Per la Cassazione nei giudizi de potestate (riguardanti entrambi i genitori) la nomina del curatore speciale del minore va fatta a pena di nullità del procedimento

IL CASO. La Corte d’appello di Bari aveva respinto il reclamo proposto da Tizia avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari che l’aveva dichiarata decaduta dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Tizietto, confermando i precedenti provvedimenti di collocamento del minore presso altra famiglia.
Tizia aveva, quindi, impugnato il decreto della Corte barese con ricorso straordinario per cassazione, in base ad un unico articolato motivo.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7196/2019, ha anzitutto tenuto a “rimarcare … la natura comunque contenziosa … del procedimento ex art. 336 c.c. …, con la conseguente necessaria partecipazione allo stesso di parti processuali tra loro in conflitto, genitori e minori, rispetto ai quali vi è obbligo di audizione e di ascolto, nell’assistenza di un difensore”.
Dal che deriva la “necessità che allo stesso partecipi il minore rispetto al quale deve assicurarsi il contraddittorio, previa eventuale nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.”.
Ciò in quanto “i giudizi de potestate vedono la posizione del figlio potenzialmente contrapposta a quella di entrambi i genitori sulla scorta di un giudizio che non può che essere di prognosi nella impossibilità di stabilirsi, altrimenti, coincidenza ed omogeneità degli interessi del minore con quello del genitore e con conseguente necessitata nomina di un curatore speciale per far fronte ad una situazione di incompatibilità potenziale tra colui che sia incapace di stare in giudizio ed il suo rappresentante legale (arg. ex Cass. 02/02/2016 n. 1957)”.
Pertanto, in base a questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dare “continuità, nella sua applicazione, al principio di diritto già fatto proprio da questa Corte di legittimità e per il quale,

nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori”.

Il Giudice di legittimità ha altresì precisato che “nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio (Cass. 06/03/2018 n. 5256)”.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che “non risulta[va] agli atti … che la pronuncia del primo giudice[fosse] stata adottata a contraddittorio integro”.
Pertanto, ha dichiarato nullo l’intero procedimento, rinviando al Tribunale per i minorenni di Bari, in diversa composizione, perché “provved[esse] all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, previa nomina di un curatore speciale che ne rappresent[asse] gli interessi”.

Con l’ordinanza n. 7196/2019 la Corte di Cassazione sembra affermare che la nomina del curatore speciale sia necessaria, a pena di nullità del procedimento, solamente nei giudizi de potestate “riguardanti entrambi i genitori”.
Non, invece, nel caso in cui i provvedimenti “limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale” riguardino un solo genitore.

L’ordinanza in commento pare, dunque, porsi in posizione intermedia tra quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nei procedimenti de potestate la nomina di un curatore speciale del minore è necessaria solo se sussiste un concreto conflitto tra il genitore ed il minore e l’altro, in base al quale il curatore speciale dev’essere sempre nominato, sussistendo ex se un conflitto tra il minore ed il suo rappresentante legale.

 

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