La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non pregiudica necessariamente una regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. La Corte d’Appello di Genova respingeva il reclamo proposto da Tizia avverso il decreto con cui il Tribunale di Imperia aveva affidato Tizietta al Comune e ne aveva disposto la collocazione presso l’abitazione del padre Caio, ritenendo che - alla luce della consulenza tecnica eseguita nel corso del procedimento - non fosse ipotizzabile alcun regime di frequentazione con la madre, “atteso che questa non aveva intrapreso un percorso per la sua valutazione psichiatrica, né di sostegno terapeutico e continuava a mantenere un atteggiamento oppositivo”.

Inoltre, la Corte valorizzava la circostanza che, nelle more del giudizio, il Tribunale per i Minorenni di Genova aveva dichiarato Tizia decaduta dalla responsabilità genitoriale.

Quest’ultima proponeva, pertanto, ricorso per cassazione, in base ad undici motivi.

In particolare, con il secondo motivo Tizia denunciava la nullità del decreto per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello si fosse limitata “ad un mero e sintetico dispositivo di poche righe che rimanda interamente all’elaborato prodotto in sede di CTU”, senza aver effettuato “una narrazione processuale e una argomentazione logico-giuridica basata sulle risultanze istruttorie” e senza una “disamina degli elementi presi in esame per la determinazione della statuizione”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27171 del 2024, ha ritenuto fondato tale motivo e, di conseguenza, assorbiti gli altri motivi.

Il Giudice di legittimità ha, infatti, ravvisato nel provvedimento impugnato un vizio di motivazione meramente apparente, che sussiste “qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.

In particolare, “non sono state indicate le ragioni che hanno condotto alla declaratoria ex art. 330 c.c. di decadenza dalla responsabilità genitoriale di [Tizia], come brevemente riferito dalla Corte di merito, non è stato esplicitato il contenuto del relativo provvedimento e non è stata illustrata l'incidenza del provvedimento decadenziale rispetto all'oggetto del presente giudizio, ove questo fosse stato l'intento della Corte ligure”.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per rammentare alcuni principi in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio; di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia.

Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma).

È, tuttavia, prevista la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 332 c.c., sempre che siano cessate le ragioni di ‘grave pregiudizio’ per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il ‘pericolo di pregiudizio’ per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso e rinviato alla Corte d’Appello di Genova per una diversa valutazione, in conformità ai suddetti principi.  

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