Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore

Con  il  decreto n. 180227/18, emesso su  ricorso ex art. 337 ter c.c., il Tribunale di Treviso ha affrontato la tematica  del contrasto tra genitori in merito alla scelta della scuola privata o pubblica alla quale iscrivere il figlio.
Il Tribunale rileva come nel caso in esame non fossero emerse ragioni per derogare al principio generale della frequentazione della

scuola pubblica, definita quale  “scelta neutra che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale che, di contro, potrebbero avvenire nella designazione di una scuola privata”.


A questo proposito, il Collegio condivide l’orientamento prevalente sull’argomento, evidenziando che “laddove non esista o non persista un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc),

la decisione dell’Ufficio giudiziario - in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale - non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dell’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio (cfr. Tribunale di Milano, decreto 4.2.2015; Tribunale di Milano, Sez. IX, sentenza 2-18.3.2016 n. 3521)".

                            
I Giudici, nella fattispecie, pur valorizzando l’originaria scelta condivisa dai genitori di frequentazione di un istituto privato, hanno voluto precisare come la prosecuzione di quel percorso formativo presupponesse “il persistere del convincimento di entrambi i genitori, perché diversamente opinando, si verrebbe ad infrangere la sostanziale parità tra i genitori nell’assunzione di decisioni determinanti per la crescita del minore”. Nel caso di specie, la scuola pubblica viene preferita all’istituto privato in lingua straniera frequentato dal  minore sul presupposto che nel  momento  del passaggio tra la conclusione del ciclo elementare e l’inizio del successivo “il passaggio ad una scuola pubblica è certamente sostenibile”, e ciò anche in considerazione del fatto che l’ulteriore prosecuzione del  percorso  scolastico presso l’istituto in li lingua straniera "finirebbe con il condizionare pressochè totalmente la scelta anche per il corso di scuola superiore”.        
Sussisterebbe, secondo tale orientamento, il rischio per il bambino di non riuscire ad “inserirsi con parità di dotazione culturale e preparazione in un qualsiasi liceo o scuola superiore italiana, mentre per non pregiudicare i risultati raggiunti dal minore nella conoscenza e studio della lingua inglese, il medesimo potrà essere affiancato, nel pomeriggio, da una insegnante, atteso che tale possibilità è garantita sia dalla disponibilità economica dei genitori, sia dagli orari della scuola pubblica, peraltro più ridotti di quella privata, senza, così, pregiudicare gli spazi ludico-sportivi che devono essere garantiti per una crescita equilibrata del minore", ritenendo "utile e formativo sperimentare amicizie, legami e conoscenze in un cotesto scolastico diverso da quello fino ad ora frequentato”.                                               
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto superfluo l’ascolto del minore, che pure era stato richiesto, “atteso che non può essere lasciato “ai desiderata” del medesimo, anche prescindendo dalla discutibile genuinità degli stessi, la decisione su di una scelta così importante per la sua crescita”, risultando preminente ed assorbente il fatto che la decisione sia stata assunta alla stregua dei principi generali e di diritto dianzi riposti, che non avrebbero potuto essere superati da “una qualsivoglia ulteriore indagine”.

 

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