La Commissione parlamentare sul femminicidio e il rapporto GREVIO: il sistema giudiziario italiano nei casi di violenza domestica e familiare è gravemente inadeguato.

di avv. Monica Mocellin

Lo scorso 13 maggio è stato presentato al Senato della Repubblica il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, istituita il 16 ottobre 2018.

Si tratta di un documento di estrema importanza, che porta a sintesi un lungo e complesso lavoro di indagine, di statistica quantitativa/qualitativa su alcuni casi c.d. emblematici, sulla situazione corrente nelle aule di giustizia nei casi connotati da violenza domestica e familiare in ogni sua espressione (fisica, psicologica, economica), sulle difficoltà, inefficienze e complessive inadeguatezze del sistema giudiziario ad affrontare il fenomeno, sempre più diffuso e sempre più grave.

Un esame, seppur contenuto nei limiti di questa pubblicazione, appare necessario e ben può essere fatto prendendo spunto dalle articolazioni della relazione stessa.

Tra i compiti primari della Commissione vi è la verifica della “messa a terra” nel sistema giudiziario italiano della Convezione di Istambul (dell’11.05.2011, ratificata nel nostro paese con l.n. 77 27.06.2013) ed in particolare la verifica del rispetto degli artt. 18 e 31, relativi al contrasto del fenomeno della vittimizzazione secondaria e ai provvedimenti di custodia/affidamento dei minori nelle ipotesi di violenza domestica.

Sono stati esaminati, a campione, 1411 procedimenti giudiziari iscritti a ruolo nell’anno 2017, aventi ad oggetto domande relative all’affidamento di minori o alla responsabilità genitoriale, pendenti sia presso i Tribunali Ordinali che presso Tribunali per i Minorenni, e sono stati esaminati 36 casi, definiti emblematici dalla relazione stessa.

Il risultato è allarmante: è emerso non solo che la Convenzione di Istanbul viene richiamata dalle Corti di merito solamente a partire dagli anni 2017/2018, e dalla Suprema Corte dal 2020/2021, ma anche che il fenomeno della violenza di genere (al di fuori dei casi eclatanti) nel sistema giudiziario civile non viene nemmeno riconosciuto.

Per un meccanismo perverso, la violenza sulla donna/madre viene declassata, quasi sempre, a conflittualità genitoriale con la conseguenza aberrante della disapplicazione dell’art. 31 della Convenzione a mente del quale “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”.

Anche in presenza di violenze denunciate e/o in corso di accertamento in sede penale, vengono così emanati provvedimenti in sede civile stereotiparti, che impongono l’affido condiviso dei figli e conseguentemente la necessità di una continua (deleteria) relazione tra la donna che subisce violenza e l’uomo violento, con ripercussioni a dir poco negative sui minori, il cui preminente interesse sembra recessivo al principio della bigenitorialità da rispettare a tutti i costi.       

In questo modo si sottopongono continuamente i soggetti più fragili proprio a quella vittimizzazione secondaria che la Convenzione intende scongiurare, e che per la Raccomandazione n. 8/2006 del Consiglio d’Europa definisce “… non si verifica come diretta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima”.

Sul punto il rapporto del GREVIO per l’Italia, pubblicato il 13.01.2020 e richiamato dalla relazione in esame, è spietato.

Dopo aver considerato l’attuazione dell’art. 26 della Convenzione (che impone l’adozione di provvedimenti legislativi e di ogni altro tipo necessari a garantire che siano presi in considerazione, nell’ambito della protezione e del supporto alle vittime, i diritti dei bambini testimoni di ogni forma di violenza) e del citato art. 31 (che impone, invece, l’adozione delle misure legislative o di altro tipo atte a garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e visita dei figli, siano tenuti in considerazione gli episodi di violenza, per garantire che la disciplina della custodia e dei diritti di visita dei figli non comprometta la loro stessa sicurezza e quella della vittima),  il GREVIO scrive:

Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze, molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno” e, come vedremo, spesso vengono allontanati dalla madre ritenuta colpevole di ostacolare l’accesso dell’altro genitore al figlio.

