Donazioni di denaro e acquisti immobiliari: donazione indiretta o diretta?

09 GIUGNO 2020 | Donazioni | Donazioni indirette

Con ordinanza n. 9379/20 depositata il 21.5.20, la Corte di Cassazione – Sez. II Civile è intervenuta sul tema molto frequente della causa negoziale della dazione di una somma di denaro dai genitori ai figli, che venga successivamente impiegata per l’acquisto di un immobile.

IL CASO. I genitori di Tizio avevano elargito un importo di denaro in favore del figlio, che lo aveva poi utilizzato per acquistare un immobile ad uso abitativo, intestato alla moglie all’atto dell’acquisto. Successivamente all’atto di compravendita, Caio e la moglie si separavano e, in data ancora successiva, Caio decedeva.

I genitori di quest’ultimo, in qualità di suoi eredi, convenivano in giudizio la moglie, affinché fosse accertato che l’acquisto dell’immobile a suo nome rispondeva ad un patto fiduciario tra i coniugi, venuto meno con la separazione e la morte di Caio. 

Gli attori avevano quindi formulato domanda principale di accertamento della proprietà del bene immobile in loro favore e comunque avevano chiesto una pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., ed, in subordine, per l’ipotesi di ritenuta insussistenza di un patto fiduciario, avevano domandato, in dipendenza dell’assenza del titolo dell’attribuzione, la condanna della convenuta alla restituzione di un importo non inferiore al prezzo della compravendita.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto tutte le domande proposte dagli attori e la Corte d’appello di Roma aveva poi rigettato l’impugnazione da questi proposta contro la decisione di primo grado.

La Corte territoriale aveva osservato che:
a. la domanda principale era stata esattamente qualificata dal Tribunale come diretta all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia dell’acquirente;
b. in appello non era stata riproposta né la domanda tendente ad accertare la proprietà del bene in capo agli attori, né quella volta ad ottenere il trasferimento dell’unità immobiliare in loro favore ai sensi dell’art. 2932 c.c.;
c. in definitiva, oggetto delle pretese degli appellanti, era la condanna della nuora a restituire loro una somma corrispondente al prezzo di acquisto del bene;
d. la dichiarazione di costei, quando aveva riconosciuto “che il prezzo del citato acquisto è stato pagato dai genitori di mio marito”, non solo non poteva essere qualificata come riconoscimento di debito, ma neppure consentiva di attribuire natura fiduciaria all’intestazione del bene o alla ricezione del denaro;
e. neppure poteva trarsi da tale dichiarazione la conferma che l’intestazione del bene sarebbe stata subordinata alla persistenza del rapporto coniugale;
f. al contrario, emergeva una donazione indiretta del bene da parte dei suoceri in favore della nuora;
g. l'esistenza di una donazione indiretta comportava l’assorbimento della subordinata domanda di arricchimento ingiustificato.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte dei soccombenti.

LA SENTENZA. Con il primo motivo veniva lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché degli artt. 769 e 2727 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente una donazione indiretta, senza indicare le ragioni idonee a dimostrare l’intento liberale perseguito dai genitori di Caio nel versare alla nuora le somme occorrenti per l’acquisto dell’immobile.

Col secondo motivo si lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato l’operazione come donazione indiretta per il semplice fatto che la scrittura rilasciata dalla moglie del figlio non avrebbe potuto dimostrare né un riconoscimento di debito, né una intestazione fiduciaria del bene.

Col terzo motivo, si lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che i dati ricavati dal complessivo comportamento delle parti e dal contenuto delle scritture erano incompatibili con la sussistenza di un animus donandi.

Col quarto motivo, si lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c. rilevando che il fine perseguito dai suoceri, ovvero quello di assicurare alla famiglia del figlio una abitazione adatta a crescervi i figli, era incompatibile con l’attribuzione della piena proprietà alla sola nuora, la quale non aveva quindi alcun titolo per ritenere l’arricchimento conseguito.

La Suprema Corte ha accolto i quattro motivi di ricorso, osservando che la ritenuta sussistenza di una donazione indiretta in favore della nuora aveva rilievo determinante nell’economia della motivazione della sentenza di secondo grado, dal momento che individuava un titolo idoneo a paralizzare qualunque pretesa dei ricorrenti finalizzata alla rimozione del realizzato arricchimento della nuora.

Gli Ermellini hanno precisato che la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia sorretto da animus donandi e abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (Cassazione, Sezioni Unite, 5.8.1982, n. 9282).

Con la pronunzia n. 4682/2018 la Suprema Corte ha ribadito che, nella donazione indiretta, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario. Ne consegue che l’intenzione di donare emerge non già in via diretta dall’atto utilizzato, ma solo in via indiretta dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso che risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne ha interesse.

Secondo la sentenza impugnata, la donazione indiretta era dimostrata dal fatto che la dazione di denaro era stata effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la decisione ha valorizzato siffatto criterio per distinguere la donazione indiretta dell’immobile dalla donazione diretta del denaro elargito, ancorché successivamente utilizzato per l’acquisto del bene, non certo per trarre dalla mera finalizzazione della dazione la conseguenza della certa sussistenza dell’animus donandi.

Inoltre, secondo la Cassazione, risulta assolutamente non argomentata l’affermazione per la quale dalla dichiarazione della nuora che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori del marito, potrebbe trarsi una conferma dell’animus donandi dei suoceri.

Corte ha quindi accolto i quattro motivi di ricorso, cassando la sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.     
  

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