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Interruzione di gravidanza e revoca per ingratitudine della donazione ricevuta

30 LUGLIO 2026 di Avv. Monica Mocellin Con Ordinanza n. 1456 del 28 aprile 2026, pubblicata in data 16 maggio 2026, la Corte Suprema di Cassazione, in linea con i propri precedenti, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art.
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