Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale

Per la prima volta, viene sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale il problema del coordinamento tra il primo comma dell’art. 774 c.c. (“Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. […]”) e la disciplina introdotta dalla Legge n. 6/2004 in relazione al rischio di “vera e propria emarginazione” in cui verrebbero a trovarsi i beneficiari di amministrazione di sostegno per quanto concerne la loro capacità di donare.

IL CASO. L’amministratrice di sostegno della propria sorella - beneficiaria della misura da oltre dieci anni - si rivolgeva al Giudice Tutelare per chiedere di essere autorizzata a porre in essere in favore della figlia della beneficiaria, prossima alle nozze, una donazione di 10.000,00 euro, precisando peraltro che la volontà dell’amministrata non era quella di condizionare la liberalità alla celebrazione del matrimonio. Sentita dal Giudice, la beneficiaria confermava la volontà di fare un regalo alla figlia consistente in un “aiuto economico” che potesse consentirle l’acquisto di una cucina.

LA DECISIONE. Il Giudice Tutelare, valutato il caso, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ritenendo

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774, comma 1, c.c., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno in riferimento agli articoli 2 e 3 (comma primo e comma secondo) della Costituzione”.


L’ammissibilità di una donazione da parte di soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno non è espressamente disciplinata né dal codice civile, né dalla Legge 6 del 2004, né è mai stata oggetto di pronunce di legittimità.
L’unica norma di diritto applicabile è l’art. 774, co. 1, c.c., che tuttavia non specifica i casi in cui la capacità di donare è esclusa e pone dunque la questione di stabilire se, in concreto, il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia o meno una “piena capacità di disporre dei propri beni”.
La problematica è stata risolta in modo positivo da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito sulla scorta dell’assunto secondo cui il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la propria capacità di agire e, conseguentemente anche la capacità di porre in essere donazioni, salvo che non sia prevista una specifica limitazione in tal senso nel decreto di nomina dell’amministratore (Tribunale di La Spezia, decreto 01.10.2010, citato nel provvedimento in commento).
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli non ha condiviso tale interpretazione, ritenendo invece che da un lato la capacità di agire e dall’altro la “capacità di disposizione dei beni” per il legislatore avrebbero “una diversa estensione applicativa”, per cui la seconda rappresenterebbe un quid pluris rispetto alla prima.
Dal presupposto che una riduzione “anche parziale o financo minima della capacità di agire” del beneficiario costituisca “indefettibile risultato” dell’applicazione della misura di protezione, il Giudice piemontese fa quindi derivare i seguenti corollari:
- per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, compresi quelli dispositivi, sarebbe necessaria una specifica autorizzazione giudiziale;
- sarebbe impossibile, per definizione, riconoscere al beneficiario di amministrazione di sostegno la titolarità di una capacità di agire integra e, quindi, a maggior ragione, la titolarità della piena capacità di disporre dei propri beni;
- egli non potrebbe quindi “effettuare donazioni”.
Secondo la pronuncia in commento, la totale inibizione della capacità di donare dei beneficiari di amministrazione di sostegno, oltre che contraria allo spirito ed alle finalità della Legge n. 6/2004, svuoterebbe di significato l’art. 410 c.c., norma cardine dell’istituto, e porrebbe i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno in una condizione addirittura peggiorativa rispetto a quella prevista per gli interdetti dall’art. 777, comma 2, c.c. (“Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato”), non estensibile al beneficiario di amministrazione di sostegno.
Né - secondo l’estensore dell’ordinanza - la questione potrebbe essere “aggirata” mediante l’applicazione del combinato disposto degli artt. 411 u.c. e 777, comma 2, c.c. (essendo stata espressamente precisata la volontà di non “condizionare la liberalità alla celebrazione del matrimonio”).
Tali considerazioni renderebbero auspicabile un “intervento additivo” da parte della Corte Costituzionale, attuabile anche attraverso un mero richiamo di norme già presenti nell’ordinamento, quali gli artt. 777, 375 e 411 c.c., che consentirebbe di emendare il contrasto tra il “sordo divieto” (assoluto) di cui all’art. 774 c.c. e gli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della Costituzione, permettendo così ai beneficiari di amministrazione di sostegno di valorizzare il loro animus donandi.
L’ordinanza si segnala per un’accurata ricostruzione dello scenario normativo ed un’articolata argomentazione della questione di legittimità costituzionale così sollevata.

 

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