Il protocollo sul curatore speciale del minore pubblicato dal Tribunale di Vicenza

26 LUGLIO 2024 | Persone e processo

di Avv. Massimo Osler

In data 18.06.2024 è stato sottoscritto il protocollo per il curatore speciale dei minori presso il Tribunale di Vicenza, esito di un lavoro condiviso tra Tribunale di Vicenza e l’Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Il Protocollo, come evidenziato nel suo preambolo, si propone di individuare i principi e le prassi operative rivolti agli avvocati che assumono la funzione di curatore speciale del minore, riportandosi a diverse fonti, tra cui si attribuisce particolare rilievo alle “Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore 17 novembre 2010”.

Il protocollo de quo prevede, anzitutto, la predisposizione presso e a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza di un registro contenente l'elenco dei nominativi degli avvocati esperti in diritto di famiglia e minori, idonei per competenze e conoscenze ad essere nominati curatori speciali del minore e, dunque ad assistere processualmente i minori in condizioni di pregiudizio e conflittualità con i propri genitori, secondo quanto stabilito dal novellato ex art. 78 cpc.

L'iscrizione al predetto registro è subordinata alla concomitante presenza dei requisiti descritti nel protocollo.

Risulta, anzitutto necessaria una formazione specifica e interdisciplinare “onde tutelare al meglio i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari”, in ossequio a quanto disposto dalle linee guida del Consiglio d'Europa che, nella Parte IV (espressamente richiamata nel protocollo di Vicenza) ai punti nn. 14 e 15, stabilisce regole specifiche con riferimento alla formazione di professionisti che operano “con e per i minori”, prevedendo che i medesimi “…dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi” (punto 14, Parte IV, linee guida del Consiglio d'Europa) e che “… dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità” (punto 15, Parte IV, linee guida del Consiglio d'Europa).

A ciò si aggiunga che l’iscrizione al registro dei curatori speciali è subordinata ad un’anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno cinque anni e alla necessità di aver frequentato un corso specialistico biennale di alta formazione di diritto di famiglia (almeno 200 ore) o, in alternativa, un corso di formazione per la figura del curatore speciale del minore (almeno 24 ore), che il curatore dovrà frequentare almeno ogni triennio, affinché al medesimo sia garantita la permanenza nel registro.

Si elencano poi le ipotesi di incompatibilità del curatore speciale, richiamando l’applicazione sia dell’art. 24, ultimo comma, Codice Deontologico che le disposizioni di cui all'art. 51 cpc, rubricato “casi di astensione del giudice”.

Seguono regole specifiche con riferimento all’accettazione della nomina, la costituzione in giudizio, la partecipazione personale alle udienze, e altresì, la necessaria “indipendenza nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento nonché degli operatori dei Servizi Socio Sanitari”.

Particolare attenzione è posta, inoltre, al rapporto tra il curatore speciale ed il minore.

Oltre agli oneri di tempestiva informazione conseguenti all’assunzione dell’incarico, vengono sottolineati i doveri di comunicazione spettanti al curatore nei confronti del minore, che includono la necessità di rappresentargli, in relazione alla sua capacità di discernimento, le ragioni della nomina e il tipo di procedimento nel quale è coinvolto, aiutandolo da un lato ad esprimere le sue aspettative e dall’altro a comprendere che le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria potrebbero però non coincidere con le medesime.

Non mancano, naturalmente, disposizioni ad hoc che disciplinano modalità e finalità dell’ascolto del minore da parte del curatore, i cui colloqui debbono avvenire “con modalità congrue in relazione all'età e alle condizioni psicofisiche [del minore] avvalendosi, se del caso, dell’aiuto di un professionista, identificato con uno psicologo ovvero con il tutore, con gli operatori socio sanitari o con il consulente tecnico di parte, ove sia in corso una CTU.

L’art. 15 del protocollo è, infine, dedicato alla disciplina del compenso spettante al curatore, che di regola sarà a carico della parte soccombente ovvero di quella (o quelle) che, con il suo comportamento inadempiente, ha dato causa alla nomina del professionista, fatta salva la possibilità per il curatore speciale iscritto all’albo dei professionisti abilitati al patrocinio a spese dello Stato di chiedere, per conto del minore rappresentato, l’ammissione al predetto beneficio.

 

Allegati

Protocollo sul curatore speciale del minore pubblicato dal Tribunale di Vicenza in data 18.06.2024

Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore 17 novembre 2010

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli