La "prima volta" dell'assegno di mantenimento nello scioglimento di un'unione civile

IL CASO. Due donne, conviventi stabilmente dal 2013, avevano formalizzato il loro vincolo a seguito della entrata in vigore della legge n. 76/2016.

La convivenza si era svolta a Pordenone, presso l’abitazione della compagna economicamente più abbiente (Caia); l’altra parte (Tizia) si era lì trasferita dalla provincia di Venezia, ove viveva e lavorava. Dipendente pubblica, peraltro, quest’ultima aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento a Pordenone, proseguendo nella sua attività.

In mancanza di accordo sulle condizioni dello scioglimento dell’unione civile, Caia ha radicato il procedimento giudiziale.

Tizia ha chiesto l’assegno divorzile affermando l’esistenza di uno squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, ed adducendo i presupposti per il riconoscimento di una misura di carattere compensativo-perequativa in considerazione delle scelte abitative e lavorative concordate nel corso dell’unione.

LA DECISIONE. Premesso di non ritenere applicabile alla fattispecie il “provvedimento che autorizzi le parti a vivere separate e sciolga la comunione delle unioniste”, il Presidente, in sede provvisoria, con provvedimento ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970, ha riconosciuto un assegno di mantenimento in favore di Tizia, a carico di Caia, eventualmente aumentabile nel momento in cui quest’ultima avrebbe lasciato l’abitazione comune.

Il provvedimento appare interessante sotto i seguenti profili:
a)    gli obblighi ed i diritti delle parti dell’unione civile, nel corso del rapporto ed al momento dello scioglimento;
b)    il regime patrimoniale dell’unione;
c)    il procedimento di scioglimento dell’unione.

Sub a) – I commi 11° e 12° dell’art. 1 della legge n. 76/2016 trattano dei diritti e dei doveri derivanti dal vincolo, e dell’“indirizzo della vita familiare”.

La portata ed il significato delle norme emergono con chiarezza dal raffronto con la normativa matrimoniale.

Nell’unione civile, dopo la fondamentale affermazione che “le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri”, si asserisce che dal vincolo “deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”; inoltre, “le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

Le norme, a sottolineare le caratteristiche dell’unione quale istituto uguale, ma diverso rispetto al matrimonio, non riprendono l’obbligo di fedeltà reciproca dei contraenti; non citano “la collaborazione nell’interesse della famiglia”; infine, usano l’espressione “contribuire ai bisogni comuni” e non “della famiglia”.

Quanto al comma 12°, il testo si distingue dall’art. 144 cod. civ. per il mancato riferimento alle esigenze “preminenti della famiglia” nel determinare l’indirizzo della vita familiare e nel fissare la residenza “comune”.

La mancata indicazione legislativa di un qualsiasi criterio nella determinazione delle scelte di indirizzo per le parti dell’unione, è stata colta come una sottolineatura della maggior libertà in dette scelte riconosciuta ai singoli che la compongono, sia durante l’unione, che nello scioglimento della stessa.

In generale, la migliore dottrina interpreta le differenze tra le due discipline alla luce della ritrosia del Legislatore a qualificare “famiglia” l’unione civile, che è stata considerata come un’istituzione che trascende, sì, gli interessi dei singoli che la formano i quali, però, si identificano solo nei componenti della coppia, non essendo prevista la presenza dei figli (secondo la normativa attuale).

In tal senso pare interpretabile l’espunzione anche dell’obbligo reciproco di fedeltà, tradizionalmente legato alla presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c., che nell’unione civile non viene in rilievo. Il mancato richiamo alla fedeltà, inoltre, è stato ritenuto coerente con la disciplina dello scioglimento dell’unione, che non conosce la separazione, e quindi, non prevede l’addebito (sanzione tipica dell’infedeltà coniugale, oltre che di altre violazioni dei doveri coniugali).

