Il delicato bilanciamento tra diritto di accesso e diritto di riservatezza

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 3985/2020, si occupa della delicata questione del bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti (anche) dati personali relativi a terze persone, ed il diritto alla riservatezza dei terzi cui tali dati ineriscono.

Il caso è quello di un dipendente INAIL con la qualifica di professionista del ramo legale che, una volta cessato dal servizio, ha contestato la legittimità del prospetto di liquidazione del proprio trattamento di fine servizio (TFS). In tale ambito ha chiesto di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione necessaria per tutelare le proprie ragioni in relazione all’erronea ed ingiustificata determinazione dell’importo riconosciutogli. Tra i documenti espressamente richiesti c’erano sia le comunicazioni di liquidazione del TFS con i relativi prospetti inviati a tutti gli avvocati, medici e dirigenti andati in quiescenza (a partire dal 04.04.2010 alla data della richiesta di accesso), sia le domande di restituzione di quanto indebitamente corrisposto allo stesso titolo ai medesimi soggetti, cui non fosse stato calcolato il TFS sulla sola voce stipendio tabellare.

L’INAIL ha negato l’accesso a tali documenti, ritenendoli non pertinenti, perché non afferenti esclusivamente la posizione del richiedente e coinvolgenti dati personali di altri soggetti che, quindi, non potevano essere trasmessi per motivi di riservatezza.

Il ricorrente ha chiesto il parziale annullamento della nota dell’INAIL, nella parte in cui ha rigettato la sua richiesta, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad accedere anche a tale documentazione.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, cogliendo l’occasione per chiarire alcuni concetti e sottolineare l’importanza di alcune distinzioni.

I “dati personali” sono tutte le informazioni relative ad una persona fisica. All’interno di tale categoria si distinguono i “dati sensibili” che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale e i “dati sensibilissimi” che riguardano lo stato di salute e la vita sessuale. Ancora diversi sono i “dati giudiziari” che rivelano eventuali provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato od indagato in un procedimento penale.

La l. n. 241/1990, all’art. 22, permette ai soggetti privati di visionare e richiedere copia di documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione se hanno un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento e corrispondente, quindi, ad una loro situazione meritevole di tutela giuridica.

Il Consiglio di Stato ha più volte precisato che l’onere di provare la specifica utilità degli atti richiesti per la tutela dei propri interessi grava su chi esercita l’accesso. Ha, altresì, puntualizzato che gli interessi che giustificano la richiesta di accesso non devono necessariamente coincidere col diritto di difesa, ma devono in ogni caso “essere apprezzabili sul piano giuridico ed essere dotati della necessaria concretezza” (cfr. C. di St. n. 2680/2017; C. di St. n. 4372, 4373 e 4376/2016; C. di St. n. 1568/2013).

In giurisprudenza è pacifico che, in generale, le necessità difensive (riconducibili all’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione) prevalgono rispetto a quelle della riservatezza.

Tale principio, tuttavia, incontra dei limiti quando vengono in considerazione i dati “sensibili” o “sensibilissimi” di soggetti terzi.

Con particolare riferimento ai “dati sensibilissimi”, l’art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pone il principio del “pari rango”, chiarendo che “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. 

Per l’art. 24, comma 7 L. n. 241/1990, invece, l’accesso ai documenti contenenti “dati sensibili” e “giudiziari” è consentito se risulta “strettamente indispensabile” per la difesa dei propri interessi giuridici.

E’, quindi, di volta in volta necessario effettuare in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, efficienza e non eccedenza un’operazione di bilanciamento di interessi. Il diritto di accesso sarà consentito solo se la situazione giuridica allo stesso sottesa è considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute e della vita sessuale dei terzi coinvolti.

Per il TAR Lazio il richiedente deve fornire “la rigorosa prova della stretta necessarietà ed indispensabilità del dato nei sensi e nei limiti di cui sopra, laddove l’ostensione del documento possa compromettere il diritto alla riservatezza nei soli casi in cui esso contenga dati sensibili, sensibilissimi o giudiziari. Negli altri casi, la comparazione in concreto tra il diritto all’accesso e il diritto alla riservatezza incontra limiti meno rigorosi”.

Nel caso oggetto della pronuncia in commento, il giudice amministrativo ha ritenuto che i documenti relativi alla liquidazione del TFS applicato ai dipendenti INAIL in quiescenza non contenevano né dati sensibili, né dati giudiziari. Il richiedente aveva, inoltre, puntualmente indicato le ragioni che fondavano la sua richiesta, con la conseguenza che non si trattava di un’istanza preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.

Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, pertanto, doveva prevalere quello del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, mentre doveva ritenersi recessivo quello alla riservatezza dei terzi, poiché, come detto, non erano coinvolti dati sensibili e/o giudiziari. 

L’INAIL dovrà, quindi, procedere all’ostensione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente, oscurando i nominativi dei soggetti controinteressati e, se presenti, i dati sensibili riguardanti la salute o i dati giudiziari e/o disciplinari, al fine di tutelare la riservatezza degli stessi.
 

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