Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente

Con l’ordinanza n.16404/2019 la Cassazione civile ribadisce un consolidato orientamento per cui, qualora uno dei genitori abbia sostenuto in via esclusiva, fin dalla nascita, le spese per il mantenimento del figlio ha diritto a chiedere il rimborso all’altro genitore mediante azione di regresso.

Il Tribunale di Tivoli aveva accolto la domanda con la quale la madre chiedeva la determinazione a carico del padre di un assegno di mantenimento per il figlio, quantificandolo in € 500,00 mensili, oltre alla contribuzione del 50% delle spese mediche e di istruzione. Il Tribunale aveva inoltre condannato il padre a corrispondere alla madre la somma di € 60.000,00, di cui € 10.000,00 quale rimborso per le spese di mantenimento del figlio sostenute dalla madre in via esclusiva dalla nascita ed € 50.000,00 quale risarcimento dei danni arrecati al figlio.

La Corte d’appello di Roma aveva in parte accolto il gravame proposto dal padre, respingendo la domanda risarcitoria per carenza di legittimazione attiva della madre, poiché costei non aveva agito quale rappresentante del figlio minore, confermando le restanti statuizioni del Tribunale.

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso articolato in quattro motivi, in merito al rimborso delle spese di mantenimento del minore osserva

ove ad esse abbia provveduto integralmente  uno soltanto dei suoi genitori (come pacificamente accaduto nella specie), a questi spetti il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali:

come si desume, in particolare dall’art.148 c.c. (richiamato dall’art.261 c.c. entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente al D.Lgs.n.154/2013) che prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro (Cass.n.15063/2000 e Cass. n.10124/2004)”.

Entrambe le sentenze, dopo aver richiamato il principio generale della responsabilità dei genitori derivante dal rapporto di filiazione consacrato dall’art.30 della Costituzione, precisano che il dovere di mantenimento “investe entrambi i genitori, perché nasce con e per il fatto stesso della procreazione”, con la conseguenza che, quando al mantenimento abbia provveduto uno soltanto, a questi spetti il diritto di agire in regresso nei confronti dell’altro.

Gli Ermellini precisano ancora che “l’obbligo di mantenimento, non avendo natura alimentare, deve essere rimborsato pro quota, con decorrenza dalla data della nascita” (Cass.n.15063/2000).

 

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