La Corte di Cassazione e il nuovo paradigma delle relazioni sentimentali

26 LUGLIO 2024 | Famiglia di fatto

di Avv. Monica Mocellin

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16051 del 10 .06.2024, torna ad occuparsi del tema della convivenza more uxorio e della sua incidenza sull’assegno divorzile, affrontando un profilo particolare e oggi sempre più diffuso nelle relazioni sentimentali.

Il tema in passato è stato ampiamente approfondito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità per addivenire al pacifico orientamento della rilevanza della convivenza caratterizzata da un progetto di vita comune, tale da rescindere ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale dell’avente diritto all’assegno.

Successivamente all’individuazione della componente compensativa dell’assegno divorzile ad opera della nota pronuncia n. 18287/2018 resa a Sezioni Unite dagli Ermellini, il passaggio successivo, conseguente e naturale, è stato il riconoscimento di stabilità e sopravvivenza alla componente compensativa dell’assegno divorzile anche in caso di convivenza more uxorio. Infatti, quanto profuso dall’ex coniuge per la famiglia non poteva essere eliminato “con un colpo di spugna” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 32198/2021).

Con l’ordinanza in esame, invece, la Corte di Cassazione è costretta a indagare sull’incidenza non più della dell’oramai “consueta” convivenza more uxorio bensì sull’incidenza sull’assegno divorzile della stabile frequentazione, modalità sempre più diffusa nella società contemporanea.

Il caso è posto da un signore onerato dell’assegno divorzile che, dopo aver perso entrambi i gradi del giudizio di merito, ricorre in Cassazione per vedere revocato l’assegno dovuto alla moglie in ragione della stabile relazione da questa intrapresa con un nuovo compagno.

Tra i motivi del ricorso l’uomo lamenta che la Corte d’Appello, nonostante le risultanze istruttorie, non aveva ravvisato una convivenza more uxorio e che, pur avendo comunque ravvisato una “stabile frequentazione” non aveva revocato l’assegno divorzile.

La Corte d’Appello non aveva ritenuto provata la convivenza more uxorio, nonostante la prova che la donna frequentasse un altro uomo, in quanto tale frequentazione non aveva per i giudici le caratteristiche di una convivenza familiare con un nuovo progetto di vita (pur frequentando l’uomo spesso la casa della donna e fermandovisi anche per alcuni giorni) e l’assunzione di obblighi economici e assistenziali.

La Suprema Corte - richiamando la recentissima pronuncia resa a SS.UU. n. 5792 del 5 marzo 2024, ricorda in cosa consiste la discrezionalità valutativa delle prove da parte del giudice di merito e la distinzione netta tra “percezione” e “valutazione”, dove quest’ultima consiste nell’errore percettivo, in una mera svista rilevabile ictu oculi - ribadisce che il momento delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi, è sottratto al giudizio di legittimità se vi sia una motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale.

Così la Corte di Cassazione, nel caso in esame, rifiutando l’impostazione del ricorrente, ha confermato la decisione del giudice di secondo grado sottolineando la differenza tra stabile convivenza (rilevante) e stabile frequentazione (irrilevante) perché non caratterizzata dalla coabitazione.

Aggiunge anche che, e qui va ravvisato probabilmente il punto di apertura al riconoscimento di rilevanza giuridica del più recente modo di intendere le relazioni, “…in assenza di coabitazione deve essere rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.

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