La Corte d’Appello di Napoli si pronuncia sull’adozione omoparentale

IL CASO. Tizia, legata sentimentalmente con Caia, alla quale si era unita civilmente ex L. 76/2016 e con la quale aveva in precedenza condiviso un percorso di procreazione medicalmente assistita, che aveva portato alla nascita di Sempronio, aveva impugnato, innanzi alla Corte d’appello di Napoli, la decisione con cui il Tribunale per i Minorenni aveva rigettato il ricorso volto alla dichiarazione dell’adozione del minore ai sensi dell’art. 44 lett. d) l. n. 18/1983.
A fondamento della domanda, Tizia aveva dedotto di aver sempre condiviso con la madre biologica Caia la cura, il mantenimento, l’educazione di Sempronio, tanto che quest’ultimo le aveva sempre considerate entrambe come mamme, come confermato dall’istruttoria, nel corso della quale il minore e la madre biologica erano stati sentiti separatamente, e quest’ultima aveva espresso il proprio consenso all’adozione.

LA DECISIONE. La Sezione minorile della Corte d’appello di Napoli ha accolto il ricorso con una motivazione assai complessa, disattendendo la tesi prospettata dal Tribunale per i minorenni di Palermo (sentenza 30.07.2017), alla quale aveva invece aderito il Tribunale minorile partenopeo, formulata nei seguenti termini:
L’adozione in casi particolari di un minore ai sensi dell’art. 44, 1^comma, lett. d) L. 184/83 – che pure non presuppone lo stato di abbandono, nei termini indicati da Cass.12962/16 – non può essere disposta in favore della compagna dello stesso sesso della madre biologica, che pure vi abbia consentito, in quanto, trattandosi di coppia non coniugata, la responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 48 e 50 L cit., competerebbe esclusivamente all’adottante, venendone privata la madre biologica, tanto con pregiudizio all’interesse del minore (il Tribunale ha inoltre rilevato che, nella specie, il consenso materno all’adozione è mancante o viziato, non avendo certo ella inteso rinunciare alla responsabilità genitoriale)”.
Questa essendo la ragione del rigetto della domanda proposta dall’appellante, la Corte d’appello di Napoli la disattende, condividendo, sul punto, il diverso avviso espresso dal Tribunale minorile di Bologna (sentenza 31.08.2017), secondo il quale:
L’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, 1^comma, lett. d) L. 184/83, può essere disposta anche in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, concepito (nella specie a mezzo di procreazione medicalmente assistita) nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa, costituendo una famiglia anche quella omoaffettiva, in cui è possibile la crescita di un minore in quanto tale statuizione: 1) non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità, anche di diritto, dell’affidamento preadottivo, sempre che al riguardo sussista in concreto l’interesse dell’adottando; 2) è consentita anche in forza della cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, 20^comma, L. 76/16 qualora adottante e genitore biologico siano civilmente uniti; 3) non comporta che la responsabilità genitoriale sia esercitata dal solo adottante, pur se questi non è coniugato con il genitore biologico, in quanto l’esercizio comune trova comunque fondamento, ancorchè sugli artt. 48 e 50 L. 184/83, sulla generale e inderogabile previsione degli artt. 315 bis ss cc.”.
La Corte territoriale lamenta, inoltre, che l’adesione prestata dal Tribunale “alla lettura dell’art. 44, 1° comma lett d)” della legge n. 184/1983 “offerta dalla giurisprudenza più recente” sia, in realtà, “del tutto vacua e contraddittoria”, a differenza di quella “piena” che essa intende prestarvi, riproponendone i contenuti e le motivazioni.
Essa ricalca le tappe di tale evoluzione giurisprudenziale, a partire dalla prima sentenza (30 luglio 2014) del Tribunale di Roma sino a quella della Cassazione (22 giugno 2016, n. 12962) che ha accolto la tesi favorevole all’adozione del singolo (nella specie: il partner di una coppia omosessuale).
A questo proposito la Corte partenopea declama il rituale richiamo al “preminente interesse del minore, “stella polare” del sistema” adozionale, ma finisce per occuparsi dell’aspirazione degli adulti alla genitorialità e, correlativamente, del tema del “superamento… delle discriminazioni nei confronti degli omosessuali”.
In questa prospettiva decisamente “adultocentrica”, nella quale l’interesse del minore pare trovar spazio solo per ricordare il suo “diritto alla continuità affettiva” sancito dalla l. n. 173/2015, quale legittimazione dei rapporti di fatto da questi instaurati, la sentenza teorizza un nuovo sistema di “genitorialità” (ovvero di “attribuzione di status”), poiché questa trarrebbe origine da tre diverse fonti: quella biologica (definita “tradizionale”), fondata sul “dato biologico-genetico”, quella “da p.m.a., che implica l’intervento di un terzo… e che può prescindere del tutto dal legame genetico del figlio con la coppia richiedente” e si fonda sul “consapevole consenso della coppia richiedente”, ed infine quella da adozione legale.
Queste ultime, per la Corte partenopea, debbono essere tutelate, pena la loro discriminazione, con riguardo ai casi in cui “illegalmente, o all’estero, abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a.” (come appunto era avvenuto nel caso esaminato).
In particolare, per la sentenza, il fatto che “la partner della madre biologica” non abbia “alcun legame biologico-genetico con il nato” non riveste “alcuna rilevanza… sulla formazione del rapporto genitoriale… avendo contribuito alla sua generazione (non importa se solo con la prestazione del relativo consenso: ella – ed è dato dirimente – se ne è assunta la responsabilità ab origine)”.
Di qui la necessità di far rientrare questi casi nella previsione dell’art. 44, lett. d) della l.n. 184/1983, ed anzi di attuare semmai “forme di riconoscimento della genitoriale a ben più piene e adeguate”.
La tesi suscita più di qualche perplessità, in quanto prescinde totalmente dal dettato normativo dell’art. 44, per far discendere la sua interpretazione da argomentazioni che chiaramente esulano non solo dalla lettera della norma, ma dagli stessi principi che regolano il sistema adozionale nel nostro ordinamento.
La sentenza, inoltre, laddove aderisce alla giurisprudenza dianzi citata, fa propria quell’interpretazione dell’art. 44, lett. d) che ne ravvisa il presupposto non già solo nell’impossibilità “di fatto” dell’affidamento preadottivo, ma altresì in quella “di diritto”, tesi a dir poco fragile perché palesemente illogica e contraddittoria, come ha evidenziato la dottrina (BILOTTA, Omogenitorialità, adozione e affidamento familiare, in Dir. famiglia, 2011, 899; RUSCONI, L’adozione in casi particolari: aspetti problematici nel diritto vigente e prospettive di riforma, http://jus.vitaepensiero.it, 26.11.2015, 4; MIOTTO, Adozione del convivente e diritto positivo: un matrimonio impossibile, in Familia, Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa 2017, 251).
Per quanto indubbiamente la sentenza della Corte d’appello minorile di Napoli si adegui alla giurisprudenza maggioritaria, non mancano le decisioni di segno contrario, quali, ad esempio: Trib. Min. Milano, 20/10/2016, n. 268, in Familia, 2017, 153; Trib. Min., 17/10/2016, n. 261, in Banca dati Juris data: Trib. Min. Torino, 11/09/2015, n. 258, in Nuova giur. civ., 2016, 10205.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli