Corsi di formazione APF

Incontri di Formazione e Aggiornamento 2026 - Corso in presenza e online su piattaforma Zoom

L’Associazione Avvocati per le Persone e le Famiglie propone un nuovo ciclo di incontri di formazione e aggiornamento, con possibilità di partecipazione sia in presenza, presso la Sala Confartigianato di Treviso, sia in collegamento da remoto tramite Zoom.

Il programma di quest’anno affronta le sfide aperte dalle più recenti evoluzioni del diritto e del processo di famiglia: dalla gestione pratica della “Riforma Cartabia” con focus sui provvedimenti interinali ai complessi interrogativi riguardanti il cumulo delle domande di separazione e divorzio.

Scopo del corso non è soltanto di aggiornare, ma soprattutto di aiutare i legali a orientarsi tra le norme codicistiche e gli spazi vuoti del diritto. Il percorso formativo si propone in primis come occasione di confronto e di dialogo ragionato tra professionisti, affrontando temi delicati e attualissimi come l’autonomia negoziale nella crisi della famiglia, i patti prematrimoniali e la disciplina dei nuovi assetti familiari, incluse le unioni civili e i matrimoni same sex contratti all’estero.

Gli interventi sono pensati per essere gestiti in maniera il più possibile informale, garantendo ampio spazio al dibattito al termine delle relazioni, in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo alla discussione in un’atmosfera distante dalle rigidità di una lezione frontale. Agli incontri prettamente tecnici e processuali si alterneranno argomenti di spiccato taglio interdisciplinare, come l’analisi del rifiuto genitoriale e le questioni legate alla costituzione dello status filiationis (riconoscimento, PMA, parto anonimo). Non mancheranno importanti approfondimenti in materia di deontologia professionale.

Tra i relatori spiccano professori universitari, magistrati, neuropsichiatri infantili, psicologi e responsabili dei consultori familiari, al fine di garantire un approccio realmente integrato alla gestione dei conflitti familiari.

Quando e dove

10 giugno – 28 ottobre 2026, ore 15.00 – 19.00
Sala Confartigianato – Piazza delle Istituzioni, Treviso
con possibilità di collegamento da remoto tramite Zoom.

Programma degli incontri

1° incontro – 10 giugno
La domanda di separazione e la domanda di divorzio
Le scelte possibili: procedimenti cumulati, separati, paralleli. Vantaggi, insidie e svantaggi dell’eventuale “cumulo” delle domande. Le cautele da osservare.
prof. Michele Angelo Lupoi – dott.ssa Lisa Micochero. Coordina: avv. Monica Mocellin.

2° incontro – 24 giugno
“Riforma Cartabia”
Provvedimenti interinali e loro impugnazioni nel rito speciale familiare; attuazione dei provvedimenti e sanzioni in caso di inadempienza.
prof. Ferruccio Tommaseo – dott. Alberto Barbazza. Coordina: avv. Gaudenzia Brunello (presidente APF).

3° incontro – 16 settembre
Lo status di genitore e figlio
Il riconoscimento del figlio e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità; la costituzione dello status filiationis e la PMA; il parto anonimo; il disconoscimento e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
prof. Stefania Stefanelli – avv. Roberta Bettiolo – avv. Elena Favarin – dott.ssa Alice Baccega. Coordina: avv. Mirca Marzetti.

4° incontro – 30 settembre
Il rifiuto genitoriale
Quali cause e quali rimedi? Spazi neutri, spazi protetti, collocamenti etero familiari. L’importanza del “fattore tempo” e la responsabilità civile e deontologica dell’avvocato e del curatore che non si adoperano per ripristinare le relazioni.
dott. Giuseppe Gennari – avv. Cesare Fossati – dott. Diego Mugno – dott.ssa Michela Rossi – dott.ssa Silvia Pagotto. Coordina: avv. Emanuela Rizzo.

5° incontro – 14 ottobre
Gli obblighi patrimoniali e personali
Dieci anni dopo. Convivenze, unioni civili e matrimoni same sex contratti all’estero. La disciplina degli obblighi patrimoniali e personali alla prova della prassi.
dott.ssa Federica Di Paolo – avv. Stefano Armellini – avv. Massimo Osler. Coordina: avv. Massimo Osler.

6° incontro – 28 ottobre
L’autonomia negoziale nella crisi della famiglia
Consentiti i patti prematrimoniali? E quale sorte per la disciplina economica dei rapporti tra coniugi e degli obblighi tra genitori e figli quando il consenso di un coniuge viene revocato? Il contenuto dell’obbligo deontologico di lealtà e correttezza durante le trattative.
Saluti: dott.ssa Daniela Ronzani. dott. Giuseppe De Rosa – avv. Giancarlo Savi – avv. Stefano Zoccarato. Coordina: avv. Marina Stolfi.

 

Crediti formativi

Il CNF ha riconosciuto 3 crediti formativi per ciascun incontro, di cui 2 validi nelle materie obbligatorie (deontologia) per l’incontro del 30 settembre 2026 e di cui 1 valido nelle materie obbligatorie (deontologia) per l’incontro del 28 ottobre 2026.

Note organizzative

La registrazione dei partecipanti in presenza è assicurata dalle ore 14.30; il collegamento dalle ore 14.45. Ad ogni incontro è previsto un coffee break e, al termine delle relazioni, il dibattito.

Modalità di iscrizione

La partecipazione agli incontri deve essere preceduta dall’iscrizione tramite il modulo presente in questa pagina.

Per la partecipazione alla serie di incontri, sia in presenza che in collegamento Zoom, è richiesto un contributo ai soci APF di euro 50,00 (€ 40,98 + IVA) e ai non soci di euro 195,20 (€ 160,00 + IVA).

Il versamento dovrà essere eseguito sul conto corrente intestato ad APF presso Banca Prealpi San Biagio – IBAN: IT06I0890412001067000001309.

I soci APF appartenenti a Fori diversi da quelli veneti, sia che vogliano partecipare in presenza che online, e i praticanti che vogliono seguire in presenza, potranno iscriversi gratuitamente all’indirizzo e-mail: info@apfavvocati.it.

Provvedimenti interinali e loro impugnazioni nel rito speciale familiare

di Prof. Ferruccio Tommaseo

Con enorme piacere e particolare soddisfazione pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal Prof. Ferruccio Tommaseo in occasione del secondo dei nostri Incontri di formazione e aggiornamento. Ringraziamo ancora una volta il Professore per aver messo a disposizione di APF un contributo così prezioso. 

* * *

1. Il titolo dato a queste mie riflessioni evoca un termine tecnico manifestamente desueto oggi dimenticato dal legislatore ma che ha una certa nobiltà considerando quanto disponeva l'art. 389 del codice di procedura civile del 1865 là dove, nel fare riferimento ai «provvedimenti conservativi o interinali», inoculava in essi quella intrinseca provvisorietà considerata una dimensione necessaria di ogni forma di tutela cautelare. Questo almeno fino a quando la riforma dell'art. 669 octies ha voluto sottrarre a questa necessaria provvisorietà i provvedimenti cautelari «idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito».

Ora parlare dei provvedimenti interinali significa usare un'espressione di comodo per fare riferimento ai vari provvedimenti che con nomi diversi e una diversa disciplina esercitano nel nuovo rito familiare una comune funzione cautelare. Il lessico normativo è sul punto molto vario. Si parla di «provvedimenti opportuni», di «provvedimenti indifferibili», di «provvedimenti temporanei e urgenti» , ma anche di «provvedimenti urgenti», di «provvedimenti necessari», di «provvedimenti temporanei», ma le mie osservazioni saranno rivolte soltanto a quei provvedimenti che si innestano nel giudizio di cognizione e trovano la propria disciplina nelle nuove regole del rito speciale familiare.

Ragioni di tempo ma anche i dubbi sulla loro funzione cautelare consigliano di fare solo qualche occasionale accenno agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, la cui disciplina, affidata al rito camerale e sparsa finora tra codice civile e codice di procedura civile, ha trovato un'unitaria collocazione negli artt. 473-bis. 69 ss. c.p.c. Infine, per quanto riguarda le misure vòlte a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare troveranno il loro spazio nella relazione affidata all'esperienza del dott. Barbazza.

2. Conviene sùbito notare come i giudizi familiari che la legge delega affidava a un rito unificato, in realtà conoscono non soltanto le significative varianti delle disposizioni speciali ma anche una forte divaricazione tra la disciplina delle controversie in cui si deve provvedere nell'interesse dei minori che la legge considera ad ogni effetto parti del giudizio, e quella che regge le controversie da cui sono estranei i minori o riguardano diritti disponibili.

La tutela dell'interesse dei minori si svolge in un processo marcatamente inquisitorio, nel quale il giudice non soltanto può esercitare gli intensi poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 437-bis.2 ma anche adottare i provvedimenti che ritenga opportuni a tutela dei minori senza dover rispettare il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato: una regola questa che trova conferma negli artt. 473-bis.15 e bis. 22 là dove è stabilito che i provvedimenti cautelari riguardanti i minori non devono conoscere il limite delle domande come invece è testualmente previsto per i provvedimenti interinali pronunciati nell'interesse delle parti.

Le regole del rito unificato si applicano ai procedimenti indicati nell'art. 473-bis, ma è notevole osservare come soltanto in alcuni di questi prevale la funzione dichiarativa che assiste il processo di cognizione, mentre in altri la tutela di accertamento lascia spazio a forme di tutele regolatrici che sono, come recentemente ha osservato Giovanni Verde «inevitabilmente protettive e promozionali» ed è proprio nelle controversie che riguardano i rapporti familiari e la tutela dei minori che esse trovano ampi spazi applicativi.

E' specialmente in quest'àmbito che l'esercizio della funzione giurisdizionale diventa sempre più spesso gestione degli interessi delle parti, con forme di tutela che evocano quell'amministrazione pubblica del diritto privato che caratterizzava, come ben sappiamo, la giurisdizione volontaria e ora anche le sentenze il cui contenuto è frutto di valutazioni di opportunità e sfuggono all'immutabilità del giudicato così oscurando la loro funzione dichiarativa: mi riferisco alle sentenze rebus sic stantibus a cui fa riferimento il rito della giustizia familiare nel suo art. 473-bis.29 sia pure limitatamente a quelle che riguardano minori o la materia dei contributi economici che, nella crisi dei rapporti familiari, affidano al giudice il còmpito di realizzare l'interesse superiore dei minori dando alle proprie decisioni quei contenuti gestori minuziosamente indicati dall'art. 337 ter, c.c.

3. L'esigenza di tutelare gli interessi delle parti e dei minori anche in pendenza del giudizio di merito è stata affidata dal nuovo rito a forme speciali di tutela cautelare vòlte specialmente ad assicurare con opportune misure regolatrici la temporanea gestione dei loro interessi, un'esigenza postulata dal principio di effettività specie in giudizi nel cui àmbito il principio della durata ragionevole del processo, deve confrontarsi con la natura degli interessi che ne sono il prevalente oggetto, interessi che richiedono decisioni urgenti e tempestive imposte dalle pressanti esigenze della vita familare e, più in generale, della vita sociale dei nostri giorni.

Un obiettivo questo che la riduzione dei termini processuali previste da alcune norme del nuovo rito non vale a raggiungere: basti pensare a quanto dispone l’art. 473-bis.14, comma 7, c.p.c. per cui, quando sussistono ragioni d’urgenza, il giudice può ridurre fino alla metà i termini dilatori decorrenti tra il deposito del ricorso e la data dell’udienza di comparizione (45 giorni anziché 90): invero, si tratta di termini ordinatori la cui riduzione può essere resa vana dall’eventuale fissazione dell’udienza di comparizione oltre i novanta giorni indicati dalla legge. Rimane peraltro invariato il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza: il rito della giustizia familiare riproduce sul punto nel suo art. 473-bis.28 quanto prevedono per il rito ordinario gli artt. 189 e 275 c.p.c.

La difficile conciliazione tra la necessità di provvedere tempestivamente e la necessità di un giusto processo, ha indotto il legislatore a sacrificare la funzione dichiarativa del processo di cognizione ordinario e il bene del giudicato, privilegiando forme interinali e provvisorie di tutela, consentendo che provvedimenti provvisori possano, in determinate circostanze, regolare anche in modo definitivo i rapporti fra le parti sia pure con il forte condizionamento della clausola rebus sic stantibus data la possibilità di revocarli o modificarli “in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori” come dispone l’art. 473-bis.23. In quest’ottica una forte rilevanza è data alla tutela cautelare, specialmente ai provvedimenti cautelari “idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito” che hanno con il giudizio di merito un rapporto di strumentalità fortemente attenuato poiché, come vuole l’art. 669-octies c.p.c., conservano la loro efficacia anche se il giudizio di merito non viene instaurato o si estingue.

