Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare

IL CASO.  La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza depositata in data 1.6.2016, condannava un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno alla pena di quattro anni di reclusione per violenza sessuale continuata e aggravata ai danni di tre minori.
Contro la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno sulla base di tre motivi consistenti essenzialmente nella nullità radicale di tutti gli atti processuali posti in essere a seguito della nomina del difensore di fiducia da parte dell’amministratore di sostegno autorizzato dal Giudice Tutelare, nomina che, in quanto illegittima, avrebbe comportato anche l’inefficacia dell’elezione di domicilio e la conseguente nullità delle notifiche ivi effettuate. Secondo il ricorrente, inoltre, l’impossibilità di effettuare consapevolmente le scelte inerenti alla nomina del difensore e alla elezione di domicilio e di partecipare coscientemente al processo, avrebbero dovuto comportare la sospensione del processo ai sensi dell’art. 70 c.p.p.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza n. 3659/2018, ha rigettato il ricorso del beneficiario.


La decisione della Suprema Corte muove da alcune brevi considerazioni sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, configurato quale strumento di assistenza flessibile e costruito sulle caratteristiche del caso concreto, finalizzato a limitare nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto bisognoso di tutela.

Dalla possibilità per il Giudice Tutelare di conformare di volta in volta tale strumento alle specifiche esigenze del beneficiario deriva che questi non viene privato del tutto della capacità di agire, ma subisce una limitazione solo per quegli atti che lo stesso Giudice Tutelare prevede vengano compiuti dall’amministratore di sostegno.
Nel caso specifico, all’amministratore di sostegno era stata espressamente attribuita “la facoltà di conferire mandato a difesa per rappresentanza penale del beneficiario” nel procedimento iniziato a suo carico. E il provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare, non sindacabile in sede di legittimità, rendeva conseguentemente legittima la nomina del difensore di fiducia.
Pur trattandosi di diritto personalissimo dell’imputato, nel caso di specie la Suprema Corte non ha riscontrato alcuna lesione del diritto di difesa e, quindi, alcuna violazione degli artt. 96 c.p.p., 24 Cost. e 6 CEDU, proprio in virtù dell’espressa autorizzazione del Giudice Tutelare alla nomina del difensore.
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto:

In tema di nomina del difensore di fiducia, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, laddove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa; ne consegue che, competendo al giudice tutelare conformare i poteri dell'amministratore, eventualmente attribuendogli espressamente la facoltà di nominare un difensore fiduciario all'amministrato nel processo penale ove ritenuto necessario in relazione alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione di quest'ultimo, la nomina fiduciaria eseguita dall'amministratore garantisce al beneficiario la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo”.


Quanto poi alla denuncia della violazione dell’art. 70 c.p.p. per mancata sospensione del processo perché l’imputato non sarebbe stato in grado di parteciparvi coscientemente, la Suprema Corte ha ribadito che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non è considerato soggetto incapace di intendere e volere e che la sospensione prevista dagli artt. 70 e 71 c.p.p. può essere disposta dal giudice, se occorre, una volta sottoposto a perizia l’imputato, e se “risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento”. Pertanto la doglianza in sede di legittimità di tale infermità mentale è per la Corte del tutto generica e infondata. Questo il principio di diritto affermato:

La semplice sottoposizione dell’imputato all’amministrazione di sostegno non determina automaticamente l’incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo (art. 70 c.p.p.), atteso che quest’ultima è diversamente disciplinata rispetto la mancanza di imputabilità (art. 86 c.p.p.) costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall’infermità mentale, operano su piani del tutto diversi e autonomi : ne consegue che, solo ove sia stata in concreto accertata l’incapacità dell’imputato –amministrato di partecipare coscientemente al processo, il giudice è tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 71 c.p.c., la sospensione del processo”.


Da tali assunti, la Corte fa derivare anche l’infondatezza delle restanti doglianze sollevate dal ricorrente. Invero, deve considerarsi rituale la notifica eseguita al domicilio eletto presso il difensore nominato dall’amministratore di sostegno non essendovi neppure i presupposti per l’applicabilità della speciale disciplina delle notificazioni da effettuarsi al tutore o al curatore speciale prevista dall’art. 166 c.p.p. per il caso di imputato interdetto o accertato infermo di mente ai sensi dell’art. 71 c.p.p.

Da ultimo la Corte si sofferma anche sulla questione relativa alla nomina di difensore d’ufficio, richiamando la normativa processuale vigente e ribadendo il principio di diritto secondo cui “il mancato esercizio da parte del giudice della facoltà di sostituire il difensore d’ufficio per giustificato motivo, prevista dall’art. 97, comma quinto, cod. proc. pen., non comporta (come desumibile dalla chiara indicazione può essere sostituito) alcuna conseguenza processuale; ne consegue che l’inosservanza della predetta disposizione della predetta disposizione processuale non dà luogo ad alcuna nullità”.

 

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