L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17144/ 2018 del 12.9.2018, ha deciso sulla domanda di risarcimento dei danni lamentati da una donna, che agiva anche per conto dei tre figli, “per la violazione degli obblighi di mantenimento oltre che per la lesione della sua dignità e del suo onore” da parte dell’ex marito.

L’attrice riferiva che la sentenza di divorzio pronunciata dal medesimo Tribunale aveva onerato l’ex coniuge di un assegno divorzile mensile di € 1.000 e di un assegno per il mantenimento dei figli con lei conviventi di € 2.000, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli stessi, somme successivamente ridotte da un provvedimento modificativo rispettivamente a € 600 ed a € 350 ciascuno per due dei tre figli (con l’obbligo di “provvedere direttamente al mantenimento” del terzo figlio).

Ciò nondimeno, l’uomo “si era reso sistematicamente inadempiente a tali obblighi di mantenimento nonché a quello di corrispondere il canone di locazione dell’immobile abitato” dall’attrice e dai figli “il cui contratto era stato sottoscritto da entrambi, di tal che la stessa aveva ricevuto intimazione di sfratto per morosità”.

Inoltre, l’attrice imputava all’ex marito “condotte lesive” della sua dignità e del suo onore, consistite nell’averla offesa e minacciata “financo di morte”, al punto che ella aveva sporto denuncia nei suoi confronti, ed aveva inoltre intrapreso azione esecutiva per il recupero dell’ingente credito derivante dall’anzidetto inadempimento, come documentava.

Il convenuto non si era costituito in giudizio.

La causa era stata istruita mediante prova testimoniale, per la quale era stato escusso l’attuale compagno della donna, oltre che documentalmente.

Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della domanda, anzitutto con riguardo all’inadempimento degli obblighi di mantenimento, osservando come tale condotta sia prevista e punita come reato dall’art. 12 sexies della legge n. 898/1970, che estende al coniuge divorziato inadempiente le pene previste dall’art. 570 del codice penale.

Esso ha poi ritenuto che l’attrice avesse dimostrato, con la prova testimoniale anzidetta, pure quanto aveva allegato relativamente alle offese ed alle minacce ricevute a mezzo di alcuni “messaggi”, con i quali l’ex marito l’aveva minacciata “di farla morire di fame”, ciò che le aveva provocato “attacchi di panico”.

Tali condotte, secondo il Tribunale, avevano integrato il “delitto di minaccia (art. 612 c.p.)” ed erano “idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio il fatto reato, come, peraltro, confermato nel caso specifico dal teste escusso, turbamento in cui si sostanzia il cosiddetto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell’art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se accertato incidentalmente”.

La sentenza ha così accertato il diritto dell’attrice al risarcimento del danno non patrimoniale, che è stato liquidato “in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.”.

Il Tribunale, “tenuto conto della gravità dei fatti e delle illustrate emergenze istruttorie nonché del protrarsi negli anni della condotta del convenuto che, oltre a costringere l’attrice ad agire esecutivamente, la ha anche esposta unitamente ai figli ad uno sfratto per morosità”, ha determinato il risarcimento dovuto nella misura di € 5.000,00 a favore dell’ex moglie e di ciascuno dei tre figli, per un totale di € 20.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (statuizione quest’ultima erronea, in quanto, trattandosi di illecito extracontrattuale, gli interessi, in realtà, erano dovuti dalla data dell’illecito stesso).

Si tratta di una delle prime sentenze in tema di responsabilità (latu sensu) endofamiliare da inadempimento degli obblighi di assistenza familiare e, segnatamente, di quelli relativi al pagamento degli assegni di mantenimento.

 

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