L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo

Con ordinanza n. 10927/2018, la Cassazione ribadisce il principio per cui il coniuge assegnatario della casa familiare deve sostenere integralmente tutte le spese correlate al suo uso, fatto salvo quanto diversamente concordato dalle parti in sede di separazione o divorzio (Cass. Civ. 8476/2005).

Il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 19.10.2016, pronunciata in sede di gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo, aveva confermato l’obbligo del coniuge assegnatario della casa familiare di rimborsare al marito il costo della Tarsu, integralmente pagata da quest’ultimo anche dopo la separazione, ma aveva  compensato tale credito restitutorio con quello accertato, in favore della moglie, a titolo di rimborso dei pagamenti relativi alle utenze domestiche, effettuati dalla stessa nell’ultima fase della vita matrimoniale.
Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo il marito ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo  l’insussistenza del credito della moglie.
La Cassazione dopo aver precisato che

“l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte de qua, del comproprietario)…, sicchè  la gratuità di tale assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima…, ma non si estende alle spese correlate a detto uso…, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario” (Cass. Civ. nn. 18476/2005, 5374/1994),

ha affermato che “con riguardo invece alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale di cui all’art. 143 c.c.” (Cass. Civ. nn. 10942/2015, 18749/2004).
In chiusura la Corte ha sottolineato che “il contenzioso postconiugale riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio, ma non è un’occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale”.

 

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