Le prescrizioni dell’art. 31 della Convenzione non sono contemplate né dalla legge 54/2006 che prevede l’affido condiviso dei figli come scelta prioritaria, salvo casi eccezionali, né dagli articoli 330, 333 e 337 quater cod. civ., e pertanto non vi è una normativa nazionale sufficientemente incisiva sul punto.

La questione è di tale importanza che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, già a partire dal 2018, aveva ritenuto necessario emanare una specifica circolare con le linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, disponendo altresì una regolare attività di monitoraggio (delibere del 9 maggio 2018, del 4 giugno 2020 e del 3 novembre 2021), evidenziando la necessità di una particolare formazione e specializzazione per la trattazione di questo tipo di procedimenti e la necessità di interventi atti a migliorare i collegamenti tra il settore penale e quello civile e minorile.

Anche dalla Commissione parlamentare emerge l’incapacità del nostro sistema giudiziario di intercettare il fenomeno della violenza, vuoi per mancanza di “dialogo” tra le diverse istituzioni o persino tra i diversi uffici della medesima amministrazione della giustizia, vuoi per la formulazione legislativa e per il sistema processuale in vigore, vuoi per una forma di pregiudizio che ancora sospetta di secondi fini, ritorsioni e manipolazioni, la donna che denuncia, vuoi per un difetto assoluto di formazione dei soggetti che, a vario titolo, entrano nel processo  (come invece previsto dall’art. 15 della Convenzione di Istanbul).

Pesano come macigni le parole della Commissione a pag. 21: “Quando sono presenti stereotipi molto radicati, la violenza contro le donne non viene riconosciuta. La storia della violenza di genere, all’interno dei Tribunali, è anche questo: è la storia di un non vedere, un non sentire un non riconoscere. E’ anche la storia di una ricerca lessicale, molto faticosa, per non nominare la violenza, per trovare “parole altre” che spesso determinano una perdita di significato delle singole vicende: ecco che dunque la violenza diviene conflitto, la sindrome di alienazione parentale diventa violazione del diritto all’accesso, le madri, inizialmente qualificate come “alienanti”, oggi sono definite “simbiotiche”, la bigenitorialità cessa di essere un diritto del minore - e come tale concorre con tutti gli altri diritti che lo riguardano come salute, cura, sicurezza – per assurgere a diritto assoluto della sfera adulta”.

Impossibile in questa sede dare conto dei tanti dati statistici, per i quali si rinvia alla lettura individuale della relazione, ma vale la pena evidenziarne alcuni.

Dal campione dei fascicoli dei Tribunali Ordinari esaminati, emerge che in più di un terzo dei casi le allegazioni di violenza o disfunzionalità genitoriale, con adeguata documentazione, sono già presenti negli atti introduttivi o difensivi.

Nel 20% dei casi è presente anche la segnalazione di violenza sui minori, e nel 15% dei casi il minore rifiuta l’incontro con il genitore accusato di violenza.

Ciononostante in sede di Udienza Presidenziale è sempre tentata la conciliazione; solo nel 20% dei casi il verbale di udienza nomina la parola violenza mentre il 18% dei verbali già declassa il fenomeno a conflitto genitoriale.   

Secondo la Commissione “Il mancato riconoscimento della violenza è di per sé una forma vittimizzazione secondaria perché si traduce inevitabilmente in una denegata giustizia…” per una vittima che, anziché sentirsi protetta dal sistema, si sente da esso giudicata.

Il quesito posto dal Giudice al CTU, poi, solo nel 19% dei casi fa riferimento alla violenza, per cui nell’attività istruttoria che ne segue non ne resta traccia, attuandosi da subito un processo di rimozione in cui il CTU si spinge persino a proporre nuove modalità di visita e vengono effettuati tentativi di conciliazione.

Particolari criticità rappresenta anche l’ascolto del minore, che in questi casi dovrebbe rivestire rilevanza fondamentale per il Giudice anche al fine di comprendere la reale situazione domestica del minore ed i suoi desiderata.

Solo nel 30% dei casi viene sentito, e solo nel 7,8% dei casi direttamente dal Giudice: normalmente viene sentito dal CTU o dai Servizi Sociali per i quali però, come anticipato, la violenza spesso non è argomento di considerazione o di indagine.

Le dichiarazioni del minore quasi mai vengono riportate al Giudice con audio registrazione: vengono presentate unitamente alla valutazione psicologica e dunque già filtrate dalla personale interpretazione del consulente, dai suoi portati ideologici e culturali.

Nel 61% dei casi il Tribunale accetta le conclusioni del CTU, che quasi sempre penalizza il comportamento del genitore che, in realtà, tende solo a proteggere il figlio dal padre violento.

In alcuni casi (cfr pag. 18 relazione) l’ascolto del minore viene escluso, a causa di una presunta situazione psicologica di condizionamento che renderebbe lo stesso incapace di esprimere le sue opinioni, le sue esperienze, le sue richieste…le sue parole inattendibili e l’ascolto delle sue parole superfluo.”

E ancora, “Il riferimento all’alienazione parentale continua ad essere presente, seppur con diverse denominazioni, in numerose valutazioni compiute da consulenti ed esperti e malgrado la giurisprudenza di legittimità abbia espressamente negato la valenza scientifica di tale teoria…”.

Nel 90% dei casi le CTU riferiscono di casi di donne alienanti, manipolatrici, simbiotiche, violente, malevole in assenza di diagnosi patologiche rinvenibili nel Manuale DSM5.

Nell’11% dei casi il CTU propone di limitare la responsabilità genitoriale alle donne vittima di violenza, in ragione proprio di queste categorizzazioni.

Nel 56% dei casi, il provvedimento del Tribunale recepisce un accordo tra le parti: e ciò non può che essere considerato una sconfitta del sistema che vede la vittima “costretta” ad un accordo per paura e/o per evitare mali peggiori, come l’affidamento esclusivo dei minori al padre o comunque l’allontanamento dei figli.

L’acquisizione al giudizio civile degli atti del processo penale avviene nel 61% dei casi, e nel 93% dei casi per iniziativa di parte e solo nel 6,7% dei casi d’iniziativa d’ufficio.

La situazione per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni è sovrapponibile a quella sin qui descritta dove, tuttavia, l’intervento dei Servizi Sociali è assai preponderante rispetto alla CTU, che ha incidenza residuale.

Nel 68% dei casi la delega ai Servizi Sociali non fa alcun riferimento alla violenza, e nel 95% dei casi non vi è la delega per l’ascolto dei minori.

I Tribunali per i Minorenni (cfr. pag. 55 relazione) nel 39,1% dei casi forniscono indicazioni e prescrizioni di varia natura ai Servizi Sociali per lo svolgimento del loro incarico, nonché raccomandazioni e/o prescrizioni alle parti quali “ad esempio quelle di evitare situazioni di conflitto, di astenersi dagli episodi conflittualità e di essere reciprocamente rispettosi ovvero, ammonimenti alla madre di non ostacolare il rapporto con il padre”.

Dai dati esaminati emerge che in 25 dei 36 “casi emblematici” considerati dalla Commissione (i rimanenti non sono ancora giunti a decisione) le madri hanno subito un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, e ciò all’esito di CTU che, ignorando la violenza, hanno ravvisato e segnalato la presenza del fenomeno dell’alienazione parentale o, comunque, di un comportamento ostacolante da parte delle madri.

La cosa grave, poi, è che queste valutazioni operate in sede civile, utilizzate dalla difesa dell’imputato in sede penale hanno portato all’archiviazione dei processi contro il soggetto violento, con conseguente ulteriore vittimizzazione secondaria della donna e dei figli.

Tutto nasce, secondo la Commissione, dalla mancanza in sede civile di adeguata istruttoria sui fatti di violenza denunciati, dal loro mancato tempestivo accertamento: inadeguatezza da attribuire al Giudice che non esercita il potere d’ufficio e non procede personalmente all’ascolto del minore e all’interrogatorio delle parti o all’esame delle persone informate sui fatti, consegnando così un quesito al CTU privo di alcun riferimento alla violenza.

Inadeguatezza da attribuire anche al Pubblico Ministero che, intervenendo nel processo civile, potrebbe “arricchirlo” di quanto già acquisito in ambito penale.

