Interruzione di gravidanza e revoca per ingratitudine della donazione ricevuta

31 DICEMBRE 2024 | Inizio vita e IVG

di Avv. Monica Mocellin

Con Ordinanza n. 1456 del 28 aprile 2026, pubblicata in data 16 maggio 2026, la Corte Suprema di Cassazione, in linea con i propri precedenti, ha espresso il seguente principio di diritto:

“In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 del codice civile”

 La controversia trae origine dalla richiesta della revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c. - nello specifico per ingiuria grave - di due donazioni immobiliari effettuate nel 2009 da un signore alla sua compagna per consolidare il loro legame affettivo.

 L’uomo in particolare citava in giudizio l’ex compagna allegando che questa, dopo il suo rifiuto di lasciarle gestire il proprio conto corrente, aveva deciso di interrompere volontariamente la gravidanza all'insaputa di lui e senza coinvolgerlo in alcun modo, calpestando il suo forte desiderio di paternità.

La signora si costituiva in giudizio affermando che, invece, era stato proprio il compagno, una volta appresa la notizia della gravidanza, a suggerirle di abortire e a disinteressarsi di lei, allontanandosi dalla casa comune.

Tuttavia la donna, nella memoria difensiva ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c., eccepiva l'irrevocabilità della seconda donazione sostenendo si trattasse di una donazione remuneratoria - per gratitudine della gravidanza - entrando così in contraddizione con quanto esposto in comparsa di risposta.

I giudizi di merito di entrambi i gradi accoglievano la domanda di revoca delle donazioni ritenendo che le contraddizioni difensive della donna equivalessero a una "non contestazione" dei fatti allegati dall'attore, esonerando così quest'ultimo dall'onere della prova.

Inoltre, l'aborto deciso unilateralmente veniva considerato un atto di malanimo e ingiuria grave.

La donna ricorreva alla Suprema Corte lamentando principalmente le violazioni dell'onere della prova, del principio di non contestazione e della legge sull'aborto (L. 194/1978).

La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello sulla base di due principali pilastri giuridici, il primo relativo alla violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova e il secondo alla qualificazione di ingiuria grave.

Quanto al primo, gli Ermellini hanno rilevato una palese violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e un'errata inversione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).

La Corte d'Appello, infatti, ha erroneamente utilizzato le contraddizioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della convenuta per neutralizzare le specifiche contestazioni che la stessa aveva, invece, tempestivamente e validamente sollevato nella comparsa di risposta.

La memoria, infatti, era intervenuta in una fase processuale in cui il thema decidendum e dunque anche il thema probandum erano già stati individuati per cui la Corte, di fatto, con questa interpretazione aveva operato una inversione dell’onere della prova.

Di conseguenza, secondo i giudici delle leggi, l’uomo non poteva essere dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi della sua domanda, ovvero che l'aborto fosse una ritorsione legata al conto corrente negato.

Quanto al secondo motivo - ovvero alla qualificazione di "ingiuria grave" alla interruzione di gravidanza decisa unilateralmente dalla donna e non condivisa con il padre del nascituro - la Suprema Corte ha escluso che questa condotta possa, da sola, integrare l'ingiuria grave necessaria per revocare una donazione per ingratitudine.

Infatti, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 194/1978, la decisione di interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni è un diritto spettante esclusivamente alla gestante e non richiede il consenso del padre. Il coinvolgimento del padre è una facoltà e non un obbligo giuridico.

Poiché, quindi, la donna ha esercitato una facoltà legittima concessa dalla legge, tale comportamento non può di per sé configurare una profonda avversione o un disprezzo verso il donante.

Per poter applicare l'art. 801 c.c. sarebbe stata necessaria la prova di ulteriori modalità ingiuriose o disdicevoli, volte a ledere la dignità e il patrimonio morale del partner, ma tali prove nel caso di specie sono mancate.

La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso della donna cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame del merito che si attenga a questo principio.

In conclusione, gli Ermellini confermano ancora una volta che il diritto all’interruzione della gravidanza è un diritto pieno e assoluto che non ammette alcun vincolo, né diretto né indiretto, alla libertà di scelta della donna.

 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli