Azione revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale e fallimento del coniuge

Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 234 del 19.03.2019, uniformandosi alla costante giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ha accolto la domanda revocatoria di un creditore, ai sensi dell’art 2901 c.c., e dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di costituzione di fondo patrimoniale ex art 167 c.c., stipulato successivamente al sorgere del proprio credito, riguardante determinati beni immobili intestati pro quota ai coniugi e ai loro figli minori.

L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere assoggettato ad azione revocatoria anche in presenza di figli minori poiché, anche se diretto a fronteggiare i bisogni della famiglia, non integra l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge (Cass. civ. n. 26223/2014).

Le parti del giudizio, per uniforme orientamento della giurisprudenza, sono il creditore ed entrambi i coniugi, anche se solo uno di essi abbia destinato un bene di sua proprietà per far fronte ai bisogni della famiglia (Cass.civ. nn.5402/2004, 10052/2009), mentre i figli non sono litisconsorti necessari.

La costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito non solo quando provenga da un terzo (come nella fattispecie esaminata) o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna controprestazione in favore del costituente o dei costituenti.

La destinazione dei beni costituiti in fondo implica la loro sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale prevista dall’ art. 2740 c.c.

Se l’essenza dell’azione revocatoria è la conservazione della garanzia patrimoniale, è indubbio che la costituzione del fondo diminuisca la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del/i costituente/i.

Il Tribunale di Cuneo, ha ritenuto provati, nella fattispecie, i presupposti dell’azione revocatoria, ossia:

1. la sussistenza di una ragione di credito in capo all’attore (presupposto oggettivo): la qualità di creditore è generalmente intesa, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in senso lato, ricomprendendovi il creditore a termine o a condizione, legale o volontaria, nonché il creditore titolare di un credito litigioso ed anche, come confermato da Cass.civ.n. 12235/2011, al titolare di un credito che non sia certo liquido ed esigibile, “bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”;

2. l’esistenza del “consilium fraudis” del debitore (presupposto soggettivo) che può variare a seconda che l’atto dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credito: se anteriore, occorre il dolo specifico del debitore, nel senso che si deve provare che l’atto è stato posto in essere dal futuro debitore al fine di precostituirsi una situazione di insolvenza; se posteriore, come nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Cuneo, è sufficiente il dolo generico, inteso come mera consapevolezza del pregiudizio che l’atto avrebbe potuto arrecare al creditore;

3. la sussistenza della “scientia damni” del terzo (presupposto soggettivo) per l’ipotesi che si tratti di un atto dispositivo a titolo oneroso. In ipotesi di atto dispositivo a titolo gratuito è invece sufficiente la semplice conoscenza, rectius conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l’atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (Cass.civ.nn.14274/1999, 4642/2000, 20813/2004). L’onere di provare la consapevolezza del terzo incombe sul’attore il quale può giovarsi anche di presunzioni semplici (Cass.civ. n. 4077/1996);  

4. la sussistenza dell’”eventus damni (presupposto oggettivo), inteso come il compimento di un atto che non necessariamente determini l’insolvenza del debitore, ma renda anche solo più difficoltosa una eventuale e futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio, non solo quantitativa (ad esempio, dismissione di beni), ma anche qualitativa (ad esempio, conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili) (Cass.civ.n.1896/2012). L’eventus damni deve essere provato dall’attore/creditore, mentre il convenuto/debitore deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.civ.n.3113/1997).

Il Tribunale di Cuneo, infine, ha ritenuto irrilevante la sentenza dichiarativa di fallimento del marito disponente, pronunciata nelle more del giudizio ex art 2901 c.c., perchè

i diritti patrimoniali costituiti in fondo patrimoniale non sono soggetti all’acquisizione alla massa del coniuge fallito e sono esclusi dallo spossessamento” (Cass.civ.nn.1112/2010, 21494/2011).

Ciò in forza dell’art. 46 comma 1 n. 3 L.F., che considera diritti personali anche i beni costituiti in fondo patrimoniale.

 

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