Quando si è "minore straniero non accompagnato"?

IL CASO. Il Tribunale per i minorenni di Torino, cui erano stati trasmessi gli atti dal Tribunale di Novara per l’apertura della tutela e la nomina del tutore chieste da un cittadino albanese in favore del fratello minore, con provvedimento del 21.4.2018, richiedeva il regolamento di competenza ex art. 47 co. 4 c.p.c..

Secondo il Tribunale per i minorenni di Torino, infatti, il caso sottoposto al suo esame non riguardava un “minore straniero non accompagnato”, tale essendo solo il soggetto che presenta i requisiti previsti dall’art. 2 della legge n. 47/2017.

In base a tale ultima disposizione normativa “per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

Pertanto, per il Tribunale per i minorenni di Torino, due sarebbero stati gli elementi alla cui sussistenza doveva essere subordinata l’applicazione delle disposizioni in materia di misure di protezione dei MSNA: “la mancanza di assistenza per il minore e l’assenza di un suo rappresentante legale sul territorio italiano”.

Il Tribunale per i minorenni non aveva ritenuto sussistesse nel caso di specie il requisito della “mancanza di assistenza” perché il minore era affidato alla cura e custodia del fratello maggiorenne. Per tale motivo, alla nomina del tutore del minore avrebbe dovuto provvedere il Giudice Tutelare di Novara.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, IV Sezione Civile, con ordinanza n.9199/2019, pronunciata nel procedimento per regolamento di competenza, non condividendo questa tesi, ha dichiarato la competenza dello stesso Tribunale per i minorenni di Torino.

La Suprema Corte - facendo proprie le indicazioni fornite dalla Dir. 2013/33/UE, secondo la quale gli Stati membri debbono assicurare ai minori stranieri la presenza di un rappresentante - ha ritenuto infatti che i due profili ai quali fa riferimento la definizione legislativa di MSNA siano inscindibili:

“i due profili considerati, dell’assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e forniscono al minore straniero lo status di ‘accompagnato’ che consente di delineare, a contrario, quello di minore ‘non accompagnato’, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale”.

Per la Suprema Corte, pertanto, il fatto che il minore nei confronti del quale era stata chiesta l’apertura della tutela fosse (meramente) “assistito” dal fratello maggiorenne, anch’egli presente sul territorio italiano, non poteva considerarsi elemento sufficiente a negargli lo status di MSNA, stante la mancanza di un suo legale rappresentante e l’inidoneità dell’atto notarile rilasciato dai genitori del minore straniero ad attribuire al fratello la sua rappresentanza e responsabilità legale.

In particolare, la sentenza sottolinea che, nel caso specifico, viene in rilievo solo ed esclusivamente la rappresentanza “legale” del minore, e cioè quella attribuita dalle “leggi vigenti nell’ordinamento italiano”, che “la conferisce ai soli genitori”, e non la rappresentanza “volontaria” pattiziamente attribuita, come era avvenuto nel caso specifico.

 

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