Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare

L’attuazione dell’obbligo di consegna dei minori rappresenta, da sempre, una questione ampiamente dibattuta in Dottrina e Giurisprudenza, ciò a causa della assoluta delicatezza delle situazioni giuridiche coinvolte, e della conseguente difficoltà di adattare ai provvedimenti che riguardano i minori le rigide regole del processo di esecuzione disciplinato dal terzo libro del c.p.c.
Il Tribunale di Treviso, definendo una procedura di separazione coniugale, affidava il figlio minore in via esclusiva al padre, stabilendone la temporanea collocazione in comunità e demandando al Giudice Tutelare di monitorare, con cadenza bimestrale, l’andamento della situazione del minore.
In data 7 aprile 2017 l’ULSS 2 informava il Giudice Tutelare che il ragazzino non era stato ancora trasferito in comunità, continuando a convivere con la madre.
Veniva conseguentemente fissata l’udienza per la comparizione dei Servizi Sociali e dei genitori, nell’ambito della quale il padre chiedeva
…che il Tribunale provvedesse a determinare le modalità di attuazione della sentenza” nominando un “..CTU al fine di ottenere l’esecuzione diretta del provvedimento
richiamava a sostegno Cass. Civ. n. 14360/2000, con la quale la Corte riconosce al Giudice Tutelare, adito ex 337 c.c., il potere di dare esecuzione per via breve ai provvedimenti che riguardano l’affidamento dei minori, esclusa ogni statuizione modificativa degli stessi (conforme Cass. Civ. 6306/85 e Trib. Catania Paternò 27.05.2004).
Il G.T. di Treviso, non accoglie la domanda formulata dal padre, declinando implicitamente la propria competenza a trattare il caso di specie, ma rileva come


…….. la realizzazione coattiva di quanto disposto con i provvedimenti assunti sull’affidamento dei minori (ossia per l’esecuzione diretta di un obbligo di fare) sia quella prevista dall’art. 612  cpc. Ciò in considerazione del fatto che il giudice dell’esecuzione può dettare le prescrizioni più idonee a salvaguardare la posizione del minore.
L’organo deputato a dare attuazione a tale forma di esecuzione deve essere pertanto individuato nella stessa autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento del quale si chiede l’esecuzione stessa, ossia, nel presente caso, il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, da adire mediante ricorso diretto a chiedere l’esecuzione del decreto emesso il 7 febbraio 2017 e confermato dalla Corte d’Appello. Peraltro, tale forma di esecuzione, dovrà essere attuata mediante ordine impartito all’ufficiale giudiziario, il quale potrà avvalersi per l’esecuzione stessa della forza pubblica ovvero dei Servizi Sociali. Non è, invece, condivisibile la prospettazione di demandare a un Consulente Tecnico l’attuazione coattiva del provvedimento, non rientrando nei compiti di tale figura professionale quelli sopra indicati
”.


La decisione si pone in consapevole contrasto con l’orientamento di autorevole Dottrina che attribuisce al giudice del merito anche il potere di determinare le modalità di esecuzione del provvedimento (De Filippis – Casaburi, Separazione e Divorzio, Cedam, 2001, pag. 436), compresa la facoltà di attualizzarne il contenuto ove necessario (Danovi, Trattato di Diritto di Famiglia a cura di Giovanni Bonilini, volume III, UTET, 2016, pag. 3195).
Nessun accenno viene fatto dal Tribunale di Treviso all’art. 709 ter c.p.c., da molti ritenuto oggi lo strumento più efficace a garantire la concreta attuazione dei provvedimenti emessi in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento dei minori (tra gli altri Danovi, op. citata; Contiero, L’affidamento dei minori, Giuffrè, 2009, pag. 133 e ss; de Filippis, IPSOA, Famiglia e Diritto, 2013,1, pag. 63). La norma, di infelice formulazione letterale, si ritiene applicabile non solo ai procedimenti pendenti, ma anche a quelli già definiti instaurando un nuovo giudizio ad hoc (Danovi op. cit, pag. 3200; Lupoi, Giuffrè,  Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2006, pag. 1094, Cass. Civ. 21718/2010).
L’art. 709 ter è stato espressamente richiamato all’art. 3 della Carta di Civitanova Marche del 1 dicembre 2012, importante documento curato da un team multiprofessionale, che contiene “indirizzi giuridici per l’applicazione delle decisioni giudiziarie in tema di tutela dei diritti relazionali del/della minore”  e “repertorio di buone prassi psicologiche e socio sanitarie per l’attuazione dei provvedimenti giudiziali in tema di tutela dei diritti anche relazionali del/della minore a rischio di pregiudizio”.
La decisione del G.T. di Treviso ci fa capire che il dibattito su questa questione è ancora aperto, non essendo stata, all’evidenza, individuata una soluzione che dia piena e generalizzata garanzia della effettività della tutela del superiore interesse dei minori coinvolti.

 

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