La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto

La Corte Costituzionale è stata investita del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma primo, lettera a) del r.d. 18.06.1931 n. 773 (Approvazione testo unico leggi pubblica sicurezza - TULPS), nella parte in cui stabilisce che “… non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione… per furto…”.

La valutazione della Corte viene sollecitata dal Tar Toscana e dal Tar Friuli-Venezia Giulia, quest’ultimo con le ordinanze nn 147 e 148 dell’11 giugno 2018, entrambi chiamati a pronunciarsi sulla domanda di annullamento del diniego di rinnovo/rilascio di licenza di porto di arma da fuoco (nel primo caso per uso venatorio; negli altri due casi per lo sport del tiro e per esercitare l’industria della riparazione delle armi comuni), in quanto gli istanti risultavano condannati con sentenza irrevocabile per furto.

Il contrasto denunciato riguardava i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nella parte in cui la disposizione prevede un divieto generalizzato di rilasciare il porto d’armi a persone condannate a pena detentiva per il reato di furto, senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’autorità amministrativa competente.

Il Consiglio di Stato, pronunciatosi in sede consultiva e in sede decisoria (Sezione I, parere n. 1620/2016; Sezione III, sentenza n. 4660/2016), aveva ritenuto di stretta interpretazione il disposto di cui all’art. 43, comma primo, del TULPS, affermando di conseguenza che la licenza di porto d’armi non può essere concessa alle persone condannate (per i reati previsti), anche in presenza di successiva riabilitazione.

La riabilitazione, aveva osservato, ha soltanto l’effetto di estinguere gli “effetti penali della condanna”, strettamente intesi (ossia gli effetti che si producono sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale). Inoltre la legge ha espressamente previsto le ipotesi (es.: l’art. 11 del TULPS per le “autorizzazioni di polizia”) in cui è possibile tener conto in sede amministrativa della riabilitazione, al fine di rendere flessibile la regola del diniego del titolo a chi ha commesso determinati reati. Nulla ha invece previsto il legislatore per la “licenza di portare armi” di cui all’art. 43  TULPS.

Distinzione giustificata dalla diversa natura delle attività sottoposte ad autorizzazione: le autorizzazioni di polizia (ex art. 11) hanno ad oggetto attività lavorative, mentre l’art. 43 si occupa di ipotesi in cui non è in discussione la possibilità di svolgere un’attività lavorativa, e in cui sono invece coinvolti particolari valori concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In presenza di condanna dell’interessato a pena detentiva non residua, quindi, per il Supremo Consesso amministrativo, alcun margine di apprezzamento discrezionale per l’amministrazione, che è vincolata a negare (o revocare) la licenza.

I Tar remittenti richiamano il principio stabilito dalla stessa Corte Cost. nella sentenza n. 202/2013 (relativa a ipotesi di diniego di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno a straniero condannato per determinati reati), per il quale «gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa».

L’automatismo della preclusione risulterebbe quindi irragionevole nella misura in cui collega indefettibilmente, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale del caso concreto, il diniego del porto d’armi alla commissione di un reato come il furto, non necessariamente connesso all’uso delle armi.

L’automatismo apparirebbe tanto più ingiustificabile se sia intervenuta la riabilitazione, in quanto questo presuppone che il condannato “abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo, c.p.)".

Ne consegue, per i giudici rimettenti, la rilevanza della questione, posto che tale interpretazione della norma (come precisata dal CdS) porterebbe all’inevitabile rigetto dei ricorsi.

La Corte Costituzionale, ha riunito i tre ricorsi per l’identità delle questioni sollevate.

Ha dichiarato anzitutto inammissibile, per aberratio ictus, l’ordinanza n. 148/2018 del Tar Friuli-Venezia Giulia: il procedimento a quo aveva ad oggetto il diniego di rinnovo della licenza per esercitare l’industria della riparazione delle armi comuni, disciplinata dall’art. 9, comma primo, l. n. 110/1975, (Norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi), non dall’art. 43 del TULPS, censurato dal giudice rimettente.

L’art. 9 effettivamente richiama l’art. 43 (“oltre a quanto stabilito dall’art. 11 TULPS le autorizzazioni di polizia per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell’articolo 43 dello stesso testo unico”), ma al solo fine di identificare i soggetti per i quali opera la speciale preclusione; preclusione che, trattandosi di attività che comportano di regola la disponibilità di un gran numero di armi, sono connotate da elevata pericolosità. Le restrizioni hanno quindi una propria ragione giustificativa, distinta da quella che sorregge il richiamato art. 43.

La mancata censura nell’ordinanza di rimessione della disposizione direttamente applicabile rende, quindi, inammissibile la questione prospettata.

Nel merito la Corte ha ritenuto le altre questioni non fondate.

Essa ha sottolineato che già con sentenza n. 440/1993 aveva affermato il principio per cui "il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto”, ma rappresenta, invece, una “eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse”. Il rilascio del porto d’armi è quindi un permesso di natura “eccezionale”, che giustifica i rigidi criteri restrittivi regolatori della materia ed il controllo più penetrante dell’autorità amministrativa rispetto a provvedimenti permissivi di tipo diverso.

Se nell’ordinamento italiano non sussiste un diritto di portare armi, il legislatore ha ampio margine di discrezionalità nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa o meno al privato la licenza, con un bilanciamento di valori che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – contemperi l’interesse dei soggetti che richiedono il porto d’armi (per motivi giudicati leciti dall’ordinamento) e il dovere costituzionale dello Stato di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo: il legislatore può, quindi, decidere di tutelarli anche mediante la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi.

Non può, di conseguenza, ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa, in quanto sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che il legislatore, con il d.lgs. n. 104 del 2018, ha recentemente attuato un diverso bilanciamento, consentendo oggi la valorizzazione dell’avvenuta riabilitazione del condannato: i ricorrenti potranno perciò avvalersene, reiterando le rispettive domande alle questure competenti.

 

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