Credo sia incontestabile che è stata la possibilità di accedere alla tutela cautelare a dare concreto fondamento all’effettività alla giurisdizione civile, seguendo un percorso aperto dalla giurisprudenza pretorile degli anni Settanta con un’applicazione che oggi chiameremmo evolutiva dell’art. 700 c.p.c. e cha ha indotto la stessa Corte costituzionale ad affermare come “ogni situazione giuridica debba poter trovare un suo momento cautelare che va configurato come componente essenziale della stessa tutela giurisdizionale” (Corte cost. 1997, n. 326) e questo a maggior ragione nel delicatissimo ambito dei diritti familiari.

Questa tecnica che affida a provvedimenti interinali la tutela dei diritti delle parti trova speciale attuazione anche nel rito delle controversie familiari e mi riferisco ai provvedimenti indifferibili nonché a quelli temporanei e urgenti previsti, rispettivamente, dai nuovi artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c. che, per la loro versatilità, possono dare efficace tutela anche ai diritti e agli interessi dei minori. Si tratta di provvedimenti la cui natura cautelare mi sembra difficilmente contestabile se è cautela ogni tecnica di protezione temporanea dei diritti delle parti durante il tempo necessario per farli valere nelle forme del processo di cognizione.

Sicura natura cautelare ha quanto prevede l’art. 473-bis.15 c.p.c. che consente al giudice di adottare, anche con decreto provvisoriamente esecutivo, “i provvedimenti necessari” a tutela dei figli e delle parti quando su di essi grava, come dice la norma, un pregiudizio “imminente ed irreparabile” o quando la necessità della misura dipende dall’esigenza d’evitare che la convocazione dell’altra parte possa pregiudicare “l’attuazione dei provvedimenti”, regole queste che sono la parziale parafrasi di quanto già dispongono gli artt. 669-sexies e 700 c.p.c. così manifestando la loro funzione cautelare.

Ancora, per quanto riguarda l’ordinanza pronunciata nell’udienza di comparizione, il testo dell’art. 473-bis.22 c.p.c., dispone che con essa il giudice del procedimento detta “i provvedimenti temporanei e urgenti” reputati opportuni nell’interesse delle parti e dei figli. Si tratta di un’ordinanza anticipatoria degli effetti della sentenza di merito che riproduce quanto già previsto per le ordinanze presidenziali nei giudizi di separazione e di divorzio, anche per quanto riguarda l’efficacia di titolo esecutivo e l’ultrattività all’estinzione del processo.

La sua funzione cautelare già pacificamente riconosciuta alle ordinanze presidenziali nei giudizi di crisi coniugale, sicuro modello di queste nuove ordinanze, non mi sembra possa essere contestata a causa della variante introdotta dal nuovo rito là dove prevede che, per quanto riguarda le parti diverse dai figli, il provvedimento interinale deve restare nei limiti delle loro domande: il legislatore ha qui recepito un costante orientamento giurisprudenziale riguardante le ricordate ordinanze presidenziali.

4. È palese che il legislatore ha voluto introdurre nel rito delle controversie familiari un sistema di tutela cautelare che se da un lato richiama i provvedimenti presidenziali “temporanei e urgenti” nell’interesse dei coniugi e della prole già previsti nei giudizi di separazione e divorzio, dall’altro ha dato una risposta soltanto parziale all’esigenza di soddisfare il bisogno di tutela cautelare richiesto quando le parti o i figli sono esposti a un pregiudizio “imminente e irreparabile”. In questi casi, la lettera dell’art. 473-bis.15 sembra consentire l’accesso ai provvedimenti indifferibili solo in pendenza del giudizio di merito ossia da quando la parte ha depositato il ricorso introduttivo veicolo delle domande che dovranno necessariamente essere prese in considerazione per dare gli opportuni contenuti ai provvedimenti interinali che interessano le parti diverse dai figli minori.

Queste regole aprono una lacuna che non può essere ignorata in un sistema che ravvisa nella tutela cautelare una forma di protezione dei diritti delle parti che dovrebbe operare anche ante causam trattandosi d’una necessità postulata dal principio di effettività della tutela giurisdizionale. Si tratta di una lacuna che deve essere colmata e a questo scopo vi sono soltanto due possibilità: ammettere che la parte possa avvalersi della tutela d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. o in alternativa dare alla tutela cautelare disciplinata dalle norme del rito speciale un’interpretazione che consenta di offrire alla parte un’adeguata tutela ogni qual volta il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Ancora, conviene osservare come sia difficile privare la parte della possibilità di ricevere, quando è necessario, una tutela cautelare ante causam anche soltanto conservativa: ad esempio un sequestro conservativo a tutela del risarcimento dei danni conseguenti a violazioni dei diritti familiari (previsti dal nuovo testo dell’art. 473-bis c.p.c.

Si ripropongono quindi nel nuovo rito familiare gli interrogativi sorti con riferimento alle ordinanze presidenziali dei giudizi di crisi coniugale, poiché il bisogno di tutela cautelare può essere così pressante da non tollerare il tempo necessario per predisporre la domanda e con essa chiedere i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15, considerando come la domanda debba avere i complessi contenuti e le allegazioni richieste dall’art. 473-bis.12 c.p.c., specie quando è chiesto un contributo economico e anche, in presenza di figli minori, quel “piano genitoriale” previsto dal suo ultimo comma. E’ quest’ultimo un documento la cui compilazione è particolarmente impegnativa poiché si tratta non solo di descrivere il percorso educativo seguito fino al momento della proposizione della domanda (e in questo le parti possono ricevere qualche aiuto dal modello proposto dal Consiglio nazionale forense) ma anche, come ritiene la prevalente dottrina, di formulare un progetto educativo da attuare nel futuro dei rapporti con i figli.

Vi è certo la possibilità data al coniuge, al convivente e ai figli di avvalersi del procedimento camerale per gli ordini di protezione di cui agli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c. quando la condotta dell’altro familiare sia causa di grave pregiudizio alla loro integrità fisica o morale. Ancora, un’efficace tutela dei minori esposti nell’ambiente familiare “a grave pregiudizio e pericolo per la loro incolumità psico-fisica” è data dal nuovo testo dell’art. 403 c.c. là dove affida alla pubblica autorità l’esercizio di una funzione protettiva con efficacia immediata che si svolge con rigidi raccordi con il pubblico ministero e il tribunale per i minorenni.

Sono questi rimedi che operano in situazioni molto limitate, mentre il bisogno di tutela urgente in tutti i casi nei quali sussiste un pregiudizio imminente e irreparabile non trova nel rito speciale uno specifico strumento cautelare che prescinda dall’inizio del giudizio di merito.

A questo punto si tratta di vedere se vi è la possibilità di avvalersi della tutela d’urgenza ante causam dell’art. 700 c.p.c., una forma generale di tutela che, quando ha contenuti anticipatori dei prevedibili effetti della sentenza di merito, è dotata di una spiccata autonomia poiché conserva i suoi effetti anche se il giudizio di merito non è instaurato o si estingue: lo prevede l’art. 669 octies come modificato dalla riforma del 2005 là dove stabilisce che l’instaurazione della causa di merito è solo una facoltà che spetta a ciascuna parte, rendendo così evidente come la strumentalità dei provvedimenti cautelari anticipatori sia soltanto eventuale.

Conviene osservare come l’interesse ad avvalersi della tutela data dall’art. 700 sia identico a quello richiesto per i provvedimenti indifferibili dell’art. 473–bis.15, l’esigenza d’evitare quell’identico pregiudizio “imminente e irreparabile” a cui fanno riferimento le due norme citate. Si noti ancora come non vi sia incompatibilità tra una misura urgente pronunciata ante causam e un provvedimento indifferibile del nuovo rito familiare pronunciato in corso di causa: il primo resterebbe interamente regolato da quanto dispongono le norme del procedimento cautelare uniforme, il secondo dalle regole speciali del giudizio di merito eventualmente instaurato.

Un’obiezione non priva di peso potrebbe opporsi a tale conclusione quando si volesse affermare che la riforma Cartabia ha voluto affidare ogni forma di tutela giurisdizionale dei rapporti familiari soltanto alle regole del rito unificato, ivi compresa la tutela cautelare.

Se così fosse, la necessità di ottenere una tutela cautelare urgente, evitando di dover affrontare le incognite che potrebbero rendere arduo, nel rito familiare, l’accesso alla cautela ante causam, potrebbe essere soddisfatta in due modi alternativi: o proporre la domanda per i provvedimenti indifferibili anche indipendentemente dal deposito del ricorso introduttivo, opzione questa di difficile attuazione; oppure incoraggiare una prassi che consenta di rendere superfluo l’interesse a proporre domande cautelari ante causam con il semplificare il contenuto del ricorso introduttivo consentendo al ricorrente di dare, accanto alla richiesta del provvedimento indifferibile, una indicazione soltanto sommaria delle domande oggetto della causa di merito.

Indicazione questa che potrebbe essere successivamente integrata con la memoria che il ricorrente può depositare almeno venti giorni prima dell’udienza, come consentito dall’art. 473-bis.17 c.p.c., ma anche con altre da produrre successivamente applicando regole del processo ordinario di cognizione, regole che possono concorrere a formare la disciplina del rito familiare come vuole l’art. 473-bis, comma 2, c.p.c.

Mi riferisco agli artt. 164 e 182 c.p.c. che consentono rispettivamente di rinnovare o integrare la citazione e di porre rimedio alla irregolare costituzione delle parti o ad atti e documenti difettosi, ed è a questa possibilità cui fa probabilmente riferimento l’art. 473-bis.21 c.p.c. là dove prevede che nell’udienza di comparizione il giudice verifica la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, “pronuncia i provvedimenti opportuni”, norme attuative del principio di collaborazione fra giudice e parti. Si tratta di una possibilità rafforzata anche da quanto dispone l’art. 473-bis.19, per cui il regime processuale delle decadenze opera soltanto per diritti disponibili dando espressamente alle parti la possibilità di proporre nuove domande relative all’affidamento e al mantenimento di figli minori e, ritengo, riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale e, in genere, l’area dei diritti familiari indisponibili.

 

5. Conviene ora dare qualche indicazione di maggior dettaglio sulla duplice tipologia degli strumenti di tutela cautelare previsti dal nuovo rito della giustizia familiare: mi riferisco specialmente ai provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. e a quelli temporanei e urgenti previsti dall’art. 473-bis.22 c.p.c., osservando sin d’ora come sia per entrambi di particolare interesse il sistema dei gravami costruito nei loro confronti, un sistema fatto oggetto di ulteriori modifiche legislative e di interpretazioni costituzionalmente orientate della giurisprudenza.

Conviene sùbito notare come la legge abbia cura di evocare anche in quest’àmbito la necessaria applicazione del principio della domanda: è sempre la parte che ha interesse ad avvalersi della tutela cautelare ad avere l’onere di domandarla ed è importante notare come la riforma abbia espressamente enunciato quanto già implicitamente presupposto dalle regole generali del procedimento cautelare: infatti il giudice dovrà pronunciare il provvedimento richiesto “nei limiti delle domande proposte dalle parti”, una regola che riflette il principio di strumentalità proprio di ogni forma di tutela cautelare. Il principio della domanda lascia spazio all’iniziativa ufficiosa del giudice solo quando si tratta di tutelare con gli strumenti cautelari i diritti e gli interessi dei minori per i quali l’ampiezza dei poteri ufficiosi trova espresso riconoscimento in quanto dispone l’art. 473-bis.2 c.p.c. per cui il giudice a tutela dei minori può d’ufficio “adottare i provvedimenti opportuni” anche in deroga al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, come dispone espressamente la norma citata.

