La donazione indiretta non necessita della forma dell’atto pubblico

Con la sentenza n. 27050/18, depositata il 25 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., ribadisce il principio di diritto secondo cui la liberalità realizzata con negozio diverso da quello tipico previsto dall’art. 782 c.c. non necessita, per la sua validità, della forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente che vengano osservate le forme prescritte dal legislatore per il negozio tipico utilizzato per realizzare la liberalità voluta.

Non si tratta di una novità in campo giurisprudenziale, bensì di un principio che più volte la Corte di Cassazione ha affermato (conf. Cass. Civ., SS.UU. n. 18725/2018; Cass. Civ., Sez. II, n. 3819/2015; Cass. Civ., Sez. Lav. n. 4197/2013; Cass. Civ., Sez. II, n. 5333/2004).

IL CASO. Tizio citava in giudizio i nipoti Caio e Sempronio al fine di ottenere la revocazione per ingratitudine di una donazione posta in essere in favore di questi ultimi. Deduceva Tizio che, con rogito del 21.7.1988, con contestuale rilascio di quietanza in favore del venditore, aveva acquistato, in comunione con la moglie Mevia, l’usufrutto di un immobile, attribuendone contestualmente la nuda proprietà ai nipoti Caio e Sempronio, all’epoca minorenni.

A fronte dei continui insulti, offese e maltrattamenti perpetrati dai nipoti donatari dopo la morte di Mevia, Tizio chiedeva, dunque, che venisse revocata per ingratitudine la donazione posta in essere.

In mancanza della forma dell’atto pubblico, il Tribunale, qualificando la donazione come indiretta, accoglieva la domanda.

Diversamente, la Corte d’appello, ritenendo che non fosse stata data la prova scritta della donazione indiretta dell’immobile e del versamento da parte di Tizio della quota di prezzo gravante sui minori, visti, invece, il contenuto del rogito di vendita e il provvedimento del giudice tutelare che aveva autorizzato i minori ad impiegare denaro proprio per l’acquisto dell’immobile, riformava integralmente la sentenza.

Tizio proponeva, quindi, ricorso per cassazione lamentando l’errore della Corte d’appello nell’aver ritenuto indispensabile la forma dell’atto pubblico per la conclusione e la prova della donazione indiretta.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che,

in tema di atti di liberalità diversi dalla donazione, l’art. 809 c.c. non fa riferimento all’art. 782 c.c.

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, la Corte territoriale è dunque “incorsa nell’errore di ritenere indispensabile la forma scritta per la conclusione e la prova della donazione indiretta in contrasto con

il principio secondo cui per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 c.c., è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità,

dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c, non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione”.

 

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