Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre

IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, a seguito di ricorso del P.M.M., ai sensi dell’art. 25 R.D.L. n.14040/34, apriva una procedura nei confronti di un minore che, in concorso con altri minori, utilizzando la chat istantanea whatsapp, aveva minacciato reiteratamente una sua coetanea con messaggi continui, tanto da generarle uno stato di ansia e di preoccupazione e da indurla di conseguenza a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l’incolumità propria e dei familiari.
Nel corso della procedura il minore dimostrava di essersi pentito, raccontava di non aver mai conosciuto il proprio padre (decaduto dalla potestà), di essere accudito dalla madre e di avere un buon rapporto con costei; veniva ascoltata anche la madre che si mostrava consapevole della gravità della condotta posta in essere dal figlio e dei propri doveri di educazione e di vigilanza.
 
LA DECISIONE. Il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, dopo aver preliminarmente ricordato i rischi degli strumenti informatici, i diritti garantiti ai minori e la tutela della dignità del minore, il tutto alla luce della responsabilità genitoriale che impone ai genitori un obbligo di educazione dei minori al corretto utilizzo di tali mezzi di comunicazione mediante una limitazione sia quantitativa che qualitativa all’accesso e condivisione dei contenuti, precisa che
 
l’anomalo utilizzo degli strumenti telematici potrebbe essere sintomatico di una scarsa vigilanza ed educazione da parte dei genitori, che sono tenuti a garantire un’educazione consona alle proprie condizioni socio economiche indipendentemente dalle competenze digitali maturate dal minore.
 
Pertanto il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, nella fattispecie concreta, con ordinanza 8 ottobre 2019,
 
“considerata l’anomala condotta posta in essere dal minore avuto anche riguardo alla pericolosità del mezzo utilizzato” considera opportuno “svolgere un’attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre di quest’ultimo anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa incarica, visto l’art. 25 R.D.L. n.1404/34 il Servizio sociale competente sul territorio per il compimento di un’attività di monitoraggio e  monitoraggio e supporto del giovane e della madre di quest’ultimo anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa”, assegnando ai servizi un termine di 5 mesi per lo svolgimento dell’incarico.
 
La decisione, se pur in concreto probabilmente efficace, si segnala per l’utilizzo di uno strumento  quale l’art. 25, il cui testo qui riportiamo per comodità del lettore, che non sembrerebbe né garantire appieno la difesa tecnica e il contraddittorio, né poter avere come oggetto la possibile decadenza della madre o comunque valutazioni sulle sue capacità genitoriali.

Articolo 25 R.D.L. 1404/34
Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
 

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