Le “molestie telefoniche” del coniuge separando devono essere risarcite, ma… poco

Un marito si era rivolto al Giudice civile per ottenere la condanna della moglie al risarcimento del danno causatogli dalle molestie telefoniche che quest’ultima aveva perpetrato nei suoi confronti nel corso di un giudizio di separazione.

La domanda era stata accolta dal Tribunale e la Corte d’appello de L’Aquila, adìta dalla moglie, pur riducendo la misura del risarcimento aveva confermato la sentenza di primo grado, quanto alla condanna dell’appellante.

Proprio in ragione della suddetta riduzione del ristoro attribuitogli il marito ricorreva per cassazione.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26262/2019, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, ma ha evidenziato che “la corte d'appello, ha espressamente sottolineato come gli indici obiettivi costituiti dalla natura del reato accertato a carico della Giuliani, nonché dal tenore dei rapporti conflittuali intercorrenti tra le parti (in ragione della situazione di crisi matrimoniale in cui le stesse erano venute a trovarsi), valessero a giustificare una rivisitazione dell'entità del danno liquidato dal primo giudice, ritenendone opportuno, proprio sulla scorta delle ragioni richiamate, un contenimento nell'importo di euro 5.000,00”.

A questo riguardo i Giudici di Piazza Cavour hanno “assolto” la sentenza d’appello dalle censure mosse nei suoi riguardi dal ricorrente perché “l'iter argomentativo così compendiato dal giudice a quo vale a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica”.

Neppure l’”esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale” che compete al Giudice del merito è stato ritenuto criticabile, poiché questo non è “sindacabile in sede di legittimità… quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. Sez. 3 - Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01)”.

Ciò che era avvenuto nel caso specifico perché “il giudice a quo, nell'aver legato la determinazione dell'importo liquidato alle circostanze costituite dalla natura del reato accertato a carico della [moglie], nonché dal tenore dei rapporti conflittuali intercorrenti tra le parti (in ragione della situazione di crisi matrimoniale in cui le stesse erano venute a trovarsi), risulta aver dato conto in modo sufficientemente congruo del peso specifico attribuito ad ognuno degli indici valorizzati, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito (cfr., sul punto, Sez. 3 - , Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01)”.

In sostanza, se ne ricava che il reato di molestie “telefoniche” accertato a carico di un coniuge e ai danni dell’altro, dà diritto a quest’ultimo di ottenere il risarcimento del danno, il cui ammontare dev’essere però commisurato alle “circostanze concrete”, in questo caso rappresentate dal clima di tensione esistente tra le parti a causa della crisi matrimoniale in atto, citato dalla Corte d’appello per motivare la propria decisione riduttiva del quantum debeatur.

Fermo restando che al Giudice di legittimità sono precluse le valutazioni di fatto come quelle attinenti alla misura del risarcimento in concreto liquidato, essendo da esso apprezzabili solo eventuali difetti della relativa motivazione (nei limiti consentiti dal disposto dell’art. 360 c.p.c. attualmente in vigore), e pur non leggendosi nella ricostruzione del fatto formulata dalla sentenza in commento quale fosse stata l’entità delle molestie in questione, desta, invero, qualche perplessità il fatto che la Corte d’appello abbia ridimensionato il relativo risarcimento giustificandolo con i “rapporti conflittuali” che connotano alcune separazioni personali.

Perché quel deprecabile clima di tensione che dovrebbe essere evitato nella crisi matrimoniale, anziché divenire un’aggravante del danno prodotto da un illecito di rilevanza penale ad esso collegato, parrebbe, in tal modo, trasformarsi in un’attenuante per chi lo alimenti con condotte antigiuridiche…

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli