Suicidio assistito: il Consiglio Nazionale FNOMCeO aggiorna il Codice Deontologico

Il dibattito sul fine vita si è di recente riattivato a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019, che ha individuato una circoscritta area nella quale il divieto assoluto di aiuto al suicidio sancito dalla norma penale limita ingiustificatamente e irragionevolmente la libertà di autodeterminazione (scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma Cost.) del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze.

Quest’area corrisponde ai casi in cui l’aspirante suicida è in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Se ricorrono tutte queste circostanze, oltre ad alcune condizioni procedurali, per la Corte l'agevolazione del suicidio non è punibile da un punto di vista penale.
 
La legislazione oggi vigente (l. n. 219/2017) consente al paziente di rifiutare o interrompere i trattamenti anche di sostegno vitale, ma non consente al medico, che ne sia richiesto da un paziente che versi in stato di terminalità con grande sofferenza esistenziale, di mettergli a disposizione trattamenti diretti a determinarne immediatamente la morte (attraverso la somministrazione di sostanze letali). 
 
In tal modo il paziente si trova a vivere un processo più lento, che potrebbe essere meno corrispondente alla sua visione della dignità nel morire e potrebbe essere anche più carico di sofferenze per lui (in presenza di sintomi refrattari ai trattamenti) e per le persone che gli sono care.
 
La Corte è tuttavia consapevole di non poter lasciare «del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi».
 
In assenza di una disciplina legislativa «qualsiasi soggetto (anche non esercente una professione sanitaria) potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti».
 
La Consulta ha quindi previsto nella decisione su richiamata una procedura attuativa del proposito suicidario, che coinvolge altri soggetti, oltre al medico e al paziente.

Questa “procedura medicalizzata” comprende anzitutto la verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona può richiedere l’aiuto al suicidio. La manifestazione di volontà del paziente deve essere acquisita e documentata secondo quanto prevede l’art. 1 della legge 219/2017 (nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e documentata in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare, per poi essere inserita nella cartella clinica).

Il medico deve prospettare al paziente le conseguenze della decisione, le possibili alternative, promuovere azioni di sostegno, anche psicologico. Deve inoltre dar conto del carattere irreversibile e terminale della patologia. Deve essere proposto all’interessato un percorso di cure palliative perché deve essere sempre essere garantita al paziente un’appropriata terapia del dolore. Anzi spesso l’accesso alle cure palliative, se idonee a eliminare la sofferenza, rimuove le cause della volontà del paziente di congedarsi anticipatamente dalla vita.

Per la Corte la verifica di queste condizioni deve restare affidata – in attesa di una disciplina legislativa – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale.

Per la Corte è anche necessario l’intervento di un “organo collegiale terzo”, munito delle adeguate competenze, che possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Compito affidato (nelle more dell’intervento del legislatore) ai comitati etici territoriali.
 
In questo nuovo contesto il 7 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), composto dai 106 presidenti degli Ordini territoriali, ha approvato all’unanimità “gli Indirizzi Applicativi all’articolo 17 del Codice di Deontologia Medica” al fine di tutelare il medico che liberamente scelga di assistere una persona, la quale altrettanto liberamente decida di porre fine anticipatamente alla propria vita in presenza dei presupposti e alle condizioni indicate dalla Corte Costituzionale.

L’art. 17 del codice deontologico medico sotto la rubrica “Atti finalizzati a provocare la morte” dispone infatti che “il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte”.

Per chiarezza va sottolineato che il suicidio assistito e l’eutanasia si pongono oggi al di fuori del campo di applicazione della l. n. 219/2017. Questa legge, nella fase terminale, consente al paziente di esercitare la propria autodeterminazione mediante il rifiuto dei trattamenti anche di sostegno vitale (o la loro interruzione, se già in atto), riappropriandosi di una dimensione naturale del proprio fine vita; con accompagnamento e controllo dei sintomi e del dolore, fino alla sedazione palliativa profonda.

La richiesta di suicidio assistito indica una diversa volontà: l’intenzione di anticipare il momento della morte rispetto al suo naturale sopraggiungere. Consiste quindi nella richiesta di essere aiutati a porre in essere un gesto che causi direttamente e immediatamente la propria morte. 

Un aiuto medico al suicidio (es. prescrizione dei farmaci ad effetto letale, individuazione di modalità di assunzione senza esporre il paziente a sofferenze evitabili ecc) incorrerebbe quindi nel divieto posto dall’art. 17 del Codice di Deontologia Medica.

Di qui l’adeguamento interpretativo del Collegio professionale.

Nel documento si legge che "la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell'individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare".

In tal modo la non punibilità in ambito disciplinare è stata allineata alla non punibilità penale, presupposto necessario per consentire ai medici di agire secondo le indicazioni della Corte e secondo la loro coscienza.

Restano tuttavia fermi i principi dell'articolo 17: quindi al di fuori dell’area delimitata dal dispositivo della Corte Costituzionale, l’aiuto alla morte (suicidio assistito ed eutanasia) resta un illecito anche disciplinare.

Il ragionamento della FNOMCeO ripercorre quindi il solco della decisione della Corte Costituzionale: non vi sono ragioni per abrogare l’art. 580 cp e quindi neppure per abrogare l’art. 17 Codice di Deontologia Medica, perché rimane ferma l’esigenza di garantire la tutela dei soggetti fragili.

I Consigli di disciplina si sono in ogni caso riservati di valutare ogni singola situazione, proprio per accertare che ricorrano tutte le condizioni previste dalla sentenza della Corte. In caso positivo non vi sarà punibilità del medico neppure sul piano disciplinare.

Alcuni commentatori hanno evidenziato che la Consulta ha già posto in capo alle ASL la verifica preventiva della sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l’aiuto al suicidio. E che la verifica dei Consigli di disciplina sarebbe, quindi, una duplicazione.

Tuttavia, si è giustamente rilevata l’autonomia tra la valutazione dell’ASL e la valutazione deontologica. Questo anche per sollecitare il medico ad una autonoma valutazione dei presupposti e delle condizioni di liceità, a salvaguardia della libertà del paziente e della sua libera scelta (che è parte integrante l’alleanza terapeutica).

Questo al momento il punto di equilibrio tra la libertà di coscienza del medico, il principio di autodeterminazione del paziente e l'autonomia degli Ordini territoriali.
 
 
 

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