Pubblico impiego: la rilevanza della convivenza more uxorio ai fini della domanda di trasferimento

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 3896 del 17 giugno 2020, ha equiparato la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale ai fini della richiesta del pubblico dipendente di essere trasferito di sede per il ricongiungimento con la compagna convivente.
Secondo il Giudice amministrativo, infatti, “l’equiparazione al matrimonio e all’unione civile della stabile convivenza di fatto, attestata da certificazioni anagrafiche, appare coerente con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, ferma restando la discrezionalità del Parlamento nell’individuare le forme di garanzia e di riconoscimento delle unioni affettive diverse da quella matrimoniale, si è riservata la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni con il controllo di ragionevolezza, come infatti più volte è avvenuto per le convivenze more uxorio”.

IL CASO – Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei carabinieri, aveva chiesto al Comando generale dell’Arma il trasferimento dalla propria sede operativa ai fini del ricongiungimento con la propria compagna convivente more uxorio.
Il Comando competente aveva dichiarato inammissibile la domanda, non sussistendo tra gli interessati un rapporto di coniugio.
Il militare aveva impugnato la decisione dinanzi al TAR per la Calabria, che aveva accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata.
Il Tribunale ha osservato che la P.A. non aveva contestato l’effettività della convivenza, né aveva opposto ostacoli di ordine organizzativo all’accoglimento dell’istanza.  Nel merito osservava che il diritto all’unità familiare (diritto inviolabile dell’uomo ai sensi dell’art. 2 Cost.) dovrebbe intendersi nella sua accezione più ampia, secondo un’interpretazione derivante dalle norme sovranazionali quali la Carta di Nizza e la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo.
Il Ministero della Difesa proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, con un ricorso articolato in tre motivi di doglianza.
In primis sottolineava che il provvedimento, adottato in forma semplificata, aveva dato rilievo alla sola assenza di unione matrimoniale, ma ciò non significava che non vi fossero ulteriori cause impeditive del trasferimento, come ad esempio, esigenze di organico e di servizio; in secondo luogo rilevava che la legge n. 76/2016, che disciplina la convivenza di fatto, secondo l’interpretazione del Ministero, ha inteso equiparare i conviventi ai coniugi solo per specifici aspetti, da considerarsi tassativamente indicati nella norma, tra i quali non rientrava il caso in esame; da ultimo riteneva che la circolare interna all’Arma dei Carabinieri, in materia di trasferimento per ricongiungimento familiare, equipara le sole unioni civili al rapporto matrimoniale, escludendo, quindi, la convivenza more uxorio seppure dimostrata da certificati di residenza.
Si costituiva in giudizio il militare, sostenendo che il TAR aveva dato una corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, alla disciplina vigente.

LA DECISIONE – Il Consiglio di Stato, dopo aver rilevato che la normativa primaria riserva alla convivenza di fatto una equiparazione al rapporto coniugale limitatamente a profili particolari, tra i quali non rientra il ricongiungimento familiare, ha evidenziato che la normativa interna dell’Arma, riguardo al diritto al ricongiungimento familiare, opera invece una illegittima distinzione tra i vari rapporti, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che “si è riservata la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni con il controllo di ragionevolezza (sentenza 15 aprile 2010 n.138) come più volte avvenuto per le convivenze more uxorio”.
La sentenza ha richiamato, inoltre, la giurisprudenza della Corte CEDU, secondo la quale

“la nozione di “vita privata e familiare”, contenuta nell’art.8, par.1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, include non solo le relazioni consacrate nel matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale”.

Inoltre,

“il diritto del singolo al rispetto della propria vita privata e familiare, sotto specie di tutela dell’unità familiare, costituisce un limite alle prerogative statali di gestione dei flussi migratori”, con la conseguenza che, “là dove non si manifesti una esigenza di tutela della sovranità dello Stato, il diritto al rispetto della vita privata e familiare possa e debba espandersi nella sua interezza”.

In conseguenza, il Supremo Consesso ha respinto il ricorso del Ministero, confermando la sentenza impugnata.
 

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