Sono revocabili fondo patrimoniale e trust familiare?

31 OTTOBRE 2019 | Fondo patrimoniale

Con l’ordinanza n. 25423/2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche se compiuta da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e come tale soggetto ad azione revocatoria.

Nel caso esaminato, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda revocatoria proposta nei confronti dei coniugi dalla società mandataria di un noto istituto bancario creditore del marito, in forza di decreto ingiuntivo, per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto di conferimento nel fondo patrimoniale di una porzione d’immobile, in comunione tra i coniugi.

La sentenza della Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione proposta dal marito debitore e confermato che la costituzione del fondo patrimoniale, anche se per i bisogni della famiglia, non rappresenta un mezzo di adempimento degli obblighi contributivi familiari, ma configura un atto a titolo gratuito, privo di una contropartita a favore dei disponenti, come tale suscettibile di revocatoria.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.25423/2019, nel respingere il ricorso proposto dal marito, in merito alla natura giuridica del fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia, ribadisce che

l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e come tale soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori;

in particolare la costituzione del fondo per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Esso pertanto è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art.64 l.fall. salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente  a quel dovere mediante l’atto in questione”.

L’ordinanza estende il medesimo orientamento anche riguardo alla natura giuridica del trust familiare, la cui istituzione “non integra di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito”.

La Corte inoltre, argomentando in merito all’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria dell’atto dispositivo, precisa che deve farsi riferimento non tanto al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, ma a quello in cui è venuta ad esistenza l’obbligazione contrattuale posta a sostegno del medesimo.  

 

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