Detenzione domiciliare e rischi di contagio da COVID 19

Il Tribunale di Milano nella decisione in commento affronta un problema di grande attualità: la situazione sanitaria dei detenuti ai tempi del Covid-19, cercando di individuare la soglia di bilanciamento tra tutela della salute, effettività della pena, esigenze di sicurezza e limiti normativi.

Come evidenziato in più occasioni dal Garante Nazionale dei detenuti, nelle carceri italiane il sovraffollamento è un dato oggettivo ed endemico. In alcuni istituti raggiunge addirittura il 190%.

L’ambiente carcerario per come è strutturato (spesso si tratta di immobili fatiscenti con condizioni igieniche estremamente precarie e servizi ridotti) e affollato (ben oltre il numero ordinario di capienza) rende sicuramente sovraesposti alla possibilità di contagio Covid-19 sia i detenuti che gli agenti di polizia carceraria e, in generale, tutti gli operatori a vario titolo in contatto con gli istituti di pena.

Sottovalutare queste possibilità di contagio in strutture a convivenza forzata e con scarsa mobilità (senza quindi la possibilità di adottare misure di tutela preventiva come il distanziamento sociale) può essere molto pericoloso, e l’esperienza, drammatica, di quanto accaduto nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) ne è una dimostrazione.

Ad oggi le uniche misure di prevenzione adottate sono state la sospensione dei colloqui con i parenti e l’interruzione delle attività sociali e rieducative.

Due, come noto, sono i fronti su cui sarebbe possibile operare: favorire un deflusso controllato dagli istituti carcerari e, laddove possibile, contenere i nuovi ingressi in carcere, almeno sino alla fine del periodo emergenziale.

In attesa di determinazioni legislative che affrontino in modo sistematico ed uniforme il problema, la magistratura di sorveglianza sta cercando di utilizzare le misure normative esistenti, adattandole al nuovo contesto di emergenza sanitaria e pandemia.

Il caso deciso attiene alla situazione di un detenuto della casa circondariale di Voghera, condannato nel 2014 a otto anni di reclusione con fine pena a novembre 2020, per una serie di gravi reati, fra cui l’associazione mafiosa, l’estorsione, il riciclaggio e l’usura.  

Il magistrato di sorveglianza di Pavia aveva rifiutato la richiesta avanzata dal detenuto di adozione della misura della detenzione domiciliare. Pur prendendo atto della situazione pluripatologica cronica (derivante da obesità, diabete, rischio cardiologico e difficoltà respiratorie), il magistrato non aveva ritenuto tale condizione incompatibile con il regime di detenzione. Inoltre, a suo avviso, alla concessione del beneficio ex art. 47 ter comma 1 OP ostava la tipologia dei reati in esecuzione.

Il Tribunale, adito in sede di riesame, ha riformato la decisione e concesso il beneficio pur con una specifica regolamentazione.

Il collegio valorizza la situazione di rischio epidemico Covid -19, che afferma essere sicuramente più rilevante in una struttura carceraria, tale da non consente misure di protezione preventiva e, in connessione a questa situazione, il maggior rischio specifico per il detenuto in esame, derivante dall’età e dalla presenza di cronicità pluripatologica (problematiche cardiache difficoltà respiratorie e diabete). L’insieme di questi fattori viene valutato come situazione grave ai sensi dell’art. 147 c. 1 n. 2 OP.).

La detenzione domiciliare (il detenuto aveva dimostrato di poter disporre di un domicilio) fino al termine dell’esecuzione della pena stabilito nel novembre 2020, viene ritenuta misura contenitiva congrua, anche con riferimento alla gravità dei reati in esecuzione, perché in grado di contrastare possibilità di recidiva.

 

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