Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così

IL CASO.  La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1603/2014, depositata in data 1.7.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì che, su domanda della figlia, aveva dichiarato l’inabilitazione dell’appellante, ritenuti invece sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, rigettava la domanda e disponeva la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare di Forlì (ex art. 418 terzo comma c.c.), perché provvedesse all’apertura dell’amministrazione di sostegno. In particolare, la Corte territoriale, avendo escluso la ricorrenza di una specifica malattia o infermità, aveva ravvisato, sulla scorta delle risultanze istruttorie, la prodigalità di xxxx., ritenendo preferibile applicare la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, in quanto maggiormente idonea a soddisfare le esigenze del beneficiario, per la sua flessibilità e agilità e minor afflittività rispetto all’inabilitazione.
Contro la sentenza la beneficianda  proponeva ricorso per cassazione sulla base di ben sette motivi.

LA DECISIONE. La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.5492/2018, ha rigettato il ricorso dichiarando infondati i primi quattro motivi e inammissibili gli altri tre, così confermando la decisione d’appello.
Nel farlo ha colto l’occasione per confermare il proprio consolidato orientamento.
In primis ha respinto, perchè infondato, il motivo di impugnazione con cui la beneficianda aveva lamentato la mancata partecipazione del P.M. al proprio esame, osservando che correttamente la Corte di Bologna aveva applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale "se infatti è obbligatoria per il Giudice l’effettuazione di tal esame - salva l’ipotesi di reiterato rifiuto (cass. 4650/79) - non da questo discende l’obbligo di partecipazione di una parte che non può ritenersi coartata - come non lo è qualsiasi altra parte in un processo - ad essere materialmente presente ad un atto del processo in questione e dalla cui decisione di presenziare o meno all’incombente non può farsi derivare la validità o la nullità dell’incombente stesso. Né di converso dalle ragioni pubblicistiche connesse al ruolo del P.M. nel processo civile di interdizione potrebbe dedursi una sorta di sua indispensabilità nel momento della verifica diretta delle condizioni psico fisiche dell’interdicendo, al Giudice, e soltanto ad esso, competendo la valutazione delle condizioni stesse tanto allo scopo di pronunziare sulla domanda quanto ai fini della decisione di procedere ad istruttoria orale e all’acquisizione delle opinioni di un consulente tecnico “ (cfr. in questi termini  Cass.civ. n.15346/2000)".
La Corte ha, poi, respinto il secondo motivo, con il quale la beneficiaria aveva recisamente  criticato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, attesa l’assenza di infermità o di menomazione fisica, ricorrendo invece una presunta e non provata condotta di prodigalità tale da motivare semmai una pronuncia di inabilitazione ai sensi dell’art. 415 c.c.
A questo proposito la Corte ha riaffermato il seguente principio di diritto:

può adottarsi la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno nell’interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente la persona e il suo patrimonio) anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità, come nel caso in esame” (principio già espresso in altre pronunce richiamate Cass.civ.n.18171/2013 e 20664/2017).


La Corte ha respinto pure il terzo e il quarto motivo, con il quale la beneficianda si doleva della mancata ammissione della ctu, sia come violazione di legge che come lesione del diritto ad un equo processo previsto dalla Convenzione CEDU, riaffermando il principio secondo il quale “la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del Giudice”.
La Corte ha inoltre osservato che

"la prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socioeconomiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 c.c comma 2 indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e quindi anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purchè sia ricollegabile a futili motivi” (Così Cass.civ. n.786/2017).


Da ultimo la Corte ha dichiarato inammissibili gli ultimi tre motivi per questioni di rito.

Di recente in senso contrario con ampia e argomentata motivazione Trib. Modena 3 novembre 2017, secondo la quale

“il comportamento prodigale, di consapevole dilapidazione del proprio patrimonio, rientra in una sfera di libertà dell’uomo che l’ordinamento non può e non deve comprimere“, salvo il caso che essa sia ricollegabile “ad un’alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il denaro” e “di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze” (al riguardo la sentenza rinvia a Cass. civ. n.1680/1980).


Il Giudice modenese osserva, infatti, che l’art. 404 c.c. “condiziona la nomina” dell’amministratore di sostegno “al riscontro di un’infermità o menomazione psichica, per cui non può porsi  nei confronti del prodigo, il quale sperperi il proprio patrimonio e non sia affetto da patologia psichiatrica di sorta”.

 

 

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