Casa familiare: sono rimborsabili le spese di ristrutturazione sull’immobile di proprietà di terzi?

Con l’ordinanza n. 22730/2019 la Cassazione civile, aderendo ad un consolidato orientamento, ha ribadito che il coniuge non proprietario, utilizzatore della casa coniugale, è titolare di un diritto personale di godimento sull’immobile, fondato sull’unione familiare, qualificabile come “detenzione qualificata” e non come “possesso”, di conseguenza, le spese sostenute per migliorie e ristrutturazioni sostenute dallo stesso non sono rimborsabili ai sensi dell’art.1150 c.c.

La Corte d’appello di Roma, con una prima sentenza non definitiva, considerando quale “compossesso” la relazione di fatto tra i coniugi e l’immobile, aveva qualificato come azione proposta ai sensi dell’art.1150 c.c. la domanda del coniuge separato nei confronti dell’altro coniuge, proprietario dell’immobile, per ottenere il rimborso delle spese anticipate per la ristrutturazione dell’immobile destinato ad abitazione familiare.

Con successiva sentenza definitiva, la Corte riformando la sentenza di primo grado, accertata la provenienza delle somme impiegate per i lavori di restauro, condannava la moglie separata, proprietaria dell’immobile al rimborso della somma impiegata in linea capitale oltre ad interessi.

La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, articolato in quattro motivi, proposto dalla proprietaria dell’immobile, in merito alla qualificazione della relazione di fatto da parte del coniuge non titolare di altri diritti sull’immobile, erroneamente ritenuta dalla Corte d’appello quale “compossesso uti dominus”, ribadisce il diverso orientamento giurisprudenziale in base al quale “questa Corte, riconosce al coniuge-utilizzatore l’attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nell’unione familiare) dall’altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà; usufrutto; uso; abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore; comodatario) sull’immobile”, da ciò la qualifica del coniuge utilizzatore come “detentore qualificato” e non come “possessore”.

La Corte precisa inoltre che, in linea teorica, con riferimento ad un “immobile diverso dalla casa familiare”, già posseduto in via esclusiva da uno dei coniugi, non può escludersi la configurabilità di un compossesso, qualora il coniuge proprietario non si opponga al comune utilizzo “uti dominus” da parte dell’altro coniuge.

In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello poiché fondata sull’erroneo presupposto fattuale del possesso dell’immobile da parte del coniuge richiedente il rimborso ai sensi dell’art.1150 c.c.

La corretta qualificazione del coniuge utilizzatore come “detentore qualificato” se non consente la proposizione della domanda di rimborso ai sensi dell’art.1150 c.c., legittima comunque il coniuge utilizzatore che abbia eseguito a proprie spese i lavori conservativi sull’immobile a richiedere “il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti ai sensi dell’art.1808, comma 2, c.c.”.

 

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