Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
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In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
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Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
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Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
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I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia19 FEBBRAIO 2019 | Responsabilità genitoriale, decadenza e affievolimento | Diritto della famiglia transnazionale | Persone e processo | Condotta pregiudizievole del genitoreLa vicenda che il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha deciso con decreto del 14 dicembre 2018 riguardava un bambino turco, figlio di madre rumena e padre turco, convivente con la madre fino al 2007 in Romania e successivamente in Italia. La madre adiva il Tribunale chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ai sensi dell’art. 330 c.c. o, in subordine, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 333 c.c. in caso di condotta pregiudizievole nei confronti dei figli. Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, col decreto succitato, si è inopinatamente ritenuto privo di giurisdizione ad adottare provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale nei confronti di un bambino che risiedeva in Italia da più di 10 anni, per tre ordini di ragioni: (i) perché la giurisdizione sarebbe fondata sull’art. 3 l. n. 218/95, che richiede il domicilio o la residenza in Italia del convenuto, mentre il convenuto è residente e domiciliato in Turchia; (ii) perché le norme italiane sulla decadenza della responsabilità genitoriale non rientrerebbero nell’ambito delle norme di applicazione necessaria di cui all’art. 17 l. n. 218/95; (iii) e infine perché in base all’art. 36 della l. n. 218/95 la legge applicabile sarebbe quella della nazionalità del bambino e quindi la legge turca. Gli argomenti utilizzati dal Tribunale per dichiarare il difetto di giurisdizione si appalesano totalmente destituiti di fondamento per una serie di motivi. (i) In primo luogo, il Tribunale sostiene che la sussistenza della giurisdizione italiana dovrebbe essere affermata sulla base dell’art. 3 l. n. 218/95 il quale prevede i criteri del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, mentre nella fattispecie il padre aveva residenza e domicilio in Turchia. Tuttavia, la giurisdizione in materia di decadenza della responsabilità genitoriale non è disciplinata dall’art. 3 l. n. 218/95, bensì da due strumenti sovranazionali, la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 e il Reg. CE 2201/2003 (Bruxelles II bis). La Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concerne la giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori ed è stata ratificata dall’Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 e dalla Turchia in data 7 ottobre 2016. L’art. 1, lett. (a), della Convenzione chiarisce che essa “ha come fine di determinare lo Stato le cui Autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore”. A sua volta l’art. 3, lett. (a), ha cura di precisare che tra le misure di protezione del minore sono comprese l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché la sua delega. Come si vede, dunque, il procedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale previsto dagli artt. 330 e 333 c.c. ricade perfettamente nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1996. Il Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles II bis) vincola tutti gli Stati UE tranne la Danimarca, ed ha un ambito di applicazione parzialmente coincidente con quello della Convenzione dell’Aja, dato che anch’esso disciplina la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia di attribuzione, delega, esercizio e revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale (art. 1). L’art. 61 delimita i rapporti dello stesso con la Convenzione dell’Aja del 1996, stabilendo che si applica il Regolamento se, come avviene nel nostro caso, il minore ha la residenza in uno Stato parte del Regolamento. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto verificare la propria competenza non in base all’art. 3 della l. n. 218/1995, ma in base al Regolamento, affinché la decisione potesse poi circolare negli Stati UE partecipanti, e anche alla Convenzione dell’Aja, affinché potesse circolare in Turchia e negli altri Stati extra UE aderenti alla Convenzione. Ciò detto, si osserva che sia la Convenzione dell’Aja del 1996 che il Regolamento Bruxelles II bis prevedono, come primo criterio di giurisdizione, la residenza abituale del minore. Ed infatti, l’art. 5.1 della Convenzione del 1996 stabilisce che “le autorità sia amministrative che giudiziarie dello stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure di protezione nei confronti della persona del minore o dei suoi beni”. A sua volta, l’art. 8.1 del Regolamento Bruxelles II bis stabilisce che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”. Da quanto precede, sia in forza della Convenzione dell’Aja del 1996 che in forza del Reg. Bruxelles II bis, sussisteva senza dubbio la competenza giurisdizionale che invece il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha inopinatamente ritenuto di non avere. Della Convenzione dell’Aja del 1996 torneremo ad occuparci tra breve, in quanto è quella che disciplina la legge applicabile alla responsabilità genitoriale e alle misure di protezione che incidono su di essa. Il Regolamento Bruxelles II bis, invece, si occupa di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni e degli atti stranieri, non di legge applicabile. (ii) Nonostante la formulazione