La relazione extraconiugale non è motivo di revoca per ingratitudine della donazione

12 DICEMBRE 2018 | Donazioni | Onore | Successioni e donazioni

Con l’ordinanza 24965/18, depositata il 10 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, Sez. II Civ., ha espresso il principio di diritto secondo cui l’esistenza di una relazione extraconiugale non può costituire ingiuria ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine.

IL CASO. Tizio citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la ex moglie Mevia chiedendo la revoca per ingratitudine della donazione indiretta relativa ad un immobile sito in Milano. Secondo la ricostruzione di Tizio, le relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie-donataria (provate con prove testimoniali acquisite durante il giudizio di separazione), di cui una in particolare intrattenuta con un noto personaggio con conseguente risonanza mediatica, costituivano comportamenti ingiuriosi e manifestanti disistima nei suoi confronti, tanto da legittimarlo a richiedere la revocazione della donazione per ingratitudine ai sensi dell’art. 801 c.c.

Il Tribunale e la Corte territoriale escludevano che la relazione della donna potesse costituire ingiuria nei confronti di Tizio e dichiaravano, pertanto, infondata la richiesta di revocazione della donazione per ingratitudine. In particolare, il Tribunale rilevava che l’ingiuria grave di cui all’art. 801 c.c., quale presupposto per la revoca della donazione per ingratitudine, si caratterizzava per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario dal quale deve emergere una radicata e profonda avversione e disistima verso il donante. Proseguiva il Tribunale ricordando che il legislatore ha volutamente creato una formula aperta ai mutamenti del sentimento sociale, rientrando nell’ingiuria rilevante ai sensi dell’art. 801 c.c. tutti i comportamenti che possono suscitare ripugnanza nella coscienza sociale.

Tizio ricorreva in Cassazione allegando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 801 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente, infatti, la decisione della Corte territoriale era errata perché non aveva ravvisato l’ingiuria grave in una serie di comportamenti tenuti dalla moglie, consistiti in due relazioni extraconiugali che avevano offeso la dignità del donante manifestando, anche pubblicamente, disistima, avversione e irriconoscenza verso il donatario.
Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel non aver ravvisato l’ingiuria grave nella seconda relazione adulterina, accompagnata da forte risonanza mediatica, con pregiudizio all’onore del ricorrente che ancora coabitava con la moglie, nonostante la separazione di fatto.

L’ORDINANZA. Riprendendo quanto già esposto dalla Corte d’Appello di Milano e dal Tribunale, la Corte di Cassazione ha affermato che

la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante” e deve sfociare in un’offesa all’onore e al decoro della persona che si concretizzi in una manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità di questo.

L’ingiuria grave, pertanto, deve essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. A tal fine

il comportamento del donatario non va valutato solo sotto il profilo oggettivo, bensì anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l’atteggiamento del donatario.

Così motivando, i giudici della Suprema Corte hanno escluso che l’infedeltà della donataria nascesse da un sentimento di avversione e di disprezzo nei confronti del ricorrente, tanto da ripugnare il sentimento comune e, per l’effetto, hanno deciso che la relazione extraconiugale intrattenuta da Mevia, così come dedotta da Tizio, non poteva costituire motivo di revocazione della donazione per ingratitudine.

 

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