Del tutto analoghe tra i due istituiti, invece, le altre previsioni relative agli obblighi di assistenza morale e materiale, nonché di coabitazione.  E soprattutto, rileva ai fini che qui interessano l’assoluta analogia nella previsione dei criteri in base ai quali si sostanzia la contribuzione ai bisogni comuni.  Il ché si riflette inevitabilmente nella regolamentazione di diritti e doveri nell’ambito dello scioglimento dell’unione civile.

Sub b) – Il comma 13° dell’art. 1 della legge n. 76/2016 indica la comunione legale quale regime patrimoniale dell’unione civile in mancanza di diverse determinazioni; in generale, la normativa patrimoniale del matrimonio è stata totalmente riprodotta in quella delle unioni civili. Quindi, anche il disposto dell’art. 191 c.c., così come modificato ed integrato dall’art. 2 legge n. 55/2015 che così recita: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale del coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato (omissis)”.

Sub c) – Un’importante divergenza dalla normativa regolante il matrimonio concerne lo scioglimento dell’unione civile: il comma 23° dell’art. 1 legge n. 76/2016 non riprende la fattispecie di cui all’art. 3, n. 2, lettera b) della legge sul divorzio.  Quindi, per accedere allo scioglimento non è necessario che intervenga la separazione tra le parti.  Come dispone il comma 24°, è sufficiente attendere il decorso del termine di tre mesi dalla dichiarazione di volontà in tal senso resa – anche disgiuntamente – dalle parti dinanzi all’ufficiale dello stato civile.  Poi, la domanda di scioglimento  potrà essere proposta applicando la normativa divorzile di cui alla legge n. 898/1970 (in particolare gli artt. 4 e 5) e le disposizioni procedurali tutte richiamate dal comma 25° dell’art. 1 legge n. 76/2016, “in quanto compatibili”.  Il Tribunale adito, dunque, dovrà poi adottare tutti i provvedimenti di cui all’art. 5, commi 6, 7, 8 l. div. relativi alla comparizione personale avanti il Presidente, al tentativo di conciliazione, ai provvedimenti temporanei ed urgenti, al prosieguo della causa.

***

Tornando all’ordinanza del Tribunale di Pordenone citata, alla luce dei brevi cenni sistematici alla normativa vigente testé illustrati, risulta assai opinabile il provvedimento nella parte in cui non pronuncia l’autorizzazione alle parti a vivere separate, atteso che dal vincolo dell’unione civile deriva l’obbligo di coabitazione nella comune residenza.

Di conseguenza, considerata la integrale estensione alle unioni civili della normativa patrimoniale del matrimonio – ivi compreso il regime di comunione legale – appare applicabile in questa sede anche l’art. 191 c.c. secondo il quale l’ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati è l’atto che produce lo scioglimento del regime di comunione. E ciò in base alla riforma di detta norma ad opera proprio dell’art. 2 legge n. 55/2015. La decisione contraria del Tribunale di Pordenone appare quindi quanto meno opinabile.

Il riconoscimento di un assegno “divorzile” in presenza delle condizioni enucleate dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Cass. n. 18287/2018, è invece palesemente indiscutibile. 

Gli obblighi di assistenza morale e materiale, nonché di contribuzione ai bisogni comuni nascenti dall’unione, sono i medesimi previsti nell’istituto del matrimonio. Pertanto, qualora sussista un evidente divario tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, sarà compito del Giudice accertare le cause di detto squilibrio e – se del caso, in base ai principi dettati dalla S.C. – disporre un contributo compensativo/perequativo a carico della parte più abbiente.

Nella fattispecie, non è possibile entrare nel merito della rispondenza del provvedimento presidenziale ai principi di diritto indicati in Cass. Sez. Unite n. 18287/2018, poiché la motivazione non è sufficientemente esauriente nel riportare i datti fattuali.  D’altronde si tratta di un provvedimento provvisorio ed urgente, ed, in quanto tale, di carattere sommario.

Certamente appare poco chiaro il coordinamento tra la previsione finale di aumento dell’assegno in caso di trasferimento in altra abitazione della parte richiedente ed il precedente diniego ad autorizzare la cessazione dell’obbligo di coabitazione delle ex unioniste.

 

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