estremamente contorta della motivazione su questo punto, sembra di capire che il Tribunale per i Minorenni abbia rafforzato il suo convincimento di essere privo di giurisdizione anche per il fatto che le norme degli articoli 330 e 333 del codice civile italiano sulla decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale non avrebbero natura di norme di applicazione necessaria. Più precisamente, il decreto in commento ritiene non essere “sussistente la competenza del Tribunale per i Minorenni” perché gli artt. 330 e 333 c.c. non avrebbero quella caratteristica di essere “norme spazialmente condizionate e funzionalmente limitate”, in cui, secondo la Cassazione, consiste il proprium delle norme di applicazione necessaria, sicché anche sotto questo profilo il Tribunale sarebbe carente di giurisdizione. Senonché, tale affermazione risulta destituita di fondamento. Per convincersene, non è nemmeno necessario affrontare la questione se le disposizioni interne sulla decadenza e limitazione della potestà genitoriale potrebbero essere considerate norme di applicazione necessaria (questione delicata soprattutto in relazione al fatto che la materia è regolata da una convenzione internazionale, la citata Convenzione dell’Aja del 1996), potendocisi limitare a rilevare che le norme di applicazione necessaria, previste dall’art. 17 l. n. 218/95 e da numerose convenzioni internazionali, costituiscono un limite all’applicazione del diritto straniero nei casi in cui esso è designato dalle norme di conflitto, ma non hanno nulla a che vedere con la ben diversa questione della competenza giurisdizionale. (iii) Anche l’ultima affermazione adottata dal Tribunale per i Minorenni per escludere la propria competenza contiene un’indebita ed evidente commistione tra questioni di giurisdizione e questioni di legge applicabile. Il Tribunale afferma infatti che, in forza dell’art. 36 l. n. 218/95, i rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del figlio “quindi quella turca, per cui anche sotto questo profilo non appare la sussistenza della competenza di questo Tribunale per i Minorenni, nella procedura di cui all’art. 330 c.c.”. L’affermazione è di per sé macroscopicamente errata già in linea astratta di principio, perché il fatto che si debba, in tesi, applicare una legge straniera non significa che il giudice italiano non sia competente ad applicarla, essendo le questioni di giurisdizione e di legge applicabile ben distinte e disciplinate diversamente nella l. n. 218/95 e nelle convenzioni e nei regolamenti europei sull’uniformità del diritto internazionale privato. In ogni caso, l’affermazione del Tribunale non è condivisibile nemmeno con limitato riferimento alla legge applicabile, cioè nella parte in cui sostiene che la legge applicabile sarebbe quella individuata dall’art. 36 della l. n. 218/1995 sui rapporti tra genitori e figli, mentre non dovrebbe trovare applicazione l’art. 42 in tema di protezione dei minori, che a detta del Tribunale “richiama le convenzioni internazionali”, poiché tale disposizione si applicherebbe “solo per specifiche misure di protezione come la sottrazione dei minori”. Il riferimento all’art. 42 l. n. 218/1995 non appare corretto perché non è vero che esso richiami in generale le convenzioni internazionali per specifici procedimenti, dato che richiama solo la Convenzione del 5 ottobre 1961 su giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento in materia di protezione dei minori, ma può essere tralasciato perché oggi, per stabilire la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, si deve applicare, non in forza del richiamo dell’art. 42 ma proprio vigore, la Convenzione dell’Aja del 1996, che ha sostituito quella del 1961 e che dichiara espressamente di volersi occupare di responsabilità genitoriale, ivi comprese le misure di decadenza e limitazione della stessa. Si veda infatti che l’art. 1.1 lett. (b) chiarisce che la Convenzione si prefigge di determinare la legge applicabile alle misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore. E si è già detto che in base all’art. 3, lett. (a) le misure previste dall’art. 1 possono vertere “segnatamente su: l’attribuzione, l’esercizio la revoca, l’attribuzione totale o parziale della responsabilità genitoriale nonché la sua delega”. Non vi è dubbio quindi che il procedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale previsto dagli artt. 330 e 333 c.c. ricada, quanto alla disciplina della legge applicabile, nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1996. Orbene, la prima disposizione del Capitolo terzo, relativa alla competenza e alla legge applicabile, è costituita dall’art. 15 che, al paragrafo 1, stabilisce che “nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”. Dunque, la Convenzione dell’Aja del 1996, come già quella del 1961, pone in via generale il principio di coincidenza tra forum e jus, designando la legge dello Stato cui appartiene l’autorità competente in base alle norme sulla giurisdizione (art. 15.1). Non vi è dubbio che la coincidenza tra forum e jus debba essere mantenuta anche quando si verifica una situazione che i redattori della Convenzione non potevano prevedere, cioè quando la giurisdizione sussista non in forza della Convenzione, ma del Regolamento Bruxelles II bis che, come si è detto, prevale sulla Convenzione per gli Stati partecipanti. Il Tribunale dei Minori di Venezia, quindi, non solo era competente a pronunciarsi sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre di un bambino turco residente in Italia, ma avrebbe dovuto farlo applicando gli artt. 330 e 333 del codice civile italiano. Allegati Tribunale per i Minorenni di Venezia del 14 dicembre 2018
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