Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale

Con sentenza del 5 luglio 2018, il Tribunale di Novara si è pronunciato sulla richiesta di scioglimento dell’unione civile, costituita, dopo l’entrata in vigore della legge n. 76/2016, da due persone dello stesso sesso.
Il Tribunale, considerata la novità delle questioni trattate e “…l’assenza a quanto consta di precedenti…”, ha svolto una accurata disamina dell’istituto, per poi soffermarsi, in particolare, sul valore da attribuire alla dichiarazione di cui al comma 24 dell’art. 1 della stessa legge che, secondo i Giudici, non può essere considerata condizione di procedibilità del ricorso, avendo l’unica funzione di far decorrere lo spatium deliberandi di tre mesi, “prodromico all’instaurazione del giudizio”. Al riguardo, in Dottrina si veda: Giovanni De Cristofaro, Le unioni civili fra coppie del medesimo sesso note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, in Nuove Leggi Civili Commentate, pagg. 101 e ss.. Ivi si legge che ”…stante la difficoltà ad individuare effetti giuridici diversi ed ulteriori rispetto all’inizio del decorso del periodo di tre mesi…non è chiaro per quale ragione il recente d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, abbia espressamente previsto che la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile resa ai sensi dell’art. 1, comma 24, l. 76/16, oltre che iscritta negli archivi dello stato civile… debba essere annotata a margine dell’atto di costituzione dell’unione civile (art. 69, comma 1 bis, lett. B, d.p.r. 396/00) ….”.

Tizio, senza aver effettuato all’Ufficiale dello Stato Civile la comunicazione prevista al comma 24 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 e senza avere inviato al partner la raccomandata di cui alla lett.g-quinquies, del comma 1, dell’art. 63, d.P.R. 396/2000, con ricorso depositato il 17.11.2017, aveva chiesto al Tribunale di Novara di “pronunciare lo scioglimento dell’unione civile celebrata in data… e di dichiarare l’autosufficienza economica delle parti…” ai sensi del richiamato art.1,comma 24, legge 76/2016.
All’udienza del 27.02.2018, il Presidente del Tribunale, accertata la regolarità della notifica del ricorso e dichiarata la contumacia del convenuto, ha “autorizzato le parti unite civilmente a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l’obbligo del reciproco rispetto”, fissando l’udienza dell’8.05.2018 per la prosecuzione del giudizio avanti al G.I..
A tale udienza compariva il solo ricorrente, il quale depositava copia dell’ordinanza presidenziale ritualmente notificata al convenuto, ed precisava le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Il G.I., dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, ha trattenuto la causa in decisione "riservandosi di riferire al Tribunale in Camera di Consiglio, acquisite le conclusioni del P.M.”.

Il Collegio ha accolto il ricorso ed ha precisato che il comma 24 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 contiene la disciplina ordinaria dello scioglimento dell’unione civile, applicabile quando non ricorra alcuna delle ipotesi specifiche previste dall’art. 3, nn. 1 e 2, lettere a), c), d) ed e) della legge n. 898/70.
Essa delinea “un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell’unione davanti all’ufficiale dello stato civile, anche da una sola delle parti…”, precisando che “tale dichiarazione non ha effetti dissolutivi dell’unione, ma è solo il presupposto per presentare la domanda di scioglimento… Il termine di tre mesi che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all’ufficiale dello stato civile e la proposizione della domanda giudiziale è, in ultima analisi lo spatium deliberandi che la legge impone ai partners di una unione civile che decidono di sciogliere il loro vincolo…”.
Infatti, “…l’invocato comma 24, pur stabilendo che la parte renda la dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato civile, non qualifica espressamente tale dichiarazione come condizione di procedibilità dell’azione, né fa discendere alcuna conseguenza dall’inadempimento di tale incombente
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che “…la rituale notifica del ricorso al partner possa tenere luogo all’invio della lettera raccomandata (n.d.r.: di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell’art. 63, d.P.R. 396/00), in quanto idonea…a notiziare in maniera formale il partner della propria volontà di sciogliere il vincolo. Parimenti si può sostenere che la manifestazione di volontà ribadita avanti il Presidente del Tribunale possa tenere luogo alla mancata dichiarazione innanzi all’ufficiale di stato civile….Stando così le cose…

non si rinvengono argomenti di ordine letterale nè sistematico che portino ad escludere la possibilità di equiparare, quanto a sacralità e formalità, la dichiarazione resa innanzi all’ufficiale di stato civile a quella resa innanzi al Presidente del Tribunale…”.


Chiudendo il cerchio il Collegio ha affermato che “…qualora dal momento in cui il ricorrente espliciti la propria volontà innanzi al Presidente del Tribunale a quello in cui il Tribunale si trova a decidere sulla domanda, sia decorso un termine pari o superiore a tre mesi, allora si è avverata anche l’ulteriore condizione richiesta dalla legge….” e, pertanto,

"in assenza di indici contrari all’interno della legge in esame ed al ricorrere delle circostanze indicate, la fase amministrativa…non costituisce passaggio indefettibile per l’esame nel merito della domanda di scioglimento dell’unione civile”.

Questa interpretazione suscita qualche perplessità e appare difficilmente compatibile con quanto disposto al comma 1, lettera g-quinquies della legge 76/2016, che prevede l’iscrizione negli archivi dello stato civile della dichiarazione resa avanti l’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 1, comma 24, legge 76/2016 (in Dottrina sul complicato sistema di iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile: Stefano Troiano, Unioni civili e ordinamento dello stato civile dopo il d. legisl. 19 gennaio 2017 n. 5, in Studium Iuris 2017, pagg. 951 e ss.)

 

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