Inadeguatezza dei difensori, che molto spesso non depositano la documentazione necessaria e sufficiente a stimolare l’attività istruttoria d’ufficio del Giudice.

In tutti i 36 casi esaminati era stato inizialmente assunto un provvedimento provvisorio di affido condiviso dei figli, modificato successivamente con provvedimenti di allontanamento dei figli e collocati in luoghi alternativi all’abitazione in cui vivevano e ciò in ragione delle indicazioni rese nella CTU ai danni delle madri, ove il tema della bigenitorialità è sempre anteposto a quello della violenza, in spregio a quanto dettato dalla Convenzione di Istambul.

La relazione, nell’esame dei casi emblematici, espone le criticità dell’attività resa dai CTU (gravemente deficitaria) e dai Servizi Sociali per i quali l’unico, o principale, elemento da valutare ai fini della responsabilità genitoriale della madre è il rispetto dell’accesso del padre ai figli, trascurando qualunque altro elemento di valutazione, in primis la violenza e l’impatto di questa sulla donna e sui figli.

I giudizi sui padri delle CTU esaminate sono sempre positivi, a prescindere da fatti e circostanze: d’altra parte non vi è motivo di accusarlo di ostacolare i rapporti dei figli con la madre, e dunque la bigenitorialità è da questi garantita.

I padri (cfr. pag. 73 relazione) hanno sempre un trattamento privilegiato. Il giudizio sulle loro capacità di cura, non sempre adeguate, viene superato dal fatto che non hanno mai potuto esercitare la funzione di cura per responsabilità di una madre che ha accentrato le cure del figlio su di sé.”

Diventa quindi urgente escludere teorie non riconosciute ed accettate dalla comunità scientifica, e approntare una formazione specifica degli operatori attivando, altresì, buone prassi negli uffici giudiziari volte allo scambio delle informazioni e alla trasmissione dei provvedimenti, con trattazione delle udienze dei casi con allegazioni di violenze che garantiscano maggiormente le vittime (es. udienze da remoto e corsie preferenziali).

La Commissione, per arginare il fenomeno descritto, suggerisce inoltre di “riappropriarsi dei fatti” mediante un’attività istruttoria - da effettuare prima dell’incarico al CTU e della formulazione del quesito - volta all’accertamento tempestivo dei fatti allegati tramite l’ascolto diretto dei minori, l’ascolto delle parti e degli informatori (con verbalizzazioni particolarmente puntuali e accurate), l’acquisizione d’ufficio di tutti gli atti utili assunti in sede penale (non solo dunque le sentenze o le ordinanze che dispongono le misure cautelari), e l’acquisizione d’ufficio anche di tutti i documenti utili presso qualunque pubblica amministrazione.

L’accertamento dei fatti di violenza, anche in via incidentale e provvisoria, dovrebbe essere riportato nel quesito al CTU e tenuto in considerazione per le frequentazioni con il genitore che abbia agito la violenza, e ciò ai fini di garantire misure di tutela dei minori e del genitore che ha subito violenza.

Dovrebbe essere nominato CTU un professionista specializzato nei casi di violenza domestica, con divieto di tentare o promuovere la mediazione.

La Commissione, inoltre, suggerisce la modifica degli articoli 330,333,337 ter e quater cod. civ., con la previsione espressa della violenza domestica quale elemento rilevante ai fini della decisione sulla bigenitorialità, sull’affidamento esclusivo e sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Inoltre, l’intervento della Forza Pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di affido dovrebbe essere possibile solo in caso di “rischio attuale e grave pericolo per l’indennità fisica del minore”.

Infine, la Commissione auspica l’estensione dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti civili relativi all’affidamento di minori e alla responsabilità genitoriale, ove vi siano allegazioni di violenza.

Piace concludere questa breve presentazione della relazione con una nota di ottimismo, dovuta a quanto previsto dalla l.n. 206 del 26.11.2021 (Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che all’art. 1, comma 23, lett. b) determina specifici principi di delega per contrastare la vittimizzazione secondaria e che, in parte, rispondono al grido di allarme della Commissione parlamentare e del GREVIO.

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