Già ho fatto notare come il legislatore abbia fatto confluire nell’art. 473-bis.15 c.p.c., quanto dispongono gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c. che indicano, rispettivamente, la funzione della tutela urgente e le regole del procedimento, una confluenza che lungi dal semplificare la disciplina dei provvedimenti indifferibili ha creato incertezze interpretative. Così si è detto che questi provvedimenti a tutela delle parti esposte a un pregiudizio imminente e irreparabile debbano sempre essere pronunciati con sacrificio del contraddittorio poiché la convocazione delle parti pregiudicherebbe inevitabilmente anche l’efficacia del provvedimento.

E’ questa un’interpretazione che si fonda sulla lettera dell’art. 473-bis.15, là dove fa intendere che le misure indifferibili debbano essere sempre affidate ad una sequenza di provvedimenti: prima ad un decreto poi ad un’ordinanza con la quale, nel contraddittorio con le parti, conferma, modifica o revoca le misure contenute nel decreto.

Se così fosse, il riferimento alla convocazione delle parti che possa pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti diventa nell’art. 473-bis.15 una condizione generale per l’accesso ai provvedimenti indifferibili, mentre ci mostra che non è così la disciplina generale dei provvedimenti cautelari a cui, come vuole l’art. 669 quaterdecies, bisogna guardare non soltanto per stabilirne l’àmbito di applicazione, ma anche, a mio avviso, per dare una corretta interpretazione alle norme extravaganti che abbiano funzione cautelare.

Infatti la disciplina generale dei provvedimenti cautelari fa riferimento al pregiudizio che la convocazione delle parti possa arrecare alla loro attuazione, al solo scopo di consentirne la pronuncia con decreto inaudita altera parte. Ritengo, ma non è soltanto una mia opinione, che quanto dispone l’art. 669 sexies consenta di chiarire il significato dell’art. 473-bis.15 e di interpretarlo nel senso che i provvedimenti indifferibili abbiano un’unica funzione e un unico obiettivo: quello di evitare un pregiudizio imminente e irreparabile.

Ne deriva che il giudice, come vuole la regola generale di cui all’art. 669 sexies, 1° comma, dovrà di regola provvedere con ordinanza sentite le parti “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio” e solo quando la convocazione delle parti possa pregiudicarne l’attuazione, potrà decidere con decreto inaudita altera parte rimandando l’attuazione del contraddittorio all’apposita udienza nella quale dovrà con ordinanza confermare, modificare o revocare i provvedimenti emananti con decreto: così l’art. 669 sexies con un testo riprodotto dall’art. 473-bis.15.

La legge prevede che il giudice quando pronuncia il decreto con i provvedimenti indifferibili debba fissare un termine non superiore a quindici giorni per svolgere un’apposita udienza aperta al contraddittorio tra le parti, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica. In tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Margini temporali questi molto ristretti specie quando il presidente abbia abbreviato “sino alla metà” il termine dilatorio per lo svolgimento dell’udienza di comparizione (art. 473-bis.14, ultimo comma) ed è interessante la prassi emergente che consente al giudice di fissare in un’unica data l’udienza di convalida del decreto con gli indifferibilili e l’udienza di comparizione.

6. Questi provvedimenti interinali con funzione cautelare esigono un adeguato sistema di impugnazioni. Sotto quest’ultimo profilo, è interessante notare che il testo originario della riforma esibiva una grave lacuna per quanto riguardava i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c., la cui legittimità e opportunità quando dati con decreto veniva affidata soltanto al giudizio di conferma nei brevi tempi indicati dal suo 1° comma, senza prevedere un mezzo di reclamo nei confronti dell’ordinanza come invece stabilisce l’art. 473-bis.24 c.p.c. per cui i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati nell’udienza di comparizione sono reclamabili alla Corte d’appello.

Una lacuna questa che poteva sembrare soltanto apparente considerando come i contenuti dell’ordinanza con le misure indifferibili dovrebbero essere valutati e fatti confluire nell’ordinanza con le misure temporanee e urgenti pronunciata nell’udienza di comparizione e che, per tale ragione, il reclamo nei confronti di quest’ultima si estenderebbe implicitamente anche ai provvedimenti indifferibili da essa assorbita.

Se questo è vero, bisogna anche dire che la mancanza d’uno specifico mezzo di reclamo rischiava di perpetuare anche a lungo gli effetti dei provvedimenti indifferibili sull’assetto dei rapporti familiari e sugli interessi dei minori, considerando come l’udienza di comparizione possa svolgersi anche ben oltre i previsti novanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso introduttivo.

È stata l’esigenza di sottrarre a questo rischio i provvedimenti indifferibili riguardanti i minori che ha indotto la Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale, a dare nell’aprile del 2024 un’interpretazione delle norme del rito familiare che ha introdotto una parziale esperibilità del reclamo nei confronti dei provvedimenti indifferibili. La Corte, in questa sua pronuncia, muoveva dalla constatazione che l’art. 473-bis.24 fa oggetto di reclamo alla Corte d’appello i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati nell’udienza di comparizione e che la regola del reclamo non si applica ai provvedimenti temporanei emessi nell’ulteriore corso del giudizio, salvo quando - come disposto dall’art. 473-bis.24, comma 1, n. 2 – essi incidano gravemente sull’esercizio dei rapporti genitoriali o prevedano sostanziali modifiche l’affidamento o alla collocazione dei minori e, più in generale sul loro superiore interesse.

La Corte ha ritenuto che tale regola potesse intendersi estesa a tutti i provvedimenti interinali che abbiano tali contenuti e, in particolare, ai provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 riconducendoli nell’alveo di quei provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che il n. 2 del 1° comma dell’art. 473-bis.24 fa espressamente oggetto di reclamo alla Corte d’appello solo quando incidono gravemente sull’esercizio dei rapporti genitoriali o prevedono sostanziali modifiche all’affidamento o alla collocazione dei minori. Una regola questa che, ad avviso della Corte, dovrebbe essere applicata anche all’ordinanza con i provvedimenti indifferibili che abbia gli identici contenuti per dare alle parti l’identica garanzia del reclamo alla corte d’appello, così superando, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, una non giustificata diversità nella tutela data ad interessi a cui l’ordinamento attribuisce speciale rilevanza.

Questa parificazione giurisprudenziale dei provvedimenti indifferibili ai provvedimenti temporanei e urgenti in ragione del carattere sensibile del loro oggetto, se ha voluto dare anche ai primi le maggiori garanzie del reclamo al giudice superiore, ha l’inconveniente di aprire nella fase introduttiva del giudizio un procedimento incidentale dalla durata imprevedibile con inevitabili riflessi sulla prosecuzione del giudizio di merito. È questo un inconveniente che il legislatore ha inteso evitare con il D.Lgs. “correttivo” n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato sei mesi dopo la ricordata sentenza della Prima Sezione, integrando con un secondo comma l’art. 473-bis.15 a norma del quale l’ordinanza con le misure indifferibili, qualunque ne sia il contenuto, può essere reclamata “solo unitamente a quella prevista dall’art. 473-bis.22”.

Si è voluto in tal modo con questa importante quanto oscura disposizione, regolare i rapporti fra l’ordinanza con i provvedimenti indifferibili e l’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati nell’udienza di comparizione, escludendo che l’ordinanza con gli indifferibili abbia un mezzo autonomo di reclamo, facendo peraltro intendere che possa essere reclamata solo quando siano oggetto di reclamo anche i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati nell’udienza di comparizione.

Nella sua formulazione letterale questa regola ha una palese contraddizione nel presupporre da un lato che le due ordinanze abbiano la propria autonomia mentre dall’altro questa autonomia è negata nell’imporre non soltanto la trattazione congiunta dei reclami ma anche, stando alla lettera della nuova disposizione, nel subordinare la possibilità di reclamare l’ordinanza con i provvedimenti indifferibili all’eventualità che siano oggetto di reclamo anche i provvedimenti temporanei e urgenti.

Si tratta d’una contraddizione che può essere sciolta osservando come le misure disposte con i provvedimenti indifferibili siano riproposte e riformulate in tutto o in parte nell’ordinanza pronunciata nell’udienza di comparizione. In sintesi, se oggetto necessario del reclamo è soltanto l’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti, si tratta d’un reclamo che può investire anche soltanto quei capi che hanno recepito le misure disposte con i provvedimenti indifferibili che, come ha affermato la stessa Cassazione, “risultano fisiologicamente destinati a essere assorbiti dai provvedimenti emessi nell’udienza di comparizione”.

Una conclusione questa che trova riscontro in quanto dispone l’art. 473-bis.24 là dove fa oggetto del reclamo alla corte d’appello soltanto l’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c., una regola questa che, interpretata nel nuovo contesto, presuppone implicitamente un assorbimento delle misure indifferibili nell’ordinanza pronunciata nell’udienza di comparizione. Si tratta d’un reclamo che si svolge con il necessario rispetto del principio del contraddittorio e che si conclude con un’ordinanza da pronunciare osservando il termine - manifestamente ordinatorio - di sessanta giorni, con la quale la corte di merito conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato e provvede sulle spese.

Queste contraddizioni fanno dubitare che le indicazioni della Cassazione abbiano perso la loro attualità specie considerando come il legislatore del decreto correttivo si sia mostrato particolarmente attento nel rafforzare la tutela degli interessi dei minori, aprendo al ricorso in Cassazione le ordinanze pronunciate dalla corte d’appello in sede di reclamo quando incidono sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale, dando in tal modo una forte garanzia ai diritti personalissimi dei minori.

Mi riferisco a quanto dispone il citato art. 473-bis.24 c.p.c. che prevede il ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., contro le ordinanze pronunciate in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti temporanei emessi in corso di causa con i quali si introducono “sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” nonché quelli che prevedono “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori”. La lettera della norma sembra limitare l’ammissibilità del ricorso ai provvedimenti che contengano misure temporanee nell’interesse dei minori, ma non anche ai provvedimenti di rigetto del reclamo, una lacuna che è stata recentemente colmata da un’ordinanza della Cassazione per la quale le garanzie impugnatorie sono date a prescindere dal contenuto positivo o negativo delle ordinanze riguardanti la tutela interinale. Con il ricorso si apre un giudizio di legittimità per i motivi di cui all’art. 360 e, ove sia accolto, spetterà al giudice di rinvio dare gli opportuni contenuti ai provvedimenti interinali impugnati lasciando aperto il dubbio sulla possibilità di applicare quanto prevede l’art. 384 c.p.c. a proposito del potere dato alla Cassazione di decidere la causa nel merito quando “non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

Si tratta di una scelta di politica legislativa che affida la decisorietà di un provvedimento non più necessariamente al dato formale del transito al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, ma al suo contenuto quando incida su diritti fondamentali.

Con questa nuova regola il legislatore ha voluto dare nuovo e particolare rilievo ai provvedimenti temporanei che riguardano diritti personalissimi di rango costituzionale e mi riferisco non soltanto al diritto dei minori di crescere ed essere educati nell’àmbito della propria famiglia, ma anche alla responsabilità genitoriale che riflette quanto dispone l’art. 30 Cost. sui diritti e i doveri dei genitori.

Si tratta di diritti che esigono una tutela commisurata alla loro natura ma che possono essere incisi profondamente non soltanto dalle ordinanze temporanee e urgenti dell’udienza di comparizione, ma anche dai provvedimenti indifferibili previsti dall’art. 473-bis.15 c.p.c., ma è questa una tutela ancora dimidiata da una riforma che continua a privare questi ultimi di quel reclamo immediato voluto dal principio di diritto formulato in sede di rinvio pregiudiziale dalla ricordata sentenza della Cassazione con argomenti che conservano la loro attualità gettando un’ombra sulla coerenza delle nuove regole con i principi del giusto processo.

 

Incontri di Formazione e Aggiornamento APF 2026

L’Associazione Avvocati per le Persone e le Famiglie propone un nuovo ciclo di incontri di formazione e aggiornamento, con possibilità di partecipazione sia in presenza, presso la Sala Confartigianato di Treviso, sia in collegamento da remoto tramite Zoom.

Il programma di quest’anno affronta le sfide aperte dalle più recenti evoluzioni del diritto e del processo di famiglia: dalla gestione pratica della “Riforma Cartabia” con focus sui provvedimenti interinali ai complessi interrogativi riguardanti il cumulo delle domande di separazione e divorzio.

Scopo del corso non è soltanto di aggiornare, ma soprattutto di aiutare i legali a orientarsi tra le norme codicistiche e gli spazi vuoti del diritto. Il percorso formativo si propone in primis come occasione di confronto e di dialogo ragionato tra professionisti, affrontando temi delicati e attualissimi come l’autonomia negoziale nella crisi della famiglia, i patti prematrimoniali e la disciplina dei nuovi assetti familiari, incluse le unioni civili e i matrimoni same sex contratti all’estero.

