La gestazione per altri, l’interesse del minore e il diritto alla “verità biologica”

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c., di cui dubitava la Corte d’appello di Milano (in relazione al disposto degli artt.  2, 3, 30, 31 e 117, primo comma Cost. e dell’art. 8 della Convenzione CEDU), “nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso”.

L’anzidetta questione di legittimità costituzionale veniva sollevata in relazione ad procedimento che traeva “origine dalla trascrizione del certificato di nascita formato all’estero, relativo alla nascita di un bambino, riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini italiani, i quali – nell’ambito delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni – avrebbero ammesso il ricorso alla surrogazione di maternità, realizzata attraverso ovodonazione”.

In particolare, il Giudice remittente aveva posto in evidenza che, essendo già stato trascritto l’atto di nascita del minore, la “trascrivibilità in Italia di atti di nascita formati nei paesi che consentono la maternità surrogata” era “estranea al thema decidendum”, non essendo quindi in discussione la “trascrizione di uno status filiationis riconosciuto all’estero, bensì la rimozione di uno status già attribuito, in considerazione della sua non veridicità”, con la conseguenza che non venivano in rilievo tanto le questioni inerenti alla “liceità della pratica della surrogazione”, quanto invece “i diritti del bambino da tale pratica nato”.
In questa prospettiva, secondo i Giudici milanesi, l’art. 263 c.c. “non consentirebbe di tenere conto, in concreto, dell’interesse del minore «a vedersi riconosciuto e mantenuto uno stato di filiazione quanto più rispondente alle sue esigenze di vita»”.

Con la sentenza n. 272/2017, la Corte ha dichiarato l’infondatezza della q.l.c. così prospettata, partendo dalla constatazione per cui “pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell’ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento”.

Si tratta di una tipica sentenza “interpretativa di rigetto”, che ha “salvato” la norma sottoposta al suo esame, dettandone però l’interpretazione idonea ad escluderne l’incostituzionalità.
Sulla base di un attento esame delle norme internazionali e nazionali e della giurisprudenza della Corte CEDU, oltre che di quella nazionale, la Corte ha infatti affermato che “l’attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l’assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti”. 
Pertanto, la norma anzidetta deve essere interpretata nel senso che il Giudice debba effettuare un bilanciamento tra “l’esigenza di verità della filiazione” con il concreto “interesse del minore”, senza imporgli un’automatica prevalenza della prima sul secondo.
Secondo la Corte, la valutazione richiesta al Giudice, in questo caso, consiste in “un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore”, ai fini del quale si deve tener conto di “variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso”.
Fra questi fattori rientrano, “oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita”, anche “le modalità del concepimento e della gestazione… la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l’adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela” e, nonostante il “silenzio della legge” in proposito, anche “la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale”.

In sintesi, nonostante il disvalore della “maternità surrogata”, la “verità biologica” non è destinata a prevalere automaticamente sullo status filiationis comunque acquisito dal minore, dovendo sempre confrontarsi col concreto interesse di quest’ultimo.

Con ciò la Corte costituzionale non si è quindi limitata ad affermare la legittimità dell’art. 263 c.c., ma ha consegnato al Giudice dei minori una sorta di vademecum per dirimere i contrasti di questo genere.
 

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