L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione

08 GENNAIO 2019 | Successioni e donazioni

Con l’ordinanza n. 30702/18, depositata il 7.6.2018, la Corte di Cassazione ha affermato che l’azione a mezzo della quale il destinatario di un legato in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento, ex art. 551, comma 2, c.c., pretenda l’integrazione della propria quota è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione.   

IL CASO. Tizio, nel proprio testamento, aveva disposto in favore della figlia adottiva Tizia un legato in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento nei confronti della sorella Mevia. Il testatore aveva previsto che quest’ultima, nel caso in cui il valore del legato in favore di Tizia fosse risultato inferiore a quello della quota di legittima di sua spettanza, avrebbe dovuto provvedere alla reintegra dello stesso con denaro o titoli ereditari o propri.
Tizia aveva convenuto in giudizio la sorella Mevia ed i nipoti del de cuius, lamentando una lesione della propria quota di legittima e chiedendo la reintegrazione (aggiungendo che nella determinazione della propria quota di riserva bisognava tener conto anche della donazione di una farmacia effettuata in vita dal padre in favore della nipote).
I convenuti eccepivano sul piano processuale il difetto di legittimazione per l’esperimento dell’azione di riduzione, in quanto Tizia non rivendicava la qualità di erede, ma agiva come legataria. Nel merito eccepivano l’insussistenza di una donazione suscettibile di collazione, avendo il de cuius formalizzato un atto di compravendita. La domanda di Tizia veniva accolta nei primi due gradi di giudizio. I Giudici riconoscevano la legittimazione in capo a Tizia, qualificando la domanda che aveva proposto quale mera richiesta di attribuzione del supplemento ex art. 551 c.c.; inoltre, la cessione della farmacia veniva qualificata come negozio misto con donazione, con relativo obbligo di imputazione del valore per la parte oggetto di donazione.

LA SENTENZA. La Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha statuito che

l’azione a mezzo della quale il destinatario di un legato in sostituzione di legittima con diritto di chiedere il supplemento agisce per la reintegrazione della propria quota è qualificabile come actio in personam, e non come azione di riduzione.

I Giudici di legittimità hanno altresì affermato che non poteva ritenersi nulla la clausola del testamento del de cuius con la quale era stata disposta l’eventuale integrazione del legato in sostituzione di legittima “con denaro o titoli ereditari o propri”, in quanto il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido (ex art. 653 c.c.) sia se le cose legate sussistano nel patrimonio ereditario, sia se non ve ne sono, salvo che non risulti chiaramente che il testatore intendesse riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte.
La decisione dei Giudici della Suprema Corte è rispettosa del disposto di cui all’art. 551 c.c., che prevede un legato sottoposto a condizione risolutiva. Infatti, l’eventuale rinuncia del legatario al legato determina il venir meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva che gli spetta per legge sui beni ereditari. La norma prevede anche la diversa ipotesi - che riguarda il caso in oggetto – in cui il testatore abbia espressamente riconosciuto al legittimario la facoltà di richiedere il supplemento, pur accettando il legato. In questa seconda fattispecie l’azione avente ad oggetto la richiesta del supplemento è un’actio in personam e non un’azione di riduzione, che si avrebbe invece nel caso di rinunzia al legato.

 

 

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