Assegnazione della casa familiare e convivenza more uxorio del genitore affidatario con un terzo

La Corte d’Appello di Trieste, con l’interessante sentenza n. 79/2020, ha delineato la posizione di chi convive more uxorio con il genitore cui è stata assegnata la casa familiare in comproprietà con l’altro coniuge. La Corte ha, infatti, negato che il godimento da parte del terzo convivente possa comportare una compressione del diritto di godimento del comproprietario non assegnatario dell’immobile, il quale non ha quindi diritto di percepire alcuna remunerazione a fronte di tale stabile utilizzo.

In particolare il marito, comproprietario, appunto, della casa familiare assegnata alla moglie separata, quale genitore collocatario di quattro figli minori, aveva proposto domanda al Tribunale di Trieste al fine di ottenere, nei confronti del convivente more uxorio della coniuge, “…il riconoscimento di indennità di occupazione senza titolo e, in via subordinata, … di indebito arrichimento…”.

Il Tribunale, con sentenza n. 41 depositata il 28 gennaio 2019, ha rigettato entrambe le domande affermando che “…qualora il diritto di godere in via esclusiva dell’immobile sia stato riconosciuto al coniuge separato da un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale … nulla deve neppure il terzo con il quale il coniuge assegnatario conviva…”.

La sentenza è stata impugnata dal marito sulla base di due motivi.
Con il primo “…sull’assegnazione della casa coniugale – occupazione di terzi – violazione o falsa applicazione di legge e in particolare della normativa che disciplina i diritti personali di godimento e il diritto di assegnazione della casa familiare…”, l’appellante, richiamato il rispetto dell’art. 337 sexies c.c., ha sostenuto che, in assenza di valido titolo, si debba escludere la gratuità dell’occupazione da parte del terzo convivente, dal momento che “…non vi è alcuna previsione che manifesti la volontà di accordare al coniuge assegnatario l’esercizio di disponibilità della casa coniugale anche nei confronti dei terzi…”.
Con il secondo motivo di impugnazione “…sull’arrichimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. …” ha rilevato la carenza di motivazione sul punto.

La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione “…non consentendo le deduzioni dell’appellante di discostarsi dalle conclusioni della sentenza impugnata, che ha esattamente escluso il diritto del comproprietario … a ottenere l’indennità di occupazione senza titolo da parte del … convivente more uxorio della moglie assegnataria della casa coniugale…”.

Come delineato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 772/2018, che ripercorre l’elaborazione giurisprudenziale sull’istituto e che è stata ampiamente richiamata nella motivazione del provvedimento che qui si annota, “…l’assegnazione della casa familiare … è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità…”. Trattasi, infatti, “…di un diritto personale di godimento sui generis, che, in funzione del vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli, si estingue  soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione  … ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze (oggi codificate dall’art. 337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale (sottolineatura aggiunta)…”.
La peculiare natura di questo diritto di abitazione esclude pertanto “…qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole…”.

La Corte del merito, facendo proprio il percorso logico-giuridico della Suprema Corte, ha quindi affermato che “…fino a che tale diritto sussiste in capo al coniuge collocatario della prole, in mancanza dell’accertamento delle circostanze legittimanti la revoca dell’assegnazione …deve escludersi che il coniuge comproprietario abbia titolo per chiedere indennità di occupazione al convivente “more uxorio” della moglie separata; ciò in quanto il diritto di godimento del comproprietario non assegnatario è venuto temporaneamente meno a causa dell’assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge comproprietario … e non per il fatto che il convivente “more uxorio” del coniuge assegnatario abiti nell’immobile…”.
In definitiva, proseguono i giudici dell’impugnazione, “…fino a che l’assegnazione della casa coniugale non venga revocata, previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli, è solo il coniuge assegnatario a decidere sulle modalità di godimento del’imobile e il coniuge non asssegnatario, oltre a non avere il godimento sull’immobile, può sindacare le scelte del coniuge affidatario al fine di ottenere la revoca della assegnazione stessa e per nessun altro motivo…”.

Le considerazioni suesposte comportano la reiezione anche del secondo motivo di appello, infatti “…non è sostenibile che l’appellato, in quanto abita gratuitamente nell’immobile di cui è comproprietario l’appellante, si sia arricchito senza giusta causa ai danni di questi, perché non sussiste una diminuzione patrimoniale subita dall’appellante per questo fatto, … la diminuzione patrimoniale … è stata determinata e trova la sua causa giustificatrice nell’attribuzione del diritto di abitazione al coniuge collocatario dei figli minori e quindi non è stata determinata dal fatto che nell’immobile abiti anche il convivente “more uxorio” della moglie separata…”.
 

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