Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza

La sentenza n. 617/2017 del Tribunale di Monza si aggiunge alle numerose altre che hanno la sussistenza di un obbligo dei familiari di un anziano affetto da demenza (nel caso specifico: malattia di Alzheimer) di contribuire, anche solo parzialmente, alle rette di mantenimento in un Istituto di ricovero.

Accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai figli di una malata, il Giudice unico ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la fondamentale previsione dell’“art. 30 della Legge n. 730 del 1983”, secondo la quale “sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali”, e la giurisprudenza della Cassazione civile, recentemente ribadita dalla sentenza n. 2276/2016, “nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del S.S.N.”.

Il caso concreto, quindi, secondo il Giudice brianteo, doveva essere deciso facendo “riferimento non solo alle terapie in concreto prestate” alla paziente, “ma anche a quelle che la struttura avrebbe dovuto prestare, con un giudizio condotto alla stregua del parametro di diligenza professionale, alla luce delle patologie accertate”.

In altre parole, l’eventuale negligenza della RSA che avesse omesso di prestare le terapie necessarie, non avrebbe potuto essere addotta al motivo per negare che le rette dovessero essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e non dei familiari.

Sulla base della documentazione acquisita agli atti di causa, tuttavia, è risultato che “la struttura non si è limitata alla prestazione di attività cd. socio-assistenziali, anche perché in caso contrario le condizioni di salute” della paziente “già critiche, sarebbero ulteriormente peggiorate”.

Costei “non aveva alcuna autonomia personale”, era “affetta da piaghe da decubito”, nonché da una “neoplasia alla mammella destra”, sicchè necessitava “di un continuo monitoraggio e di frequente assistenza infermieristica, in particolare le medicazioni quotidiane” e per l’assunzione della “terapia ormonale” resa necessaria dalla neoplasia.

Da tutto ciò il Tribunale ha desunto che “quelle prestate dalla casa di cura… erano prestazioni di carattere prevalentemente sanitario” e quindi “a carico del servizio sanitario”, valutazione che l’ha indotto a rigettare la domanda di pagamento formulata con il ricorso per ingiunzione, revocando il decreto opposto.

Oltre a ciò il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’atto d’obbligo sottoscritto dai parenti all’atto del ricovero, con il quale costoro si erano impegnati “al pagamento giornaliero della retta”, ritenendolo nullo per mancanza di causa (come per affermato da Cass. Civ. n. 4558/2012).

Insomma, ancora una volta, viene affermato il principio che, laddove le prestazioni assistenziali rese da un RSA per il ricovero di un malato di Alzheimer vengono effettuate assieme a prestazioni di carattere sanitario, la retta di mantenimento in Istituto del malato deve ritenersi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
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