Gli interventi sono pensati per essere gestiti in maniera il più possibile informale, garantendo ampio spazio al dibattito al termine delle relazioni, in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo alla discussione in un’atmosfera distante dalle rigidità di una lezione frontale. Agli incontri prettamente tecnici e processuali si alterneranno argomenti di spiccato taglio interdisciplinare, come l’analisi del rifiuto genitoriale e le questioni legate alla costituzione dello status filiationis (riconoscimento, PMA, parto anonimo). Non mancheranno importanti approfondimenti in materia di deontologia professionale.

Tra i relatori spiccano professori universitari, magistrati, neuropsichiatri infantili, psicologi e responsabili dei consultori familiari, al fine di garantire un approccio realmente integrato alla gestione dei conflitti familiari.

Quando e dove

10 giugno – 28 ottobre 2026, ore 15.00 – 19.00
Sala Confartigianato – Piazza delle Istituzioni, Treviso
con possibilità di collegamento da remoto tramite Zoom.

Programma degli incontri

1° incontro – 10 giugno
La domanda di separazione e la domanda di divorzio
Le scelte possibili: procedimenti cumulati, separati, paralleli. Vantaggi, insidie e svantaggi dell’eventuale “cumulo” delle domande. Le cautele da osservare.
prof. Michele Angelo Lupoi – dott.ssa Lisa Micochero. Coordina: avv. Monica Mocellin.

2° incontro – 24 giugno
“Riforma Cartabia”
Provvedimenti interinali e loro impugnazioni nel rito speciale familiare; attuazione dei provvedimenti e sanzioni in caso di inadempienza.
prof. Ferruccio Tommaseo – dott. Alberto Barbazza. Coordina: avv. Gaudenzia Brunello (presidente APF).

3° incontro – 16 settembre
Lo status di genitore e figlio
Il riconoscimento del figlio e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità; la costituzione dello status filiationis e la PMA; il parto anonimo; il disconoscimento e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
prof. Stefania Stefanelli – avv. Roberta Bettiolo – avv. Elena Favarin – dott.ssa Alice Baccega. Coordina: avv. Mirca Marzetti.

4° incontro – 30 settembre
Il rifiuto genitoriale
Quali cause e quali rimedi? Spazi neutri, spazi protetti, collocamenti etero familiari. L’importanza del “fattore tempo” e la responsabilità civile e deontologica dell’avvocato e del curatore che non si adoperano per ripristinare le relazioni.
dott. Giuseppe Gennari – avv. Cesare Fossati – dott. Diego Mugno – dott.ssa Michela Rossi – dott.ssa Silvia Pagotto. Coordina: avv. Emanuela Rizzo.

5° incontro – 14 ottobre
Gli obblighi patrimoniali e personali
Dieci anni dopo. Convivenze, unioni civili e matrimoni same sex contratti all’estero. La disciplina degli obblighi patrimoniali e personali alla prova della prassi.
dott.ssa Federica Di Paolo – avv. Stefano Armellini – avv. Massimo Osler. Coordina: avv. Massimo Osler.

6° incontro – 28 ottobre
L’autonomia negoziale nella crisi della famiglia
Consentiti i patti prematrimoniali? E quale sorte per la disciplina economica dei rapporti tra coniugi e degli obblighi tra genitori e figli quando il consenso di un coniuge viene revocato? Il contenuto dell’obbligo deontologico di lealtà e correttezza durante le trattative.
Saluti: dott.ssa Daniela Ronzani. dott. Giuseppe De Rosa – avv. Giancarlo Savi – avv. Stefano Zoccarato. Coordina: avv. Marina Stolfi.

Crediti formativi

Il CNF ha riconosciuto 3 crediti formativi per ciascun incontro, di cui 2 validi nelle materie obbligatorie (deontologia) per l’incontro del 30 settembre 2026 e di cui 1 valido nelle materie obbligatorie (deontologia) per l’incontro del 28 ottobre 2026.

Note organizzative

La registrazione dei partecipanti in presenza è assicurata dalle ore 14.30; il collegamento dalle ore 14.45. Ad ogni incontro è previsto un coffee break e, al termine delle relazioni, il dibattito.

Modalità di iscrizione

La partecipazione agli incontri deve essere preceduta dall’iscrizione tramite l'apposito modulo

Per la partecipazione alla serie di incontri, sia in presenza che in collegamento Zoom, è richiesto un contributo ai soci APF di euro 50,00 (€ 40,98 + IVA) e ai non soci di euro 195,20 (€ 160,00 + IVA).

Il versamento dovrà essere eseguito sul conto corrente intestato ad APF presso Banca Prealpi San Biagio – IBAN: IT06I0890412001067000001309.

I soci APF appartenenti a Fori diversi da quelli veneti, sia che vogliano partecipare in presenza che online, e i praticanti che vogliono seguire in presenza, potranno iscriversi gratuitamente all’indirizzo e-mail: info@apfavvocati.it.

Incontri di Formazione e Aggiornamento - Corso in presenza e online su piattaforma zoom

L’associazione Avvocati per le Persone e le Famiglie propone un nuovo ciclo di incontri, con possibilità di partecipazione in presenza e da remoto, focalizzati sulle più recenti novità del processo di famiglia.

Il recente correttivo ha, infatti, risolto alcune criticità connesse alla cd. “Riforma Cartabia”, ma ha lasciato aperti molti interrogativi.

Scopo del corso non è soltanto di aggiornare, ma soprattutto di aiutare i legali ad orientarsi, tra norme codicistiche e spazi vuoto del diritto, attraverso un momento formativo che si propone in primis come occasione di confronto e di dialogo ragionato tra professionisti appartenenti a diversi settori, con esperienze professionali differenti e complementari.

Gli interventi sono pensati per essere gestiti in maniera il più possibile informale, con le modalità dell’intervista del moderatore ai relatori e/o della tavola rotonda, al fine di garantire il dibattito e la partecipazione attiva del pubblico, in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo alla discussione, esponendo problematiche ed esprimendo il proprio punto di vista, in un’atmosfera il più possibile distante dalle rigidità di una lezione frontale.

Al fine di assicurare una visione a tutto tondo delle questioni involte, agli incontri più tecnici, dove verranno affrontate problematiche di specifico interesse, in tema di diritto pubblico, privato, civile, penale e processuale, si alterneranno argomenti di taglio interdisciplinare e approfondimenti in materia di deontologia professionale, previdenza e assistenza in favore degli avvocati.

Tra i relatori, spiccano professori e ricercatori universitari, magistrati del distretto, psicologi, nonché altri operatori ed esponenti di tutte le vecchie e nuove categorie del processo post- riforma: dal consulente tecnico al curatore speciale del minore, dal facilitatore al mediatore familiare.

Non ultimo, sarà un’occasione per conoscere e accogliere il nuovo Presidente del Tribunale di Treviso che interverrà per un saluto.

 

 

1° INCONTRO – LUNEDÌ 12 MAGGIO
LA RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA. CRITICITÀ RISOLTE DAL DLGS 164/2024 E CRITICITÀ IRRISOLTE
dott. Alberto Barbazza, magistrato addetto all’Ufficio studi e documentazione del CSM
prof.ssa Lea Querzola, professore associato di Diritto processuale civile e di Comunicazione nella soluzione delle controversie – Università Alma Mater Studiorum di Bologna
coordina
avv. Carla Pancot, socia APF, componente gruppo referente “Progetto scuola APF”

2° INCONTRO – MERCOLEDÌ 21 MAGGIO
saluti
dott. Andrea Carli, presidente del Tribunale di Treviso
IL PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA È “GIUSTO PROCESSO”?
CONTRADDITTORIO, PREVEDIBILITÀ DELLE DECISIONI, EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DOVERE DI COLLABORAZIONE GIUDICI AVVOCATI
avv. Serena Dentico, avvocata del Foro di Torino, redattrice Corriere della Sera
prof. avv. Giorgio Sobrino, professore associato di Diritto costituzionale Università di Torino, avvocato del Foro di Torino
dott.ssa Raffaella Marzocca, consigliera terza sezione civile Corte d’Appello di Venezia
dott.ssa Giulia Civiero, giudice del Tribunale di Treviso
coordina
avv. Gaudenzia Brunello, presidente APF

3° INCONTRO – MERCOLEDÌ 4 GIUGNO
PROFESSIONISTI IN SCENA: IL CAST DEL PROCESSO FAMILIARE POST-RIFORMA CARTABIA
avv. Francesca Zanovello, avvocata del Foro di Vicenza, dottore di ricerca di Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro
dott.ssa Alessandra Pesci, giudice del Tribunale di Treviso
TAVOLA ROTONDA
dott.ssa Tiziana Magro, CTU
avv. Elena Favarin, curatrice speciale
dott. Manuel Marcon, facilitatore genitoriale
dott.ssa Lorena Tagnin, mediatrice familiare
coordina
avv. Nicoletta Pan, componente del Direttivo APF

4° INCONTRO – MERCOLEDÌ 18 GIUGNO
GLI ORDINI DI PROTEZIONE: TUTELA PENALE E CIVILE
dott.ssa Maria Giulia Rizzo, sostituto procuratore presso il Tribunale di Treviso
dott.ssa Giovanna Sanfratello, presidente di Sezione Tribunale di Vicenza
avv. Marcello Stellin, avvocato del Foro di Treviso, dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali, Università di Ferrara
interverrà
dott. Franco Barzan, referente “Centro per l’accoglienza” - CEIS Treviso
coordina
avv. Giusi Punzi, componente della Redazione APF, responsabile “Progetto Scuola APF”

5° INCONTRO – MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE
OBBLIGO DI RISERVATEZZA NELLE TRATTATIVE E NON SOLO. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL CLIENTE E DEL PREVENTIVO
avv. Stefano Zoccarato, avvocato del Foro di Treviso, consigliere COA, già componente CDD Veneto
avv. Federica Santinon, avvocata del Foro di Venezia, consigliera CNF
coordina
avv. Barbara Bottecchia, componente del Comitato di redazione APF, segretaria CDD Veneto

6° INCONTRO – MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE
MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA. PILLOLE DI RIFORMA PREVIDENZIALE FORENSE E MISURE ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI AVVOCATI
avv. Eleonora Facchetti, avvocata del Foro di Treviso, delegata di Cassa Forense per il distretto del Veneto
dott.ssa Giordana Ruzzolini, operatrice di patronato
avv. Valentina Alberioli, avvocata del Foro di Treviso, componente del Direttivo APF e del Comitato di redazione APF
coordina
avv. Maria Allegra Camerotto, componente del Direttivo APF

NOTE ORGANIZZATIVE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione agli incontri deve essere preceduta dall’iscrizione dal sito dell’associazione APF www.apfavvocati.it.
Il corso potrà essere seguito in presenza o via Zoom.
Per i soci APF si richiede il pagamento di € 73,20 (€ 60,00 + IVA) se in presenza e di € 87,60 (€ 80,00 + IVA) se in collegamento Zoom. Per gli avvocati non soci APF si richiede il pagamento di € 219,60 (€ 180,00 + IVA) se in presenza e di € 231,80 (€ 190,00 + IVA) se in collegamento Zoom.
Il versamento dovrà essere eseguito sul conto corrente intestato ad APF presso: Banca Prealpi San Biagio
IBAN: IT06I0890412001067000001309.
L’iscrizione potrà essere effettuata fino ad esaurimento dei posti.
I soci appartenenti a fori diversi da quelli Veneti, sia che vogliano partecipare in presenza che online, e i praticanti che vogliono seguire in presenza, potranno iscriversi gratuitamente all’indirizzo email: info@apfavvocati.it

CREDITI FORMATIVI
Sono stati riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense 3 crediti formativi per ciascun incontro, di cui 3 in deontologia per l’incontro del 17 settembre e 3 in previdenza forense per l'incontro del 1 Ottobre.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la presenza verrà accertata con la doppia sottoscrizione, prima dell’inizio e al termine delle relazioni per chi parteciperà in presenza, e la registrazione dall’inizio al termine del collegamento per coloro che seguiranno gli incontri da remoto.
A conclusione del ciclo di incontri sarà rilasciato un attestato.

