Prime applicazioni della legge sul consenso informato

Il caso deciso riguarda un paziente affetto da distrofia muscolare in fase avanzata (miotonica di Steiner), patologia che colpisce la muscolatura scheletrica indebolendola progressivamente.
Ricoverato presso un nosocomio, nel reparto di rianimazione, è già intubato e non più in grado di “essere contattato”, né di interloquire o instaurare un qualsiasi rapporto con l’équipe medica o con l’amministratore di sostegno.


In assenza di possibilità per il malato di esprimere un consenso ad un qualche atto medico e di qualsiasi alternativa terapeutica, per il giudice modenese la responsabilità della decisione sull’esecuzione dell’intervento di tracheotomia appartiene ai medici curanti e non all’amministratore di sostegno.


L’atto medico è nel caso di specie “salva vita”, non essendo altrimenti possibile garantire la sopravvivenza del paziente, ormai incosciente: ricorre quindi un’ipotesi di urgenza e uno stato di necessità che rendono lecita l’azione autonoma dei sanitari, scriminata sul piano penale dall’art. 54 c.p. e su quello civile dall’art. 2045 c.c..
Appare di particolare interesse il tentativo del Tribunale di Modena di valorizzare la pregressa volontà del paziente, da cui il provvedimento giudiziale alla fine si discosta solo per la contraddizione in essa insita (desiderio di continuare a vivere, ma senza essere tracheotomizzato), dando prevalenza alla scelta di valore (desiderio di vivere).
Il ragionamento attinge espressamente al disposto dell’art. 1 comma 7° della L. 219/2017, che impone ai sanitari nelle situazioni di emergenza o di urgenza di assicurare le cure necessarie, ma sempre nel rispetto della volontà del paziente, ove sia possibile recepirla.
L’alleanza terapeutica nelle malattie a degenerazione progressiva trova oggi valido supporto nella disposizione dell’art. 5 (Pianificazione condivisa delle cure) della stessa legge: il paziente (comma secondo) deve essere adeguatamente informato sull’evolversi della patologia in atto e su quanto può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, potendo quindi condividere con il medico (comma primo) la pianificazione della cura ed esprimere anticipatamente il consenso/dissenso sulle possibilità di trattamento, con possibilità (quarto comma) di rivedere le proprie decisioni.
Anticipare il momento delle scelte personali (in presenza di malattie a evoluzione progressiva infausta) favorisce nel paziente le possibilità di comprensione e la maturazione delle proprie personali convinzioni, oltre a consentire l’attivazione di adeguati supporti alla sua attività decisionale: il tempo della comunicazione è tempo di cura (art. 1 comma 8).
L’advance care planning è da tempo inserita in guideline internazionali. Da segnalare in proposito pure la “Guida al processo decisionale nell’ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita”, approvata nel 2012 dal Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa (DH-BIO).

 

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