principio di diritto, ormai consolidato, introdotto dalla sentenza n. 6855/15, secondo cui la costituzione di una nuova famiglia di fatto da parte dell’ex coniuge debole, comporta l’estinzione, e non già la quiescenza, del diritto all’assegno divorzile, analogamente a quanto previsto dall’art. 5 della legge 898/70 in ipotesi di nuove nozze.
Interessante, nel caso di specie, è però la valenza probatoria attribuita dalla sentenza della Corte d’Appello, che la Suprema Cote ha confermato, alla testimonianza di un investigatore privato, ritenuta sufficiente a provare l’esistenza della nuova compagine familiare.

La Corte d’Appello di Torino con sentenza dell’11 ottobre 2017, aveva ritenuto non più dovuto l’assegno divorzile posto a carico dell’ex marito, in considerazione del fatto che l’ex moglie “…conviveva con un altro uomo, come si desumeva dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura…”.
Avverso tale pronuncia l’ex moglie aveva interposto ricorso per cassazione “…contestando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie…”.
La Cassazione, osservando preliminarmente che la Corte di merito si era uniformata al principio di diritto secondo il quale

“…l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso…”,

ha respinto il gravame, in quanto l’esame del motivo di impugnazione avrebbe richiesto “…una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto censurabili nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c. n. 5…”.

In proposito va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la

profonda differenza tra la semplice convivenza more uxorio e l’istituto della famiglia di fatto,

la quale “…non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una …famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e di istruzione dei figli…” (Cass. 6855/15), e non sfuggono, a questo punto, le difficoltà connesse all’accertamento giudiziale della sua costituzione, e l’esigenza che la relativa attività istruttoria venga condotta con estremo rigore.
Secondo autorevole dottrina “…in assenza di un dato normativo, si pone il problema del limite della discrezionalità giudiziale nel distinguere tra mera convivenza…e vera e propria famiglia di fatto, la sola capace di cancellare in maniera definitiva….” l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile (Giovanni Bonilini e Andrea Natale, in Trattato di Diritto di Famiglia, UTET, 2016, pag. 2989).

 

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