NOTE ORGANIZZATIVE PER I SINGOLI INCONTRI
La registrazione dei partecipanti in presenza è assicurata dalle ore 14.30.
Il collegamento dalle ore 14.45.
I posti disponibili in presenza sono 80.
Ad ogni incontro è previsto un coffee break e, al termine delle relazioni, il dibattito.

Ottima riuscita per la prima iniziativa collaterale di APF: la visita guidata presso il Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso

di Avv. Valentina Alberioli

Come noto ai partecipanti, il Corso di APF di quest’anno si sta svolgendo nella bellissima cornice del Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso.

Abbiamo, quindi, pensato di approfittare del quarto incontro, l’ultimo prima dell’estate, per proporre a tutti i nostri soci e simpatizzanti APF, anche se non soci, una visita alla mostra temporanea “Hokusai. L’acqua e il segreto della Grande Onda”.

L’evento presso il Museo - che è rimasto aperto per noi - si è tenuto lo scorso 18 giugno: sotto la guida appassionata di due preparatissimi accompagnatori, abbiamo potuto apprezzare il percorso artistico del celebre pittore e incisore Hokusai, compiendo un vero e proprio viaggio nel mondo e nella cultura giapponese del 1800.

Sempre grazie alle nostre esperte guide, abbiamo altresì potuto visitare la sezione monografica dedicata agli anni della piena maturità dell’importante scultore trevigiano Arturo Martini.

All’esito della visita guidata abbiamo, poi, potuto godere, presso il chiostro del Museo, di una piacevole degustazione di alcune prelibatezze preparate dalla “Locanda Ponte Dante” di Treviso.

Siamo lieti per l’ottima riuscita di questa nostra prima iniziativa non strettamente giuridica.

I tanti apprezzamenti ricevuti ci hanno convinti ad organizzare in futuro altri eventi collaterali a quelli più propriamente “nostri” (il Corso e i vari eventi formativi, che Vi invitiamo, quindi, a tenere monitorati).

Il nostro auspicio è che l’adesione alle prossime iniziative possa essere ancora maggiore, rimanendo sempre convinti dell’importanza delle occasioni, anche conviviali, per ritrovarsi e confrontarsi tra Colleghi, ma non solo, vista anche la nostra funzione sociale.

Grazie, pertanto, a chi ha partecipato e a chi parteciperà in futuro.

 

La disciplina della relazioni familiari nella "Legge Cartabia" - Luci e Ombre - Corso in presenza ed online

Abbiamo organizzato il corso che vi presentiamo nei tempi un po’ ristretti che il legislatore ci ha imposto anticipando al 28 febbraio l’entrata in vigore del d.lgs 149/2022.

Il risultato ci soddisfa molto, anche per il prestigio dei Relatori che siamo riusciti a coinvolgere.  

Confidiamo dunque che gli  incontri che proponiamo riscuotano l’apprezzamento e  sollecitino il desiderio di approfondimento dei Colleghi che si occupano di diritto di famiglia, settore particolarmente inciso dalla riforma e non solo sotto il profilo processuale.

Dal punto di vista processuale l’innovazione più importante è l’introduzione del “rito unico”, che sarà illustrata nei due incontri di aprile, dopo che la prima relazione del corso ci avrà offerto, sulla riforma, uno sguardo d’insieme.

Dedicheremo attenzione anche a impugnazioni e reclami e soprattutto a  quel punto dolens del nostro sistema familiare che riguarda l’attuazione dei provvedimenti giudiziali

Un incontro è stato poi riservato ad ADR e, in particolare, negoziazione assistita; ordini di protezione civile e provvedimenti cautelari penali. Sono argomenti tra loro lontani, ma li abbiamo accomunati per sottolineare che la riforma da un lato cerca di promuovere le soluzioni non contenziose e offre qualche ragione in più per farvi ricorso; dall’altro, non ignora che quando il conflitto familiare si accompagna a un rapporto violento i rimedi non possono che essere giudiziali e l’intervento autoritativo deve essere particolarmente incisivo e può comprendere anche misure penali.

Tutti gli incontri consentiranno una lettura critica delle novità introdotte, ma soprattutto metteranno in evidenza le modifiche, certo non marginali, che la “legge Cartabia” e il decreto attuativo hanno apportato alla disciplina privatistica dei rapporti familiari e che sono state forse un po’ oscurate dalla qualificazione “processuale” attribuita alla riforma.

Naturalmente non abbiamo l’illusione di esaurire in cinque incontri tutti i temi di approfondimento possibili e infatti stiamo già pensando a qualche altra singola iniziativa formativa su temi specifici.

Gli incontri del “corso” potrebbero essere anche l’occasione per raccogliere spunti di riflessioni e suggerimenti ulteriori.

 

avv. Gaudenzia Brunello

presidente Apf

Il Curatore speciale del minore - Corso di formazione ed aggiornamento in presenza e via Webinar

Al debutto del primo step delle novità introdotte dalla riforma del processo civile con la legge n. 206 del 2021, entrato in vigore lo scorso 22 giugno, ed in particolare della normativa in materia di curatore speciale del minore, abbiamo ritenuto imprescindibile dedicare a questo istituto un corso specifico, articolato in otto incontri. Il legislatore, infatti, ha considerato necessario ampliare l’intervento e i poteri di questa figura, assegnandole altresì funzioni di rappresentanza anche sostanziale del minore.

L’evoluzione che tale istituto ha avuto a decorrere dalla pronuncia n. 1 resa dalla Corte Costituzionale il 30 gennaio 2002 - che per prima ha riconosciuto l’autonoma rilevanza del minore nel processo - la successiva giurisprudenza consolidatasi in materia e l’autonoma rilevanza del minore riconosciuta successivamente anche dal legislatore del 2012 - il quale non lo considera più mero destinatario di provvedimenti ma portatore di diritti e interessi propri - rappresenta la base da cui ha preso le mosse il legislatore della riforma in considerazione dell’importanza centrale che va riconosciuta al minore.

L’istituto del curatore speciale del minore appare pertanto in assoluta espansione e con la riforma Cartabia viene riconosciuto agli avvocati nelle controversie familiari uno spazio più ampio, con ruoli in parte diversi da quelli tradizionali e che ne delineano una nuova funzione.

La legge non prescrive, e nemmeno la riforma ha colto l’occasione per farlo, i requisiti per chi intende ricoprire questo ruolo così delicato e di estrema rilevanza sociale, per il quale le problematicità non mancheranno, e che comporta, tra l’altro, rapporti non solo con il Giudice ed il minore, ma anche con i genitori e con i loro difensori piuttosto che con il CTU o gli operatori dei Servizi Sociali e che, ora più che mai, deve essere affrontato con una preparazione specifica.

Oltre alla formazione individuale alla quale tutti gli avvocati dovrebbero prestare particolare attenzione - soprattutto coloro che si occupano di diritto di famiglia attesa la natura ed importanza dei diritti in gioco - si rende oggi certamente necessario un particolare approfondimento di questo istituto per prepararci tutti alla nuova funzione cui siamo chiamati ed esserne all’altezza.

Nella convinzione che, oltre alla qualità dei relatori, il confronto tra colleghi e gli stimoli che sempre ne derivano contribuiscono enormemente alla crescita sia professionale che umana, ci auguriamo che in molti vorrete partecipare al corso in presenza.

Per rendere più piacevoli gli incontri e i momenti di relazione interpersonale di cui siamo stati privati a lungo per i noti motivi, APF, come sempre, ha curato con particolare attenzione anche aspetti generalmente trascurati quali l’accoglienza in locali prestigiosi e i necessari momenti di pausa che incentivano lo scambio di opinioni, favoriscono nuove relazioni e cementano quelle già esistenti.

La cifra di APF, infatti, è sempre stata la predilezione oltre che per la formazione anche per la creazione di una rete di collaborazioni che favoriscano la circolazione delle informazioni.

avv. Gaudenzia Brunello presidente APF

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

28 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2022

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00

Treviso Palazzo Giacomelli IN PRESENZA E CON COLLEGAMENTO ON LINE SU PIATTAFORMA ZOOM

Il CNF ha riconosciuto 3 crediti formativi per incontro; 3 in Deontologia l'incontro del 28 Settembre

1° INCONTRO - 28 SETTEMBRE 2022 Il curatore speciale nella legislazione nazionale e internazionale anche alla luce della Legge 206/21. Aspetti deontologici. Residuo ruolo del PM.

avv. Francesca Zanovello dottore di ricerca in Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro, avvocato del foro di Vicenza

avv. Francesca Maoli docente di Diritto internazionale privato presso l’Università di Genova

avv. Stefano Zoccaratodocente di Ordinamento giudiziario e forense presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali di Padova, componente CDD di Venezia, avvocato del foro di Treviso

coordina avv. Gaudenzia Brunello del foro di Treviso

2° INCONTRO - 5 OTTOBRE 2022 Tavola rotonda, sugli aspetti pratici e sulle criticità più evidenti: ruolo processuale e ruolo sostanziale del curatore, quando è necessaria la nomina e come si individua il conflitto di interesse, come si sceglie il curatore speciale e cosa si aspettano i giudici dal curatore; onere economico del curatore a carico di chi?

dott.ssa Giulia Civiero giudice presso il Tribunale di Treviso

dott.ssa Silvia Barison giudice presso il Tribunale di Venezia

dott.ssa Elena Sollazzo giudice presso il Tribunale di Vicenza

avv. Giorgio Vaccaro professore di Diritto e Procedura civile del Corso di psicologia clinico-giuridica dello IUSVE Campus di Verona, esperto del Sole24Ore in Diritto di famiglia, avvocato del foro di Roma

avv. Elena Favarin avvocato del foro di Treviso

coordina avv. Anna Sartor del foro di Treviso

3° INCONTRO - 12 OTTOBRE 2022 Rapporti con le istituzioni coinvolte: consulenti, comunità e servizi sociali.

avv. Simona Ardesi professoressa a contratto di Diritto privato e della famiglia presso la facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, avvocato del foro di Brescia

dott. Salvatore Me assistente sociale, responsabile Servizio Protezione e Tutela Minori AULSS 7 Veneto

coordina avv. Barbara Bottecchia del foro di Venezia

4° INCONTRO - 19 OTTOBRE 2022 Rapporti del curatore (psicologo e giurista) col minore. Può il curatore avvalersi di ausiliari?

prof. Ugo Sabatello docente presso l’Università La Sapienza Facoltà di Medicina e Scuola di Specializzazione in NPI, collaboratore rivista Minori e Giustizia

prof. Fabio Benatti professore straordinario presso l’area di Psicologia dello IUSVE, coordinatore del Baccalaureato in Scienze e Tecniche psicologiche

prof.ssa Lea Querzola professore associato di Diritto processuale civile e di Diritto processuale dell’Unione Europea

coordina avv. Francesca Collet del foro di Treviso

5° INCONTRO - 9 NOVEMBRE 2022 Il curatore nei procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni

prof. Leonardo Lenti già professore ordinario di Diritto civile e Diritto di famiglia - Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università di Torino

avv. Carla Loda socia fondatrice di AIADC, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, avvocato del foro di Brescia

coordina avv. Luna Zampieri del foro di Padova

6° INCONTRO - 16 NOVEMBRE 2022 Il curatore nei procedimenti avanti al Tribunale Ordinario

prof.ssa Laura Durello ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Ferrara, avvocato del foro di Padova

dott.ssa Daniela Giannone giudice presso il Tribunale di Torino

coordina avv. Paolo Parolin del foro di Pordenone

7° INCONTRO - 23 NOVEMBRE 2022 Il curatore del minore e il Giudice Tutelare

prof. Umberto Roma associato di Diritto privato presso l’Università di Padova, avvocato del foro di Treviso

dott. Alberto Barbazza giudice presso il Tribunale di Treviso, dottore di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Padova

coordina avv. Nicoletta Pan del foro di Vicenza

8° INCONTRO - 30 NOVEMBRE 2022 Il curatore nel procedimento penale. Criteri di nomina e poteri, rapporti con la stampa.

avv. Marcello Stellin dottore di ricerca in Diritto dell'Unione Europea e Ordinamenti, avvocato del foro di Treviso

dott.ssa Piera De Stefani giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso

dott. Nicola Russo sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste

coordina avv. Anna Silvia Zanini del foro di Vicenza

 

 

La partecipazione al corso è aperta agli avvocati e ai praticanti e le iscrizioni dovranno essere effettuate dal sito APF: www.apfavvocati.it

Il contributo richiesto per la partecipazione in presenza per i soci e praticanti è di euro 260 iva compresa e per i non soci di euro 400 iva compresa; la quota per la partecipazione via zoom è di euro 180 iva compresa per i soci e praticanti e di euro 240 iva compresa per gli avvocati non soci. In ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato ad APF presso BPER Banca Popolare Emilia-Romagna Iban IT 30 E 0538761800000002588713.

