CHATGPT in studio? Cinque regole che l’avvocato deve conoscere

19 OTTOBRE 2026 | Intelligenza artificiale

di Avv. Maida Milàn

ChatGPT è già entrato negli studi legali. C’è chi lo utilizza per mettere ordine in una cronologia, chi per lavorare sulla prima bozza di un testo, chi per sintetizzare documenti o migliorare una comunicazione. La domanda, ormai, non è più se un avvocato possa utilizzare l’intelligenza artificiale. La domanda è come possa farlo correttamente.

Dal 2 agosto 2026 il problema è diventato ancora più concreto: con l’applicazione del regime generale dell’AI Act sono diventati operativi anche gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, che si aggiungono alla disciplina italiana sulle professioni intellettuali già in vigore dal 10 ottobre 2025.

Per orientarsi non serve, però, trasformare ogni avvocato in un ingegnere informatico. Servono alcune regole abbastanza semplici.

1. L’IA può aiutare l’avvocato. Non può diventare l’avvocato

La prima regola viene dalla legge italiana. L’art. 13 della L. 23 settembre 2025, n. 132 consente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ma pone un limite molto chiaro: i sistemi di IA devono essere utilizzati per attività «strumentali e di supporto» e deve restare prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione professionale.

Detto in termini molto semplici: l’intelligenza artificiale può aiutare l’avvocato a lavorare, ma non può sostituirlo.

Può essere uno strumento per organizzare materiale, lavorare su una bozza, individuare problemi da approfondire o rendere più chiaro un testo. Ma la scelta di cosa sostenere, la valutazione giuridica e il controllo del risultato devono restare attività professionali umane.

La questione non è quindi stabilire quante righe abbia scritto l’avvocato e quante ne abbia generate una macchina. Il punto è chi abbia svolto realmente il lavoro intellettuale e, soprattutto, chi abbia controllato e fatto proprio il risultato.

2. Se utilizzi l’IA nella prestazione professionale, il cliente deve essere informato

La seconda regola è altrettanto netta.

Lo stesso art. 13 stabilisce che, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati devono essere comunicate al destinatario della prestazione «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Non significa consegnare al cliente il manuale tecnico del sistema né spiegargli come funziona un modello linguistico. Significa però che l’impiego dell’intelligenza artificiale nella prestazione professionale non può essere occulto.

Nella pratica, l’informazione può essere inserita nel contratto di incarico o nella documentazione che disciplina il rapporto con il cliente, soluzione che risulta già utilizzata negli studi professionali.

È importante, però, non confondere questo obbligo con quelli introdotti dall’AI Act. L’informativa prevista dalla legge italiana tutela soprattutto il rapporto fiduciario tra professionista e cliente. Gli obblighi europei di trasparenza hanno invece presupposti e destinatari diversi.

3. Se usi professionalmente l’IA sei, di regola, un “deployer”. E devi sapere cosa stai facendo

Qui entra in gioco l’AI Act.

L’art. 3 del Regolamento definisce «deployer» la persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo che lo utilizzi nell’ambito di un’attività personale e non professionale. L’avvocato che utilizza un sistema di intelligenza artificiale nell’esercizio della propria attività rientra quindi, in linea generale, in questa figura.

E la qualifica non è soltanto un nome complicato da ricordare.

L’art. 4 dell’AI Act, nella formulazione vigente dal 27 luglio 2026, impone ai fornitori e ai deployer di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’«alfabetizzazione in materia di IA» del personale e delle altre persone che utilizzano questi sistemi per loro conto. Occorre tenere conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, dell’istruzione e della formazione delle persone interessate, ma anche del contesto concreto nel quale il sistema viene utilizzato.

Attenzione, però: la norma non dice che ogni avvocato debba conseguire una certificazione, frequentare necessariamente un determinato corso o trasformare tutti i collaboratori in esperti di intelligenza artificiale. Anzi, precisa espressamente che l’obbligo non impone di garantire a ciascuno uno specifico livello di alfabetizzazione.