CREDITI FORMATIVI E’ stato richiesto l’ accreditamento al Consiglio Nazionale Forense di 3 crediti formativi ciascun incontro, uno dei quali in deontologia per il primo incontro. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la presenza verrà accertata con la doppia sottoscrizione, prima dell’inizio e terminate le relazione per chi parteciperà in presenza e la registrazione dell’inizio e del termine del collegamento per coloro che seguiranno l’incontro da remoto.

MATERIALE Si confida, con la collaborazione dei relatori, di poter disporre di una sintesi di tutti gli incontri.

NOTE ORGANIZZATIVE PER I SINGOLI INCONTRI La registrazione dei partecipanti in presenza è assicurata dalle ore 14.30 e il collegamento dalle ore 14.45. Ad ogni incontro è previsto un coffee break.

PER INFORMAZIONI visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare: avv. Maria Allegra Camerotto e-mail: info@apfavvocati.it telefono: 340 22 06 553 avv. Francesca Collet e-mail: f.collet@avvocatistudio.com telefono: 348 48 11 348

Corso APF sul "curatore speciale dei minori"

Carissimi,

vi anticipiamo che APF sta ultimando l’organizzazione di  un corso sul “Curatore speciale dei minori“ figura della quale la recente riforma processuale ha ridefinito il ruolo e ampliato le ipotesi in cui i Giudici dovranno farvi ricorso

Il corso inizierà a fine settembre, terminerà a fine novembre e sarà costituito da otto incontri, tutti pomeridiani, che potranno essere seguiti in presenza o via Zoom.

Gli incontri saranno raggruppati in due “moduli” di quattro con una pausa di tre settimane nel mezzo.

Per chi volesse prendersi nota le date degli incontri sono:

  • 28 settembre e 5, 12 e 19 ottobre, per il primo modulo;
  • 9, 16, 23 e 30 novembre per il secondo modulo.

Si affronteranno svariati temi, fra i quali aspetti di deontologia e sul rapporto fra il curatore speciale e gli altri soggetti coinvolti nei procedimenti di famiglia e nella vita dei minori che si trovano in condizioni di difficoltà: Giudici, Consulenti, Servizi sociali, comunità ecc.

Verrà anche analizzata la posizione del curatore nei diversi procedimenti nei quali potrebbe essere coinvolto (avanti al Giudice tutelare, al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni).

Dato che gli argomenti trattati rappresentano una novità per tutti, gli incontri saranno strutturati con una parte iniziale “espositiva” e una seguente tavola rotonda in cui diverse professionalità si confronteranno sui temi proposti.

Naturalmente APF chiederà l’accreditamento al CNF per l’erogazione dei crediti formativi.

Come sempre, la Newsletter di APF si prenderà una pausa nel mese di agosto, con il primo numero di settembre saremo già pronti all’apertura delle iscrizioni.

Cari saluti

Gaudenzia Brunello

I documenti informatici nei procedimenti di famiglia - Webinar

Webinar 10 novembre 2021 dalle ore 15.000 alle ore 17.00

I DOCUMENTI INFORMATICI NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA

ore 15.00 SALUTI E INTRODUZIONE
avv. Annamaria Ciampa
componente del direttivo APF e avvocato in Bologna

ore 15.15 RELAZIONI

Il valore probatorio di email, sms, instant messaging e delle pagine web nel processo civile
Maria Antonella Ninivaggi
avvocato in Bologna

L'utilizzabilità nei processi in materia di famiglia del documento informatico acquisito con modalità illecite
prof. avv. Laura Durello
docente presso il Dipartimento di scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell’Università degli Studi di Ferrara e avvocato in Padova

ore 16.45 DIBATTITO

ore 17.00 CHIUSURA LAVORI

 

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione al webinar dovrà essere effettuata dal sito APF www.apfavvocati.it La partecipazione al webinar è gratuita per i soci APF e per i praticanti.
Il contributo richiesto agli avvocati non soci è di euro 20 iva compresa. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato ad APF presso BPER Banca Popolare Emilia-Romagna Iban IT 30 E 0538761800000002588713.      Per la partecipazione al webinar è stato riconosciuto 1 credito formativo.
Ai fini dell‘attribuzione dei crediti la presenza verrà accertata con la registrazione dall’inizio al termine del collegamento.

Per informazioni:
avv. Maria Allegra Camerotto
e-mail: info@apfavvocati.it
telefono: 340 22 06 553
avv. Francesca Collet
e-mail: f.collet@avvocatistudio.com
telefono: 348 48 11 348

Qualora non fosse presente il form per l'iscrizione, cliccare QUI

 

 

Corso breve sulle successioni - Corso in presenza ed Online

10 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE 2021

PONZANO VENETO
Relais Monaco Country Hotel & Spa
via Postumia 63

dalle ore 15.00 alle ore 19.00
possibile anche il collegamento via Zoom

Saluti ai partecipanti
dott. ANTONELLO FABBRO presidente del Tribunale di Treviso
avv. MASSIMO SONEGO presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso
dott.ssa INNOCENZA VONO della SSM Struttura Didattica Territoriale del Distretto di Corte d’Appello di Venezia
avv. GAUDENZIA BRUNELLO presidente e socia fondatrice APF, avvocato del Foro di Treviso

1° INCONTRO 10 SETTEMBRE 2021
LA CHIAMATA ALL'EREDITÀ

Il chiamato all'eredità: status e poteri.
Accettazione tacita di eredità: questioni controverse.
prof. avv. MATILDE GIROLAMI ordinario di diritto privato Università di Padova
Questioni di volontaria giurisdizione in materia successoria.
dott. MASSIMO DE LUCA presidente di sezione del Tribunale di Treviso

2° INCONTRO 17 SETTEMBRE 2021
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

L'interpretazione del testamento e la ricostruzione della volontà del testatore; la revoca del testamento.
Istituzione di erede e legato. Institutio ex re certa.
Status di legatario e di erede.
avv. ALESSANDRA BUZZAVO avvocato in Treviso e socia fondatrice APF
La capacità di testare. L'accertamento medico - legale dell'incapacità naturale.
dott. ANTONELLO CIRNELLI medico legale in Portogruaro
L'accertamento della falsità del testamento e la c.t.u. grafologica.
dott.ssa PATRIZIA PAVAN grafologa forense in Treviso, responsabile dipartimento peritale A.G.I. (Associazione Grafologica
Italiana)

3° INCONTRO 24 SETTEMBRE 2021
LA SUCCESSIONE NECESSARIA

La successione necessaria e il principio di intangibilità della legittima.
La ricostruzione dell’asse ereditario ed il calcolo della legittima: profili controversi.
La collazione. La dispensa dalla collazione.
prof. avv. MICHELE SESTA professore Alma Mater Università di Bologna, avvocato in Bologna
Le azioni a tutela dei legittimari: l’azione di riduzione ed il regime probatorio. L'accertamento della
simulazione degli atti di alienazione e le donazioni dissimulate. Le donazioni indirette.
dott. ENRICO SCHIAVON consigliere seconda sezione civile Corte d'Appello di Venezia

4° INCONTRO 8 OTTOBRE 2021
LA DIVISIONE GIUDIZIALE

La divisione giudiziale.
Formazione dell’asse ereditario e operazioni di divisione.
dott.ssa GIOVANNA SANFRATELLO consigliere quarta sezione civile Corte d'Appello Venezia
dott. DARIO MORSIANI consigliere seconda sezione civile Corte d'Appello Venezia
Esecuzione forzata e beni indivisi - l'intervento dei creditori.
avv. ZENO FORLATI avvocato in Venezia

5° INCONTRO 29 OTTOBRE 2021
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

La disciplina di diritto internazionale privato in materia di successioni mortis causa e donazioni
(regolamento UE n.650/2012, regolamento CE n. 593/2008 e residua applicazione della legge n. 218/1995).
avv. STEFANO ARMELLINI socio APF e avvocato in Padova
La disciplina dei patti successori – il patto di famiglia.
dott. PAOLO PASQUALIS notaio in Portogruaro

Tutti gli incontri saranno coordinati da:
dott.ssa Innocenza Vono consigliere della Corte d’Appello di Venezia e magistrato formatore della SSM Struttura Didattica Territoriale Distretto Corte d’Appello di Venezia
avv. Alessandra Buzzavo Mognon&Partners

 

NOTE ORGANIZZATIVE


Modalità di iscrizione PER GLI AVVOCATI E PRATICANTI:

Per gli avvocati e praticanti l’iscrizione al corso potrà essere effettuata cliccando qui fino ad esaurimento dei
posti disponibili (100 in presenza e 250 via zoom inclusi magistrati). Il contributo richiesto ai soci e ai praticanti è di euro 97,60 (euro
80,00+iva) per la partecipazione in presenza e di euro 48,80 (euro 40,00 + iva) per la partecipazione via zoom. Per gli avvocati non soci
il contributo dovuto è rispettivamente di euro 244,00 (euro 200,00 + iva) per la partecipazione in presenza e di euro 122,00 (euro
100,00 + iva) per la partecipazione via zoom.
In ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato ad APF presso BPER Banca
Popolare Emilia-Romagna Iban IT 30 E 0538761800000002588713.


CREDITI FORMATIVI

In fase di accreditamento al CNF. Ai fini dell’attribuzione dei crediti per la partecipazione in presenza è necessario effettuare una
doppia sottoscrizione: una prima delle ore 15.00 e una al termine delle relazioni previsto indicativamente per le ore 18.30.
Per la partecipazione via zoom è necessario il collegamento dalle ore 15.00 al termine delle relazioni, previsto indicativamente per le
ore 18.30, e rispondere ai quesiti posti durante ciascun incontro.


MATERIALE

Si confida, con la collaborazione dei relatori, di poter disporre di una sintesi di tutti gli incontri.


NOTE ORGANIZZATIVE PER I SINGOLI INCONTRI

La registrazione dei partecipanti è assicurata dalle ore 14.30. Ad ogni incontro è previsto un coffee break.


Per informazioni:
visitare il sito apfavvocati.it oppure contattare
avv. Maria Allegra Camerotto e-mail: info@apfavvocati.it telefono: 340 22 06 553
avv. Francesca Collet email: f.collet@avvocatistudio.com telefono: 348 48 11 348

Corso sulle successioni settembre-ottobre 2021

APF ricorda agli avvocati e ai praticanti che incomincerà il 10 settembre il corso breve sulle successioni organizzato, insieme, da APF e dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Le iscrizioni sono naturalmente aperte.

Il programma del corso (imperdibile!) è illustrato nella locandina e nel pieghevole allegati.

Il pieghevole contiene anche una breve presentazione.

È possibile partecipare sia in presenza che attraverso la piattaforma zoom.

Speriamo che chi non è troppo lontano abbia voglia di partecipare personalmente. Sarà un’occasione per ritrovarci tra noi e speriamo anche per un proficuo confronto con quei magistrati che parteciperanno personalmente al corso (perché anche per loro sono state previste entrambe le modalità di partecipazione).

A presto.

La crisi della famiglia e la resa dei conti - convegno

Cari Colleghi, dopo un lungo periodo di restrizioni possono finalmente riprendere gli incontri in presenza e abbiamo deciso di approfittarne subito, perché l’alternativa sarebbe stata attendere il rientro dalle ferie

Ricominciamo dunque il 7 luglio con l’incontro presentato nella locandina, che potrà essere seguito anche su piattaforma Zoom.

Credo che non ci sia bisogno di aggiungere nulla al titolo dell’incontro e delle due redazioni per illustrare l’importanza degli argomenti che saranno trattati: abbiamo sicuramente sperimentato tutti quanto sia difficile quando le famiglia si sfaldano, districare il groviglio di rapporti economici che spesso le parti intrecciano durante la convivenza. La prima relazione offrirà delle indicazioni preziose per aiutarci a mettere ordine.