Il principio è più ragionevole e, forse, più impegnativo: se uno studio decide di utilizzare sistemi di IA, deve preoccuparsi che chi li usa sappia almeno che cosa sta facendo, quali sono i limiti dello strumento e come deve essere inserito nel proprio lavoro.

Il praticante o il collaboratore non possono, insomma, essere semplicemente lasciati davanti a ChatGPT con l’indicazione: “prova a vedere cosa dice”.

4. Dal 2 agosto c’è un nuovo obbligo di trasparenza. Ma non tutto ciò che passa dall’IA deve essere marchiato “fatto con ChatGPT”

È probabilmente il punto che rischia di generare più equivoci.

Dal 2 agosto 2026 trovano applicazione gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act. La norma distingue, però, con attenzione gli obblighi che gravano sui fornitori dei sistemi da quelli che riguardano direttamente i deployer.

Per esempio, quando un sistema di IA è destinato a interagire direttamente con una persona fisica, il fornitore deve fare in modo che questa sia informata del fatto che sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti evidente. Per uno studio legale il problema può presentarsi, ad esempio, quando sul sito viene utilizzato un assistente virtuale che dialoga direttamente con gli utenti.

Gli obblighi direttamente riferiti al deployer riguardano invece, tra l’altro, i deep fake e determinati testi destinati al pubblico. Chi utilizza sistemi di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deep fake deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

Particolarmente interessante per gli avvocati è poi la disciplina dei testi. Se un sistema di IA genera o manipola un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, il deployer deve rendere noto che il contenuto è stato prodotto artificialmente.

Ma c’è un’eccezione fondamentale: l’obbligo non opera quando il contenuto è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Quindi no: non bisogna necessariamente scrivere «questo articolo è stato realizzato con l’intelligenza artificiale» ogni volta che ChatGPT ha contribuito al lavoro.

Se l’IA è stata utilizzata come strumento, ma il testo è stato effettivamente rivisto, controllato e assunto sotto la responsabilità editoriale di una persona, è lo stesso art. 50 a prevedere l’eccezione.

Ed è una distinzione importante: una cosa è usare l’IA per aiutarsi a scrivere; altra cosa è pubblicarne automaticamente gli output.

5. Controlla sempre il risultato. Perché l’errore dell’IA può diventare il tuo errore

Questa è forse la regola più semplice di tutte.

Il sistema può inventare una sentenza, confondere una norma, costruire un ragionamento apparentemente impeccabile partendo da una premessa sbagliata. Ma quando quel risultato entra in una lettera, in un parere o in un atto processuale firmato dall’avvocato, non è ChatGPT che si presenta davanti al giudice.

Nel 2026 è arrivato anche un primo segnale molto concreto dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Verona, sez. II, con sentenza 16 febbraio 2026, n. 315, ha esaminato un atto nel quale era rimasta addirittura una frase tipica dell’interazione con un sistema generativo — «posso proseguire… fammi sapere». Il giudice non ha affermato che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti sia di per sé illecito. Ha però valorizzato quella circostanza come indice di un uso non controllato dello strumento e, insieme alla manifesta infondatezza della domanda, ai fini della valutazione della colpa grave ex art. 96 c.p.c.

Ed è probabilmente questo il punto che riassume meglio l’intera disciplina.

L’AI Act e la legge italiana non stanno dicendo agli avvocati di non usare l’intelligenza artificiale. Stanno dicendo qualcosa di diverso: usatela da professionisti.

Informate il cliente quando la utilizzate nella prestazione. Imparate a conoscere gli strumenti che mettete nello studio e fate in modo che anche collaboratori e dipendenti li utilizzino consapevolmente. Rispettate gli obblighi di trasparenza quando ricorrono. E, soprattutto, controllate ciò che l’IA produce prima di metterci sotto il vostro nome.

Perché l’intelligenza artificiale può essere un ottimo assistente.

La responsabilità professionale, invece, resta umana.

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