Quanto alla revoca delle donazioni, proprio in questa Newsletter sarà pubblicata nella prossima news redatta dalla nostra relatrice, con cui la Corte d’Appello di Venezia dirime la complessa vicenda sottoposta al suo esame affrontando con grande chiarezza espositiva una molteplicità di questioni giuridiche ricorrenti e appassionanti.

Ma abbiamo voluto una ripartenza speciale non solo per l’aspetto scientifico.

La sede dell’incontro è un po' fuori mano ma consentirà un’accoglienza da “grandi occasioni”.

E siccome i pregi di una sede come questa vanno assaporati a pieno potremo salutare i frequentatori abituali dei nostri incontri e conoscere i nuovi non solo durante il coffee break ma anche durante l’aperitivo che verrà offerto a fine giornata e sarà accompagnato da un intrattenimento musicale.

Vi aspettiamo numerosi

Gaudenzia Brunello,

presidente APF

Agli avvocati e praticanti avvocati “La crisi della famiglia e la resa dei conti” incontro in presenza e via zoom

Cari Colleghi, noi siamo pronti per la ripartenza speciale del “dopo emergenza pandemia” che avevamo preannunciato nella scorsa NL.

Sarà “speciale” perché era da settembre scorso che non riuscivamo a proporre un incontro in presenza: abbiamo quindi voluto ricominciare con un tema che dovrebbe suscitare grande interesse e affidarne l’approfondimento a relatori bravissimi e avvincenti.

Ma “speciale” sarà anche l’accoglienza, come si addice a un’associazione di avvocati che quotidianamente si prendono cura delle relazioni personali dei clienti, e forse per questo, attribuiscono importanza anche alle proprie.

Il pomeriggio del 7 luglio sarà dedicato dunque ai soci APF e a tutti i Colleghi che considerano che anche nella professione sia importante preservare legami, coltivare rapporti, conoscere persone e sapersi confrontare. Dopo il convegno dunque si potrà chiacchierare un po’ tra noi sotto la pergola della Tenuta delle Mele, gustando l’aperitivo e per godere dell’ intrattenimento musicale.

Vi aspettiamo numerosi.

Per iscriversi la procedura è semplicissima, basta andare a questa pagina del sito di APF

e intanto chi vuole cominciare ad orientarsi sul tema delle donazioni può dedicarsi alla lettura della news “ Acquisto di un immobile da parte del marito, procuratore generale della moglie, con provvista propria ed intestazione del bene anche al coniuge: donazione indiretta?” la cui pubblicazione avevamo preannunciato.

Gaudenzia Brunello,

presidente APF

 

Webinar APF - Dialogo tra giudice e avvocato

WEBINAR 31 marzo 2021 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

CONCEZIONE UNITARIA O FRAMMENTATA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO. LA NATURA POLIEDRICA DELL'ISTITUTO E LE POSSIBILI CONSEGUENZE IN CASO DI NUOVA CONVIVENZA.

dott. Alberto Barbazza 

Giudice del Tribunale di Treviso, dottore di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Padova

avv. Monica Mocellin

avvocato in Padova, socia fondatrice APF, responsabile APF Padova e componente del Direttivo

 

NOTE ORGANIZZATIVE

I soci APF che lo desiderano, entro il 27 marzo 2021, potranno inviare osservazioni e domande sul tema dell’incontro all’avv. Monica Mocellin: studiomocellinm@libero.it

 

Modalità di iscrizione

La partecipazione al webinar è gratuita ed è aperta agli avvocati ed ai praticanti.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal sito APF: www.apfavvocati.it 

Una volta completato il form qui in basso, verrà inoltrata una mail (nel caso, controllare anche la casella di SPAM) a tutti gli iscritti con il link da utilizzare per la registrazione ALLA PIATTAFORMA WEBINAR. E' FONDAMENTALE, AI FINI DEI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ANCHE IN TALE PIATTAFORMA

Verrà inoltrata una e-mail a tutti gli iscritti con il link da utilizzare per il collegamento.

(Se non dovesse apparire il form di registrazione a fondo pagina, cliccare QUI )

 

Crediti formativi

É stato richiesto al CNF il riconoscimento di 2 crediti formativi. Ai fini dell‘attribuzione dei crediti la presenza verrà accertata con la registrazione dall’inizio al termine del collegamento.

 

Per informazioni:

avv. Maria Allegra Camerotto

e-mail: info@apfavvocati.it

telefono: 340 22 06 553

avv. Francesca Collet

e-mail: f.collet@avvocatistudio.com

telefono: 348 48 11 348

 

(Se non dovesse apparire il form di registrazione a fondo pagina, cliccare QUI )

Ai Soci di APF e a tutti coloro che seguono le nostre iniziative

ISCRIZIONI APF 2021 E NUOVE INIZIATIVE

Carissimi, anche APF ha dovuto patire le conseguenze del malefico virus che circola da un anno e di questo susseguirsi di regimi di clausura e spiragli di semilibertà.
Nel 2020 siamo stati costretti a rinunciare ad alcuni progetti già definiti e addirittura a qualche programma in corso. 
Per quanto riguarda gli eventi formativi, abbiamo cercato di riorganizzarci, assicurando alcuni incontri su piattaforma e mi pare che i risultati siano stati apprezzati, ma qualcosa ci è mancato, perché la nostra è un’associazione di persone che vogliono incontrarsi.
Per fortuna la Redazione ha continuato a sfornare quindicinalmente le attente istantanee e accurate panoramiche giuridiche alle quali ci ha ormai abituato.
Ha lavorato alacremente anche il “Gruppo deontologia”, che ha prodotto un video bellissimo, presentato in uno delle due coraggiose e riuscitissime giornate di incontri in presenza di settembre scorso. L’abbiamo ora inserito nel Sito perché ci fa piacere che anche chi non ha potuto apprezzarlo l’autunno scorso con noi, possa gustarlo ora.
Ha dovuto segnare il passo il gruppo del Progetto Scuola, a cui era stata preclusa la possibilità di entrare nelle classi. Ma quest’anno ha recuperato. Le porte delle scuole si sono riaperte, il Gruppo ha incontrato ragazzi e professori e ha mostrato un volto dell’avvocatura che è poco conosciuto e che ci teniamo a rivelare: quello della professionalità che si accompagna alla disponibilità e all’attenzione per gli altri.
Per il 2021 abbiamo progetti ambiziosi non tutti ancora rivelabili.
Inizieremo il 31 marzo l’aggiornamento formativo con il primo di una serie di dialoghi “giudice e avvocato
Abbiamo pensato a un format meno ingessato di quello dei tradizionali incontri, vivacizzato da uno scambio di punti di vista diversi e naturalmente sempre incentrato su temi di attualità.
A fine maggio contiamo di poter proporre in presenza a Treviso o, per chi lo preferisce, su piattaforma un corso breve sulle successioni e le donazioni. Sarà un’occasione proprio imperdibile! 
Ma stiamo lavorando anche ad altro e sarebbe di grande conforto sapere che apprezzate la nostra fatica. 
Se è così, chiediamo a chi non lo ha ancora fatto di rinnovare la propria iscrizione e a chi non è socio di aggiungersi a noi.
E chi ha voglia di partecipare attivamente alla vita associativa sarà a maggior ragione il benvenuto.
La quota di iscrizione ordinaria è di 150 euro. Per chi al momento della richiesta di iscrizione ad APF, ha un’anzianità di iscrizione all’Albo avvocati non superiore a 5 anni è prevista una quota ridotta di 100 euro.
L’iscrizione e il rinnovo possono essere agevolmente perfezionate on line, dal nostro sito. Se sei già socio clicca QUI, e dopo aver fatto il login con le tue credenziali, procedi con il rinnovo. Se vuoi associarti alla nostra associazione clicca QUI per iscriverti.
Sempre con la speranza di incontrarci presto e in tanti 


Gaudenzia Brunello, Presidente APF

La comunicazione centrata sul cliente 2021

3 INCONTRI DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA ZOOM DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00

Comunicare vuol dire creare le condizioni per prendere decisioni informate, consapevoli, responsabili e ciò vale in particolar modo nell’ambito del diritto di famiglia, ove la domanda sul “comeaffrontare le conseguenze della crisi di un rapporto è tanto pregnante quanto il “cosasi voglia ottenere.

Il corso è rivolto ad avvocati che si occupano di diritto di famiglia, con un numero massimo di 12 partecipanti.

Lo scopo e la finalità di questo corso on line è migliorare la comunicazione strategica avvocato/cliente per creare le condizioni di un’alleanza necessaria che scoraggi forme di manipolazione reciproca, impedisca aspettative improbabili e valorizzi al massimo gli interessi in gioco.

Nella nostra prospettiva COMUNICARE vuol dire costruire significati condivisi attraverso parole, gesti, immagini.

Questo progetto formativo è stato ideato nel corso del lungo lockdown e riflette in qualche modo la convinzione che non poche cose cambieranno nella vita delle persone. Cambierà anche il lavoro dei liberi professionisti e cambierà in meglio se saranno aperti a cogliere le crisi come uno scenario mutevole da analizzare con rigore, ma anche come straordinaria opportunità innovativa.

_______________________________________________________________________________________

12 gennaio 2021 – dalle ore 16.00 alle ore 19.00

ACCOGLIERE

Il cliente è portatore di una storia - apparentemente prevedibile, sostanzialmente complessa – che merita di essere ascoltata in profondità̀ e colta in tutte le sue sfumature e in tutte le sue contraddizioni. In ogni caso, il cliente non può mai essere considerato come un film già̀ visto e di cui indoviniamo il finale. Non ci sono esiti prevedibili ma obiettivi possibili desiderabili ed eticamente corretti.

16 gennaio 2021dalle ore 16.00 alle ore 19.00

CREARE OPZIONI

Di fronte alla complessità, raramente possediamo soluzioni definite e definitive, il più̀ delle volte abbiamo bisogno di combinare approcci differenti per situazioni che evolvono nel tempo. Un buon avvocato non solo presenta la varietà̀ delle opzioni ma condivide con il cliente la scelta, che è funzionale ai suoi personali interessi senza ignorare quelli di tutte le parti coinvolte, in particolare quelli dei figli. Il cuore di questo modulo è rappresentato dal confronto sulle modalità̀ più̀ efficaci di orientare il cliente nella scelta, valorizzando la sua autodeterminazione e la costruzione di un rapporto di fiducia.

26 gennaio 2021dalle ore 16.00 alle ore 19.00

GESTIRE LE CRITICITÀ

Ogni approccio nella comunicazione può presentare effetti secondari (eterogenesi dei fini) che non sempre siamo in grado di prevedere ma che dobbiamo saper riconoscere e gestire allo scopo di contenere i danni possibili.

_______________________________________________________________________________________

FORMATORI:

SIMONA ARDESI è avvocato e docente universitaria, esperta in diritto di famiglia e minorile, formata alla mediazione penale e alla pratica collaborativa

CLAUDIO RENZETTI è un sociologo clinico che si occupa in contesti diversi di comunicazione e di processi decisionali


 

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione

La richiesta di iscrizione agli incontri si effettua inviando una email a info@apfavvocati.it

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo con un massimo di 12 partecipanti.

La quota di partecipazione per i soci APF è di € 122 (€ 100 oltre IVA) e per i non soci € 146,40 (€ 120 oltre IVA).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato ad APF presso BPER Banca Popolare Emilia-Romagna

Iban IT 30 E 0538761800000002588713.


 

Crediti formativi

Per la partecipazione al corso Webinar, è stato richiesto al CNF il riconoscimento di 2 crediti formativi per ciascun incontro.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la presenza verrà accertata con la registrazione dell’inizio e del termine del collegamento.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per informazioni contattare

avv. Maria Allegra Camerotto

email: info@apfavvocati.it

telefono: 340 22 06 553

avv. Francesca Collet

email: f.collet@avvocatistudio.com

telefono: 348 48 11 348

La comunicazione centrata sul cliente

3 INCONTRI DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA ZOOM DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00

Comunicare vuol dire creare le condizioni per prendere decisioni informate, consapevoli, responsabili e ciò vale in particolar modo nell’ambito del diritto di famiglia, ove la domanda sul “come” affrontare le conseguenze della crisi di un rapporto è tanto pregnante quanto il “cosa” si voglia ottenere.

Il corso è rivolto ad avvocati che si occupano di diritto di famiglia, con un numero massimo di 12 partecipanti.

Lo scopo e la finalità di questo corso on line è migliorare la comunicazione strategica avvocato/cliente per creare le condizioni di un’alleanza necessaria che scoraggi forme di manipolazione reciproca, impedisca aspettative improbabili e valorizzi al massimo gli interessi in gioco.

Nella nostra prospettiva COMUNICARE vuol dire costruire significati condivisi attraverso parole, gesti, immagini.

Questo progetto formativo è stato ideato nel corso del lungo lockdown e riflette in qualche modo la convinzione che non poche cose cambieranno nella vita delle persone. Cambierà anche il lavoro dei liberi professionisti e cambierà in meglio se saranno aperti a cogliere le crisi come uno scenario mutevole da analizzare con rigore, ma anche come straordinaria opportunità innovativa.

_______________________________________________________________________________________

11 NOVEMBRE 2020 – dalle ore 16.30 alle ore 19.00

ACCOGLIERE

Il cliente è portatore di una storia - apparentemente prevedibile, sostanzialmente complessa – che merita di essere ascoltata in profondità̀ e colta in tutte le sue sfumature e in tutte le sue contraddizioni. In ogni caso, il cliente non può mai essere considerato come un film già̀ visto e di cui indoviniamo il finale. Non ci sono esiti prevedibili ma obiettivi possibili desiderabili ed eticamente corretti.

18 NOVEMBRE 2020 – dalle ore 16.30 alle ore 19.00

CREARE OPZIONI

Di fronte alla complessità, raramente possediamo soluzioni definite e definitive, il più̀ delle volte abbiamo bisogno di combinare approcci differenti per situazioni che evolvono nel tempo. Un buon avvocato non solo presenta la varietà̀ delle opzioni ma condivide con il cliente la scelta, che è funzionale ai suoi personali interessi senza ignorare quelli di tutte le parti coinvolte, in particolare quelli dei figli. Il cuore di questo modulo è rappresentato dal confronto sulle modalità̀ più̀ efficaci di orientare il cliente nella scelta, valorizzando la sua autodeterminazione e la costruzione di un rapporto di fiducia.

25 NOVEMBRE 2020– dalle ore 16.30 alle ore 19.00

GESTIRE LE CRITICITÀ

Ogni approccio nella comunicazione può presentare effetti secondari (eterogenesi dei fini) che non sempre siamo in grado di prevedere ma che dobbiamo saper riconoscere e gestire allo scopo di contenere i danni possibili.

_______________________________________________________________________________________

FORMATORI:

SIMONA ARDESI è avvocato e docente universitaria, esperta in diritto di famiglia e minorile, formata alla mediazione penale e alla pratica collaborativa

CLAUDIO RENZETTI è un sociologo clinico che si occupa in contesti diversi di comunicazione e di processi decisionali

 

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione

La richiesta di iscrizione agli incontri si effettua inviando una email a info@apfavvocati.it

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo con un massimo di 12 partecipanti.

La quota di partecipazione per i soci APF è di € 122 (€ 100 oltre IVA) e per i non soci € 146,40 (€ 120 oltre IVA).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato ad APF presso BPER Banca Popolare Emilia-Romagna

Iban IT 30 E 0538761800000002588713.

 

Crediti formativi

Per la partecipazione al corso Webinar, è stato richiesto al CNF il riconoscimento di 2 crediti formativi per ciascun incontro.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la presenza verrà accertata con la registrazione dell’inizio e del termine del collegamento.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per informazioni contattare

avv. Maria Allegra Camerotto

email: info@apfavvocati.it

telefono: 340 22 06 553

avv. Francesca Collet

email: f.collet@avvocatistudio.com

telefono: 348 48 11 348

 

Onere probatorio e rispetto della riservatezza della parte o del terzo - Webinar sulla piattaforma zoom 28 Ottobre 2020

WEBINAR 28 OTTOBRE 2020 - dalle ore 15.00 alle ore 17.30

ore 14.50 INIZIO COLLEGAMENTO

ore 15.00 SALUTI AI PARTECIPANTI

ore 15.10 RELAZIONI

Ricerca della verità e violazione della riservatezza
avv. Gaudenzia Brunello
avvocato in Treviso, socia fondatrice e presidente APF

Quando l’investigazione può essere svolta e come deve essere svolta
cav. Antonio Bericotto
già appartenente al Nucleo Investigativo e ufficiale di Polizia giudiziaria dei Carabinieri, ora titolare di agenzia investigativa

Il dovere deontologico di segretezza nei confronti del cliente e di rispetto della riservatezza della controparte e dei terzi
avv. Catia Salvalaggio
avvocato in Treviso, socia fondatrice APF, componente del CDD

ore 16.45 APERTURA DIBATTITO
ore 17.30 CHIUSURA LAVORI

Coordina avv. Annachiara Barocco, avvocato in Vicenza, socia APF e di Movimento Forense, consigliera del CPO del COA di Vicenza

Note organizzative
I partecipanti dovranno collegarsi alla piattaforma zoom con lo stesso identificativo (nome e cognome) con cui si sono iscritti al webinar.

Modalità di iscrizione
la partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta agli avvocati ed ai praticanti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal sito APF: www.apfavvocati.it
Una volta completato il form qui in basso, verrà inoltrata una mail (nel caso, controllare anche la casella di SPAM) a tutti gli iscritti con il link da utilizzare per la registrazione ALLA PIATTAFORMA WEBINAR. E' FONDAMENTALE, AI FINI DEI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ANCHE IN TALE PIATTAFORMA

(Se non dovesse apparire il form di registrazione a fondo pagina, cliccare QUI )

Crediti formativi
Per la partecipazione al Webinar, è stato richiesto al CNF il riconoscimento di 2 crediti formativi, di cui 1 in deontologia.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la presenza verrà accertata con la registrazione dell’inizio e del termine del collegamento nonché con quiz durante le relazioni.
È comunque indispensabile che la registrazione e il collegamento al Webinar avvengano con il medesimo nome/account


Per informazioni:
email: info@apfavvocati.it oppure chiamare:
avv. Francesca Collet
cell. 348 48 11 348
avv. Maria Allegra Camerotto
cell. 340 22 06 553
avv. Annachiara Barocco
tel. 0444 288 619

(Se non dovesse apparire il form di registrazione a fondo pagina, cliccare QUI )

Le prove nei procedimenti di famiglia – webinar sulla piattaforma zoom 16 ottobre 2020

16 ottobre 2020 dalle ore 14.50 alle ore 17.30

inizio collegamento ore 14.50

ore 15.00 SALUTI AI PARTECIPANTI
Jacopo Massaro – sindaco di Belluno
avv. Erminio Mazzucco – Presidente dell’ordine degli Avvocati di Belluno

ore 15.15 18.00 RELAZIONI
L’istruttoria nelle vicende familiari, tra riti camerali e ordinari, prove tipiche e atipiche e l’incerta sorte delle prove illecite
prof.ssa avv. Laura Durello – docente in Diritto processuale della famiglia italiano ed europeo presso l’Università di Ferrara, avvocato in Padova
Onere della prova: principio dispositivo e poteri inquisitori del giudice in particolare con riferimento alle domande relative agli assegni di mantenimento di figli-coniugi-ex coniugi.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello – Consigliere presso la Corte d’Appello di Venezia III sez. civile
L’utilizzazione di prove illecite e responsabilità deontologica dell’avvocato
avv. Stefano Zoccarato – avvocato in Treviso, componente del Consiglio Distrettuale i Disciplina, docente di Ordinamento giudiziario e Forense presso la SSPL dell’università di Padova.

Ore 17.00 – 17.30 DIBATTITO

Coordina avv. Manola Lise – avvocato in Belluno, componente del direttivo APF

Note organizzative
I partecipanti dovranno collegarsi alla piattaforma zoom con lo stesso identificativo (nome e cognome) con cui si sono iscritti al webinar.

Modalità di iscrizione
la partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta agli avvocati ed ai praticanti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal sito APF: www.apfavvocati.it
Una volta completato il form qui in basso, verrà inoltrata una mail (nel caso, controllare anche la casella di SPAM) a tutti gli iscritti con il link da utilizzare per la registrazione ALLA PIATTAFORMA WEBINAR. E' FONDAMENTALE, AI FINI DEI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ANCHE IN TALE PIATTAFORMA

(Se non dovesse apparire il form di registrazione a fondo pagina, cliccare QUI )

Per informazioni:
email: info@apfavvocati.it
oppure chiamare:
avv. Maria Allegra Camerotto – 04221847037
avv. Manola Lise – 0439 1910415

La formazione APF riparte via web

Chi ha potuto essere a Treviso, in un luogo accogliente come quello che avevamo scelto per le due giornate di “formazione in presenza” di settembre, ha apprezzato moltissimo e ci ha chiesto di continuare.
Ma le abbiamo viste tutti le impennate autunnali dei contagi: con rammarico quindi dobbiamo rinunciare al piacere di incontrarci e, in attesa di tempi migliori, apriremo ad ottobre la stagione “ webinar”.
Con l’attenzione che sempre dedichiamo alla scelta dei temi e dei relatori, abbiamo programmato per ora due incontri, entrambi sul tema delle prove nel diritto di famiglia.
Il primo, realizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine di Belluno, sarà il 16 ottobre.
L’allegato contiene le indicazioni necessarie per procedere all’iscrizione e, naturalmente, il programma dettagliato. Basta scorrerlo per capire che chi si occupa di controversie familiari non può perdere questa occasione di approfondimento.
Del secondo vi anticipiamo che sarà il 28 ottobre e riprenderà il tema della rilevanza delle prove illecite, focalizzando l’attenzione sull’illiceità che potrebbe derivare dalla violazione del diritto alla riservatezza di una parte o di un terzo.
Il programma sarà pubblicato a giorni, ma chi è interessato intanto si appunti fin d’ora la data.

Quattro incontri nel parco, perché la formazione sia anche una festa

RIAPERTE LE ISCRIZIONI – 20 POSTI DISPONIBILI

Succede spesso che ci si accorga di quanto valgono le cose solo se ci mancano.

E noi che pur sapevamo che gli eventi formativi della nostra associazione venivano apprezzati anche come occasione di incontro abbiamo capito appieno in questi mesi che il piacere che ci deriva dal vederci e parlarci di persona si traduce in un arricchimento anche professionale che non può essere conseguito altrimenti.

Ci siamo quindi prodigati per riprendere il filo spezzato dal lockdown riproponendo i quattro incontri del corso di Treviso in “presenza”.

Vorremmo che ritrovarci fosse proprio una festa e quindi abbiamo scelto un luogo splendido e cioè il Relais Monaco di Ponzano: se il tempo sarà clemente potremo riconciliarci col mondo di limitazioni-prescrizioni-divieti col quale ci misuriamo da mesi perché potremo fare i nostri incontri nel parco mantenendo il distanziamento e condividendo un momento conviviale in condizioni di serenità e sicurezza.

Abbiamo infatti concentrato i quattro ultimi incontri del corso nelle giornate dell’11 e 25 settembre 2020, inserendo un pranzo, che anche se sarà un po’ frugale (dobbiamo ovviamente far i conti anche con le disponibilità economiche) ci permetterà di stare insieme anche ai nostri relatori con modalità più informali.

I crediti potranno essere riconosciuti anche per i singoli moduli (3 crediti per ogni mezza giornata, 2 dei quali in deontologia per l’incontro del 25 settembre pomeriggio), ma ovviamente speriamo che chi era già iscritto possa essere presente nelle due giornate intere. (Chi era già iscritto potrà partecipare ovviamente ai prossimi quattro incontri senza nessun ulteriore adempimento).

La diversa sede ci consente anche di riaprire le iscrizioni a un’altra ventina di persone.

La partecipazione è gratuita per i soci iscritti a ordini diversi da quelli Veneti (e le iscrizioni a socio sono naturalmente aperte).

Nell’allegata locandina il programma e tutte le indicazioni per le nuove iscrizioni. 

Vi aspettiamo!

Chi arriva in treno da fuori Treviso ce lo potrà segnalare e cercheremo di organizzarci per il trasporto dalla stazione.

A tutti un augurio di cuore di poter trascorrere un periodo di riposo e serenità.

Magari saranno vacanze diverse dal solito, ma speriamo che possiamo trarne beneficio ugualmente. 
 

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